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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 03271/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 8968/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , Via dei Gracchi n. 137, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] - Cucina , rappresentatoe dife s o d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.à.r.l., elettivamente domiciliatain Roma, P.zza Cavour, presso la CANCELLERIA civile della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L.D.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 2430/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicatail 24/9/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla cons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2430/21, pubblicata il 24/9/21, ha respinto le impugnazioni riunite proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] L.d.a., nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.à.r.l., avverso il lodo arbitrale sottoscritto il 23/4/2018, in Ravenna, con il quale, su domanda di arbitrato proposta dalla società di diritto lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] (che partecipava, unitamente alle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], al capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – di seguito T.I.M. – in liquidazione), ai sensi dell’art.26 dello statuto della predetta società, con sede in Ravenna, si era accertato che la società di diritto portoghese [OSCURATO:PERSONA] L.d.a. non aveva diritto di prelazione sulla partecipazione societaria in T.I.M.;che era legittima l’intestazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] della partecipazione medesima; che il Villa aveva agito quale amministratore di fatto della T.I.M. e aveva compiuto atti di gestione che avevano comportato la diminuzione del valore della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna del Villa al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 596.647,10, a titolo di risarcimento del danno.

In particolare, i giudici hanno, preliminarmente, ritenuto applicabile l’art.829 c.p.c., come modificato per effetto del d.lgs. 40/2006, in punto di inammissibilità della deduzione di vizi di nullità del lodo per violazione di norme di diritto, in difetto di espressa previsione delle parti o della legge, dal momento che, da un lato,la procedura arbitrale era stata introdotta dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, conconseguente operatività della disposizione transitoria di cui all’art.27 del d.lgs. 40 citato e, dall’altro, neppure poteva applicarsi la precedente formulazione dell’art.829 c.p.c., in relazione all’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazionedelle regole di diritto, ex art.829, comma 3, avuto riguardo all’epoca di stipulazione della convenzione di arbitrato: la domanda di arbitrato erainvero stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’art.26 del nuovo statuto societario della T.I.M., di cui all’allegato c) della delibera assembleare (approvata con atto pubblico del settembre 2014), delibera con la quale era stata disposta la trasformazione della T.I.M. da spa a srl, mentre il suddetto art.26 espressamente prevedeva che l’arbitro unico avrebbe giudicato in via rituale e secondo diritto con decisione definita «inappellabile».

Di conseguenza, la Corte d’appello ha ritenuto infondata la doglianza del Villa di cui al primo motivo, secondo cui il lodo avrebbe pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato, decidendo il merito della controversia in ordine al presunto e contestato ruolo di amministratore di fatto della T.I.M. da parte del Villa, considerato che, nei soli limiti della verifica motivazionale consentita, ai sensi degli artt.829, comma 1 n. 5 e n. 11, e 823, comma 2, n. 3, c.p.c., l’arbitro aveva ampiamente ed esaustivamente argomentato in ordine all’estensione del proprio potere decisorio anche con riguardo a pretese risarcitorie nei confronti dell’amministratore di fatto della società, attesa l’ampia portata della clausola compromissoria e in ordine alle ragioni per cui le attività poste in essere dal Villa fossero sintomatiche di tali sue funzioni.

Le stesse considerazioni dovevano essere fatte in relazione agli altri motivi di impugnazione sollevati dal Villa e ai motivi di impugnazione proposti dalla società Kiwexim, stante l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione di regole di diritto relativamente al merito della controversia (ragione questa più liquida, senza quindi necessità di soffermarsi sull’eccezione di cessazione e cancellazione della suddetta società dal Registro della Provincia autonoma di Madeira).

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 24/3/22, affidato a cinque motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.à.r.l., (che resiste con controricorso, notificato il 3/5/22) e della [OSCURATO:PERSONA] L.d.a. ( che non svolge difese). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.829 c.p.c., nella previgente formulazione, con conseguente impugnabilità del lodo anche per violazione di norme di diritto, nonché della norma transitoria di cui all’art. 27 comma 4 del d.lgs. 40/2006, considerato che la clausola arbitrale era stata convenuta (art.26 dello Statuto) in sede di costituzione della società T.I.M., in data 14/2/2006, prima dunque del 20/3/2006, epoca di entrata in vigore della riforma arbitrale di cui al d.lgs. 40/2006, ed era rimasta invariata, anche a seguito della trasformazione del tipo di società nel 2014; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., avendo la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla fondatezza dell’eccezione preliminare di carenza di legittimazione in ordine alla conservazione del dritto di credito in capo alla società [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal Registro delle Imprese il 29/12/2017 per dodici mesi e reiscritta con nuovo numero di immatricolazione solo il 20/12/2018, successivamente all’emissione del lodo, avvenuta il 23/4/2018; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 829 nn. 4 e 11, 829, comma 1°, n. 5, e 823 , comma 1, n. 3 c.p.c., avendo l’arbitro pronunciato fuori di limiti della convenzione arbitrale sul contestato ruolo di amministratore di fatto e sull’asserita responsabilità del Villa e non avendo la Corte d’appello esaminato la questione (e la fondatezza della richiesta di estromissione del Villa dal giudizio arbitrale) con motivazione corretta e non contraddittoria; d) con il quarto motivo, sia l’illegittimità della sentenza, ex art.360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.829, nn. 4,5,9 e 11 e 823, comma 1 nn. 4,5,6, c.p.c., non avendo la Corte d’appello fornito una motivazione adeguata e corretta in relazione all’impugnazione del lodo, nella parte in cui conteneva disposizioni contraddittorie sulla presunta amministrazione di fatto della società T.I.M. da parte del Villa, sia la violazione delle regole relative all’onere ed alla valutazione delle prove di cui agli artt.115 e 116 c.p.c. nonché 2697 c.c.; e) con il quinto motivo, sia l’illegittimità della sentenza, ex art.360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.829, nn. 4,5,9 e 11 e 823, comma 1 nn. 4,5,6, c.p.c., non avendo la Corte d’appello fornito una motivazione adeguata e corretta in relazione all’impugnazione del lodo nella parte in cui conteneva disposizioni contraddittorie sulla prova del danno causato dal Villa, sia la violazione delle regole relative all’onere ed alla valutazione delle prove di cui agli artt.115 e 116 c.p.c. nonché 2697 c.c.

2. La prima censura è infondata.A seguito della riforma legislativa attuatasi col d.lgs. n. 40/2006, con cui ̀ stato modificato l'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per violazione di norme diritto sostanziale ̀ , sul piano generale, esclusa, atteso che in base al secondo comma di detto articolo, per come novellato, la deduzione di errores in iudicandò consentita solo se sia espressamente disposta dalle parti o dalla legge, o vvero qualora ricorra una ipotesi di contrarietà della decisione all'ordine pubblico (mentre la precedente formulazione ammetteva l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, quando le parti non avessero autorizzato decisioni secondo equità n ́ dichiarato il lodo non impugnabile, cosicché il silenzio delle parti stipulanti, in origine, rendeva impugnabile il lodo arbitrale anche per violazione delle norme di diritto sostanziali).

Come ̀ poi noto, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge — cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia — va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato ( Cass. Sez.

U. 9 maggio 2016, n. 9284).

Più precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato che, dovendosi l'art. 829,comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006 (nel senso che «l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ̀ ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge»), applicare, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit. (secondo cui le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 40 del 2006 «si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato ̀ stat a proposta successivamente » al 2 marzo 2006, quand'anche sulla base di clausole compromissorie stipulate precedentemente, cui ̀ esclusa l'applicabilit à solo delle disposizioni dell'art. 20 d.lgs. n. 40 del 2006, relative a forma ed effetti delle convenzioni), a tutti i giudizi arbitrali «promossi dopo l'entrata in vigore» della novella, per stabilire «quale sia la "legge" la cui espressa previsione - ex art.829 comma 3 nuova formulazione - pu ̀ rendere ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale anche “per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”» e se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, occorre avere riguardo alla normativa vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato: sicch́ , in caso di convenzione c.d. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, cos̀ disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equitào avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Cass. Sez.

Un. 9 maggio 2016, n. 9284; cfr. Cass. 10258/2022).

Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite ̀ stata ritenuto immune da censure di legittimità costituzionale dal Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla questione proposta proprio in relazione a detta interpretazione, qualificata come «diritto vivente» (secondo cui il mutato regime di impugnabilità del lodo non sia applicabile ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2/3/2006, se azionati in forza di convenzioni di arbitrato stipulate prima della riforma), con la sentenza n.13 del 2018.

Secondo la Consulta ̀ insussistente la violazione del principio di uguaglianza in quanto alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili: coloro che hanno stipulato una clausola compromissoria nella vigenza del vecchio testo dell'articolo impugnato - che prevedeva l'impugnabilit à del lodo per violazione delle regole di diritto, salvo che le parti non avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equitào avessero dichiarato il lodo non impugnabile - sono in una situazione obiettivamente diversa rispetto ai contraenti che, dopo il 2/3/2006, vigente la nuova regola, debbono esprimere una specifica volontà per realizzare il medesimo obiettivo dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto; neppure il punto di riferimentoai fini della valutazione sulla identitàdelle fattispecie può essere individuato solo nella data di proposizione dell'arbitrato, in quanto cos̀ facendo si astrarrebbe la domanda dal suo contesto, trascurando il quadro normativo in cui la volontà delle parti si ̀ formata e il ruolo che questa assume nell'arbitrato, come suo indefettibile fondamento.

Il problema interpretativo di diritto intertemporale si poneva, stante il rovesciamento, con la riforma del 2006, del rapporto regola-eccezione in ordine all’invocabilità del motivo di impugnazione per violazione di regole di diritto, per le convenzioni arbitrali stipulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 40/2006 e non riformulate successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa, in quanto sotto la previgente disciplina, il silenzio dei contraenti aveva un significato esattamente opposto a quello dell’attuale formulazione della disposizione, ossia implicava la censurabilità del lodo sotto il profilo ora in esame.

Ma, nella specie, come si ̀ visto, la Corte d’appello ha evidenziato che alla impugnazione del lodo arbitrale, proposta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 40/2006, si doveva applicare, in forza della norma transitoria di cui all’ art.27, la nuova disposizione dell’art. 829, comma 3, c.p.c., che, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per errores in iudicando fa rinvio alla legge, da intendersi, alla luce delle Sezioni Unite del 2016, come quella che disciplina la convenzione arbitrale nel momento della stipulazione.

Ora, in base alla disciplina convenzionale, pattuita con il nuovo Statuto sociale, successivamente al 2006, nel 2014, in sede di approvazione della delibera con la quale venne disposta la trasformazione della T.I.M. da spa a srl, la controversia arbitralesarebbe stata definita con «decisione inappellabile»: di qui l’affermazione per cui l’impugnazione del lodo, in base al vigente art.26 dello Statuto sociale, non poteva investire anche la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, stante la chiara contraria previsione delle parti.

Ne consegue che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della disposizione transitoria di cui all’art.27 d.lgs. 40/2006 per come interpretata dalle Sezioni Unite nel 2016.

3. La seconda censura, formulata come violazione dell’at.112 c.p.c., è infondata.

Invero, la Corte d’appello, nell’esaminare identica eccezione sollevata con l’atto introduttivo dall’altra appellante Kiwexim, nella causa riunita, in relazione all’intervenuta cancellazione fin dal dicembre 2017 della società [OSCURATO:SOCIETA] a seguito di fusione per incorporazione nella S.à.r.l., ha, a pag.15 della motivazione, rilevato che si trattava, in relazione alle argomentazioni sul punto rese nel lodo, di inammissibile impugnazione, per violazione di regole di diritto.

Evidenzia la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che,nei giudizi riuniti, il Villa e la Kiwexim erano difesi dallo stesso legale, con conseguente commistione di profili difensivi, cosicchè è probabile che vi sia stato addirittura un refuso nella sentenza impugnata, laddove si è fatto riferimento alla Kiwexim, anziché al Villa, anche perché nella decisione si aggiunge che l’eccezione sarebbe stata proposta solo «successivamente all’instaurazione del giudizio», introdotto nell’agosto 2018: la società Kiwexim, invece, avrebbe introdotto l’eccezione sin dall’atto introduttivo, mentre il Villa l’avrebbe sollevata solo insede di udienza.

In ogni caso, il ricorrente non deduce di avere sollevato la questione come motivo di nullità del lodo in sede di atto introduttivo di impugnazione del lodo, giudizio notoriamente a critica vincolata.Invero, nell'impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 e ss. c.p.c., la corte di appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione - salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti (Cass. 28191/2020).

Vero che, coinvolgendo l'accertamento della «legitimatio ad causam» delle parti la stessa «potestas judicandi» degli arbitri, il relativo difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell'art. 829 cod. proc. civ., è stato ritenuto rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, qualora esso derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria (Cass. 6208/2013).

Tuttavia, nella specie la medesima quest ione è stata esaminata, sia pure in relazione all’eccezione di altra parte, e ritenuta infondata.

Va richiamato il principio di diritto (Cass.13649/2005; conf.

Cass.7406/2014) secondo cui «non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni o eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza -in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga , come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte».

4. Con il quarto motivo si denuncia l’esorbitanza del lodo, ex art.829 n. 4 c.p.c., rispetto ai limiti della clausola arbitrale, dettata per dirimere le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società, gli «amministratori», i liquidatori o i sindaci, laddove ha pronunciato sulle contestate responsabilità del Villa quale «amministratore di fatto» della T.I.M..

La Corte d’appello ha, anzitutto , condiviso, richiamando tale precedente, quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 178/2008, in ordine al fatto che la questione della identificazione dell'oggetto della clausola compromissoria, quindi della individuazione delle controversie nascenti dal contratto e che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, hanno inteso compromettere in arbitri, e cioè «dell'ambito oggettivo del potere decisorio degli arbitri stessi», si configura come una questione, non di competenza ma, di merito, la cui soluzione richiede l'interpretazione dellaclausola secondo i canoni ermeneutici che la governano (art. 1362 c.c., e segg.), cosicché, una volta che gli arbitri hanno fissato, mediante l'interpretazione della clausola, l'ambito oggettivo di essa e, quindi, del loro potere decisorio, il relativo dictum, proprio in quanto ha previamente definito i confini della clausola stessa, non è impugnabile per nullità ai sensi dell'art.829 c.p.c., comma 1, n. 4), (per avere, cioè, pronunciato fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria), bensì unicamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 829 c.p.c., comma 1, n. 5), e 823 c.p.c., comma 2, n. 3), vale a dire nel solo caso in cui la motivazione sul punto in esame risulti radicalmente inidonea alla comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale o all'individuazione della ratio decidendi del lodo, ovvero, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 2, per violazione o falsa applicazione delle regole ermeneutiche codicistiche.

Nella specie, ad avviso della Corte territor iale, l’Arbitro aveva congruamente e ampiamente motivato sull’estensione del proprio potere decisorio anche con riguardo all’amministratore di fatto, «al pari di un amministratore nominato dall’assemblea», stante l’ampia portata della clausola compromissoria e il richiamo a precedenti giurisprudenziali, osservando l’arbitro, correttamente, che «trattandosi di arbitrato societario, l’operatività della clausola non ̀ legata all’approvazione scritta della stessa, (essendo) richiesta la sola accettazione dell’incarico, come peraltro espressamente previsto anche all’art.26 dello Statuto, che riproduce il dettato normativo di cui all’art.34 d.lgs. 5/2003», che non prevede la necessità di un’espressa accettazione della clausola compromissoria per le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti, «essendo la stessa vincolante per effetto dell’accettazione dell’incarico», per tal via pervenendo al convincimento della infondatezza della doglianza.Ad avviso della Corte territoriale, senza entrare, per quanto sopra detto, nel merito della questione, il decidentearbitro, nel definire in maniera ampia i confini della clausola arbitrale contenuta nell’art.26 dello Statuto, ricomprendendovi anche le controversie risarcitorie promosse nei confronti dei c.d. amministratori di fatto,si era conformato alla giurisprudenza.

Deve, al riguardo , rilevarsi che, successivamente, questa Corte (Cass.4919/2012; conf.

Cass.39437 /2021) ha ribadito che «in tema di interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito.

Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche».

Inoltre, in generale, occorre ribadire che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass. 2985/2018).

Ora, ciò posto, si deve rilevare che il ricorrente denuncia l’esorbitanza del lodo essenzialmente (a parte il generico rinvio a «giurisprudenza e dottrina che negano che quando la clausola arbitrale faccia riferimento all’amministratore della società…possano essere sottoposte al procedimento arbitrale anche le controversie concernenti gli amministratori di fatto») in quanto l’Arbitro unico avrebbe basato il suo ragionamento su di un «dato di fatto inesistente», non essendovi alcun elemento istruttorio che deponesse in ordine all’essere egli, neppure socio della T.I.M., amministratore di fatto della stessa.

La doglianza risulta pertanto inammissibile, involgendo questioni fattuali e di merito.

Ma anche a volere ritenere la doglianza ammissibile, in quanto attinente a vizio di esorbitanza dell’Arbitro dai limiti del mandato (per essere questa Corte, in tale ipotesi,anche giudice del fatto, cfr. Cass.3481/2016), la stessa è comunque infondata, laddove si denuncia che la clausola compromissoria non poteva anche implicare l’accertamento della responsabilità del Villa quale amministratore di fatto della T.I.M., stante l’inefficacia della clausola statutaria nei confronti di chi (in tesi) ha,nei fatti, svolto le funzioni di amministratore senza esserne stato formalmente investito, poiche ́,in questo caso, si tratterebbe di dover valutare la forza precettiva di una clausola statutaria nei confronti di un soggetto che non ha accettato un mandato ad amministrare la societa, ma si è eventualmente solo ingerito nella gestione dell’impresa.

La Corte di merito (confermando la motivazione espressa sul punto dall’Arbitro unico) ha ritenuto che la clausola arbitrale possa valere anche nei confronti di chi è chiamato a rispondere in forza delle funzioni effettivamente svolte all’interno della struttura organizzativa societaria.

Tale statuizione è corretta.

In effetti, con il concetto di «amministratore di fatto» si indica tanto chi sia stato nominato in modo invalido, oppure abbia incominciato ad esercitare le funzioni prima della formale nomina e dell’accettazione, quanto chi, invece, abbia usurpato le funzioni ad altri e abbia gestito o si sia comportato come rappresentante senza averne i poteri.

In questi casi si è ritenuto che gli amministratori di fatto siano soggetti alla responsabilità prevista per gli amministratori nell’art. 2392 c.c. e seg. (Cass. 234/1984; Cass. 1925/1999; Cass. 6719/2008; Cass.2586/2014; Cass. 4045/2016; Cass. 21567/2017; Cass. 21730/2020) e, qualiautonome figure di soggetti in grado di rivestire pienamente un rapporto organico all’interno della struttura organizzativa della società, che gli stessi possano essere destinatari di tutto un fascio di diritti e obblighi che conseguono alla funzione che nei fatti rivestono, incluse le previsioni statutarie riguardanti gli amministratori.

Depone in tal senso anche l’art. 808 quater c.p.c. («nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce»).

Vi sono, al riguardo, varie pronunce di merito (Trib.

Milano e Trib.Roma) ma non precedenti massimati di questa Corte.

Nella restante parte del motivo, volto a censurare l’accertamento del rapporto gestorio svolto in concreto dal Villa nella T.I.M., lo stesso è inammissibile, in quanto involgente mere questioni fattuali e di merito. 5.Le successive censure, in punto di presunta amministrazione di fatto della società T.I.M. da parte del Villa; di accertamento della sua responsabilità, con riguardo a profili probatori, e di liquidazione del danno, sono, parimenti, tutte inammissibili per l’assorbente considerazione che esse , in difetto di evidenza di contraddittorietà nella motivazione impugnata, implicano l’ammissibilità di impugnazione per violazione delle regole di diritto, già esclusa per quanto sopra detto.

3. Per tutto quanto esposto, va respinto ilricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 2 00,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 8968/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , Via dei Gracchi n. 137, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] - Cucina , rappresentatoe dife s o d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.à.r.l., elettivamente domiciliatain Roma, P.zza Cavour, presso la CANCELLERIA civile della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L.D.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 2430/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicatail 24/9/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla cons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2430/21, pubblicata il 24/9/21, ha respinto le impugnazioni riunite proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] L.d.a., nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.à.r.l., avverso il lodo arbitrale sottoscritto il 23/4/2018, in Ravenna, con il quale, su domanda di arbitrato proposta dalla società di diritto lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] (che partecipava, unitamente alle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], al capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – di seguito T.I.M. – in liquidazione), ai sensi dell’art.26 dello statuto della predetta società, con sede in Ravenna, si era accertato che la società di diritto portoghese [OSCURATO:PERSONA] L.d.a. non aveva diritto di prelazione sulla partecipazione societaria in T.I.M.;che era legittima l’intestazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] della partecipazione medesima; che il Villa aveva agito quale amministratore di fatto della T.I.M. e aveva compiuto atti di gestione che avevano comportato la diminuzione del valore della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna del Villa al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 596.647,10, a titolo di risarcimento del danno. In particolare, i giudici hanno, preliminarmente, ritenuto applicabile l’art.829 c.p.c., come modificato per effetto del d.lgs. 40/2006, in punto di inammissibilità della deduzione di vizi di nullità del lodo per violazione di norme di diritto, in difetto di espressa previsione delle parti o della legge, dal momento che, da un lato,la procedura arbitrale era stata introdotta dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, conconseguente operatività della disposizione transitoria di cui all’art.27 del d.lgs. 40 citato e, dall’altro, neppure poteva applicarsi la precedente formulazione dell’art.829 c.p.c., in relazione all’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazionedelle regole di diritto, ex art.829, comma 3, avuto riguardo all’epoca di stipulazione della convenzione di arbitrato: la domanda di arbitrato erainvero stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’art.26 del nuovo statuto societario della T.I.M., di cui all’allegato c) della delibera assembleare (approvata con atto pubblico del settembre 2014), delibera con la quale era stata disposta la trasformazione della T.I.M. da spa a srl, mentre il suddetto art.26 espressamente prevedeva che l’arbitro unico avrebbe giudicato in via rituale e secondo diritto con decisione definita «inappellabile». Di conseguenza, la Corte d’appello ha ritenuto infondata la doglianza del Villa di cui al primo motivo, secondo cui il lodo avrebbe pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato, decidendo il merito della controversia in ordine al presunto e contestato ruolo di amministratore di fatto della T.I.M. da parte del Villa, considerato che, nei soli limiti della verifica motivazionale consentita, ai sensi degli artt.829, comma 1 n. 5 e n. 11, e 823, comma 2, n. 3, c.p.c., l’arbitro aveva ampiamente ed esaustivamente argomentato in ordine all’estensione del proprio potere decisorio anche con riguardo a pretese risarcitorie nei confronti dell’amministratore di fatto della società, attesa l’ampia portata della clausola compromissoria e in ordine alle ragioni per cui le attività poste in essere dal Villa fossero sintomatiche di tali sue funzioni. Le stesse considerazioni dovevano essere fatte in relazione agli altri motivi di impugnazione sollevati dal Villa e ai motivi di impugnazione proposti dalla società Kiwexim, stante l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione di regole di diritto relativamente al merito della controversia (ragione questa più liquida, senza quindi necessità di soffermarsi sull’eccezione di cessazione e cancellazione della suddetta società dal Registro della Provincia autonoma di Madeira). Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 24/3/22, affidato a cinque motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.à.r.l., (che resiste con controricorso, notificato il 3/5/22) e della [OSCURATO:PERSONA] L.d.a. ( che non svolge difese). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.829 c.p.c., nella previgente formulazione, con conseguente impugnabilità del lodo anche per violazione di norme di diritto, nonché della norma transitoria di cui all’art. 27 comma 4 del d.lgs. 40/2006, considerato che la clausola arbitrale era stata convenuta (art.26 dello Statuto) in sede di costituzione della società T.I.M., in data 14/2/2006, prima dunque del 20/3/2006, epoca di entrata in vigore della riforma arbitrale di cui al d.lgs. 40/2006, ed era rimasta invariata, anche a seguito della trasformazione del tipo di società nel 2014; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., avendo la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla fondatezza dell’eccezione preliminare di carenza di legittimazione in ordine alla conservazione del dritto di credito in capo alla società [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal Registro delle Imprese il 29/12/2017 per dodici mesi e reiscritta con nuovo numero di immatricolazione solo il 20/12/2018, successivamente all’emissione del lodo, avvenuta il 23/4/2018; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 829 nn. 4 e 11, 829, comma 1°, n. 5, e 823 , comma 1, n. 3 c.p.c., avendo l’arbitro pronunciato fuori di limiti della convenzione arbitrale sul contestato ruolo di amministratore di fatto e sull’asserita responsabilità del Villa e non avendo la Corte d’appello esaminato la questione (e la fondatezza della richiesta di estromissione del Villa dal giudizio arbitrale) con motivazione corretta e non contraddittoria; d) con il quarto motivo, sia l’illegittimità della sentenza, ex art.360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.829, nn. 4,5,9 e 11 e 823, comma 1 nn. 4,5,6, c.p.c., non avendo la Corte d’appello fornito una motivazione adeguata e corretta in relazione all’impugnazione del lodo, nella parte in cui conteneva disposizioni contraddittorie sulla presunta amministrazione di fatto della società T.I.M. da parte del Villa, sia la violazione delle regole relative all’onere ed alla valutazione delle prove di cui agli artt.115 e 116 c.p.c. nonché 2697 c.c.; e) con il quinto motivo, sia l’illegittimità della sentenza, ex art.360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.829, nn. 4,5,9 e 11 e 823, comma 1 nn. 4,5,6, c.p.c., non avendo la Corte d’appello fornito una motivazione adeguata e corretta in relazione all’impugnazione del lodo nella parte in cui conteneva disposizioni contraddittorie sulla prova del danno causato dal Villa, sia la violazione delle regole relative all’onere ed alla valutazione delle prove di cui agli artt.115 e 116 c.p.c. nonché 2697 c.c. 2. La prima censura è infondata.A seguito della riforma legislativa attuatasi col d.lgs. n. 40/2006, con cui ̀ stato modificato l'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per violazione di norme diritto sostanziale ̀ , sul piano generale, esclusa, atteso che in base al secondo comma di detto articolo, per come novellato, la deduzione di errores in iudicandò consentita solo se sia espressamente disposta dalle parti o dalla legge, o vvero qualora ricorra una ipotesi di contrarietà della decisione all'ordine pubblico (mentre la precedente formulazione ammetteva l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, quando le parti non avessero autorizzato decisioni secondo equità n ́ dichiarato il lodo non impugnabile, cosicché il silenzio delle parti stipulanti, in origine, rendeva impugnabile il lodo arbitrale anche per violazione delle norme di diritto sostanziali). Come ̀ poi noto, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge — cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia — va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato ( Cass. Sez. U. 9 maggio 2016, n. 9284). Più precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato che, dovendosi l'art. 829,comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006 (nel senso che «l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ̀ ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge»), applicare, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit. (secondo cui le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 40 del 2006 «si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato ̀ stat a proposta successivamente » al 2 marzo 2006, quand'anche sulla base di clausole compromissorie stipulate precedentemente, cui ̀ esclusa l'applicabilit à solo delle disposizioni dell'art. 20 d.lgs. n. 40 del 2006, relative a forma ed effetti delle convenzioni), a tutti i giudizi arbitrali «promossi dopo l'entrata in vigore» della novella, per stabilire «quale sia la "legge" la cui espressa previsione - ex art.829 comma 3 nuova formulazione - pu ̀ rendere ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale anche “per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”» e se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, occorre avere riguardo alla normativa vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato: sicch́ , in caso di convenzione c.d. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, cos̀ disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equitào avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Cass. Sez. Un. 9 maggio 2016, n. 9284; cfr. Cass. 10258/2022). Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite ̀ stata ritenuto immune da censure di legittimità costituzionale dal Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla questione proposta proprio in relazione a detta interpretazione, qualificata come «diritto vivente» (secondo cui il mutato regime di impugnabilità del lodo non sia applicabile ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2/3/2006, se azionati in forza di convenzioni di arbitrato stipulate prima della riforma), con la sentenza n.13 del 2018. Secondo la Consulta ̀ insussistente la violazione del principio di uguaglianza in quanto alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili: coloro che hanno stipulato una clausola compromissoria nella vigenza del vecchio testo dell'articolo impugnato - che prevedeva l'impugnabilit à del lodo per violazione delle regole di diritto, salvo che le parti non avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equitào avessero dichiarato il lodo non impugnabile - sono in una situazione obiettivamente diversa rispetto ai contraenti che, dopo il 2/3/2006, vigente la nuova regola, debbono esprimere una specifica volontà per realizzare il medesimo obiettivo dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto; neppure il punto di riferimentoai fini della valutazione sulla identitàdelle fattispecie può essere individuato solo nella data di proposizione dell'arbitrato, in quanto cos̀ facendo si astrarrebbe la domanda dal suo contesto, trascurando il quadro normativo in cui la volontà delle parti si ̀ formata e il ruolo che questa assume nell'arbitrato, come suo indefettibile fondamento. Il problema interpretativo di diritto intertemporale si poneva, stante il rovesciamento, con la riforma del 2006, del rapporto regola-eccezione in ordine all’invocabilità del motivo di impugnazione per violazione di regole di diritto, per le convenzioni arbitrali stipulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 40/2006 e non riformulate successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa, in quanto sotto la previgente disciplina, il silenzio dei contraenti aveva un significato esattamente opposto a quello dell’attuale formulazione della disposizione, ossia implicava la censurabilità del lodo sotto il profilo ora in esame. Ma, nella specie, come si ̀ visto, la Corte d’appello ha evidenziato che alla impugnazione del lodo arbitrale, proposta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 40/2006, si doveva applicare, in forza della norma transitoria di cui all’ art.27, la nuova disposizione dell’art. 829, comma 3, c.p.c., che, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per errores in iudicando fa rinvio alla legge, da intendersi, alla luce delle Sezioni Unite del 2016, come quella che disciplina la convenzione arbitrale nel momento della stipulazione. Ora, in base alla disciplina convenzionale, pattuita con il nuovo Statuto sociale, successivamente al 2006, nel 2014, in sede di approvazione della delibera con la quale venne disposta la trasformazione della T.I.M. da spa a srl, la controversia arbitralesarebbe stata definita con «decisione inappellabile»: di qui l’affermazione per cui l’impugnazione del lodo, in base al vigente art.26 dello Statuto sociale, non poteva investire anche la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, stante la chiara contraria previsione delle parti. Ne consegue che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della disposizione transitoria di cui all’art.27 d.lgs. 40/2006 per come interpretata dalle Sezioni Unite nel 2016. 3. La seconda censura, formulata come violazione dell’at.112 c.p.c., è infondata. Invero, la Corte d’appello, nell’esaminare identica eccezione sollevata con l’atto introduttivo dall’altra appellante Kiwexim, nella causa riunita, in relazione all’intervenuta cancellazione fin dal dicembre 2017 della società [OSCURATO:SOCIETA] a seguito di fusione per incorporazione nella S.à.r.l., ha, a pag.15 della motivazione, rilevato che si trattava, in relazione alle argomentazioni sul punto rese nel lodo, di inammissibile impugnazione, per violazione di regole di diritto. Evidenzia la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che,nei giudizi riuniti, il Villa e la Kiwexim erano difesi dallo stesso legale, con conseguente commistione di profili difensivi, cosicchè è probabile che vi sia stato addirittura un refuso nella sentenza impugnata, laddove si è fatto riferimento alla Kiwexim, anziché al Villa, anche perché nella decisione si aggiunge che l’eccezione sarebbe stata proposta solo «successivamente all’instaurazione del giudizio», introdotto nell’agosto 2018: la società Kiwexim, invece, avrebbe introdotto l’eccezione sin dall’atto introduttivo, mentre il Villa l’avrebbe sollevata solo insede di udienza. In ogni caso, il ricorrente non deduce di avere sollevato la questione come motivo di nullità del lodo in sede di atto introduttivo di impugnazione del lodo, giudizio notoriamente a critica vincolata.Invero, nell'impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 e ss. c.p.c., la corte di appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione - salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti (Cass. 28191/2020). Vero che, coinvolgendo l'accertamento della «legitimatio ad causam» delle parti la stessa «potestas judicandi» degli arbitri, il relativo difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell'art. 829 cod. proc. civ., è stato ritenuto rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, qualora esso derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria (Cass. 6208/2013). Tuttavia, nella specie la medesima quest ione è stata esaminata, sia pure in relazione all’eccezione di altra parte, e ritenuta infondata. Va richiamato il principio di diritto (Cass.13649/2005; conf. Cass.7406/2014) secondo cui «non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni o eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza -in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga , come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte». 4. Con il quarto motivo si denuncia l’esorbitanza del lodo, ex art.829 n. 4 c.p.c., rispetto ai limiti della clausola arbitrale, dettata per dirimere le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società, gli «amministratori», i liquidatori o i sindaci, laddove ha pronunciato sulle contestate responsabilità del Villa quale «amministratore di fatto» della T.I.M.. La Corte d’appello ha, anzitutto , condiviso, richiamando tale precedente, quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 178/2008, in ordine al fatto che la questione della identificazione dell'oggetto della clausola compromissoria, quindi della individuazione delle controversie nascenti dal contratto e che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, hanno inteso compromettere in arbitri, e cioè «dell'ambito oggettivo del potere decisorio degli arbitri stessi», si configura come una questione, non di competenza ma, di merito, la cui soluzione richiede l'interpretazione dellaclausola secondo i canoni ermeneutici che la governano (art. 1362 c.c., e segg.), cosicché, una volta che gli arbitri hanno fissato, mediante l'interpretazione della clausola, l'ambito oggettivo di essa e, quindi, del loro potere decisorio, il relativo dictum, proprio in quanto ha previamente definito i confini della clausola stessa, non è impugnabile per nullità ai sensi dell'art.829 c.p.c., comma 1, n. 4), (per avere, cioè, pronunciato fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria), bensì unicamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 829 c.p.c., comma 1, n. 5), e 823 c.p.c., comma 2, n. 3), vale a dire nel solo caso in cui la motivazione sul punto in esame risulti radicalmente inidonea alla comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale o all'individuazione della ratio decidendi del lodo, ovvero, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 2, per violazione o falsa applicazione delle regole ermeneutiche codicistiche. Nella specie, ad avviso della Corte territor iale, l’Arbitro aveva congruamente e ampiamente motivato sull’estensione del proprio potere decisorio anche con riguardo all’amministratore di fatto, «al pari di un amministratore nominato dall’assemblea», stante l’ampia portata della clausola compromissoria e il richiamo a precedenti giurisprudenziali, osservando l’arbitro, correttamente, che «trattandosi di arbitrato societario, l’operatività della clausola non ̀ legata all’approvazione scritta della stessa, (essendo) richiesta la sola accettazione dell’incarico, come peraltro espressamente previsto anche all’art.26 dello Statuto, che riproduce il dettato normativo di cui all’art.34 d.lgs. 5/2003», che non prevede la necessità di un’espressa accettazione della clausola compromissoria per le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti, «essendo la stessa vincolante per effetto dell’accettazione dell’incarico», per tal via pervenendo al convincimento della infondatezza della doglianza.Ad avviso della Corte territoriale, senza entrare, per quanto sopra detto, nel merito della questione, il decidentearbitro, nel definire in maniera ampia i confini della clausola arbitrale contenuta nell’art.26 dello Statuto, ricomprendendovi anche le controversie risarcitorie promosse nei confronti dei c.d. amministratori di fatto,si era conformato alla giurisprudenza. Deve, al riguardo , rilevarsi che, successivamente, questa Corte (Cass.4919/2012; conf. Cass.39437 /2021) ha ribadito che «in tema di interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche». Inoltre, in generale, occorre ribadire che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass. 2985/2018). Ora, ciò posto, si deve rilevare che il ricorrente denuncia l’esorbitanza del lodo essenzialmente (a parte il generico rinvio a «giurisprudenza e dottrina che negano che quando la clausola arbitrale faccia riferimento all’amministratore della società…possano essere sottoposte al procedimento arbitrale anche le controversie concernenti gli amministratori di fatto») in quanto l’Arbitro unico avrebbe basato il suo ragionamento su di un «dato di fatto inesistente», non essendovi alcun elemento istruttorio che deponesse in ordine all’essere egli, neppure socio della T.I.M., amministratore di fatto della stessa. La doglianza risulta pertanto inammissibile, involgendo questioni fattuali e di merito. Ma anche a volere ritenere la doglianza ammissibile, in quanto attinente a vizio di esorbitanza dell’Arbitro dai limiti del mandato (per essere questa Corte, in tale ipotesi,anche giudice del fatto, cfr. Cass.3481/2016), la stessa è comunque infondata, laddove si denuncia che la clausola compromissoria non poteva anche implicare l’accertamento della responsabilità del Villa quale amministratore di fatto della T.I.M., stante l’inefficacia della clausola statutaria nei confronti di chi (in tesi) ha,nei fatti, svolto le funzioni di amministratore senza esserne stato formalmente investito, poiche ́,in questo caso, si tratterebbe di dover valutare la forza precettiva di una clausola statutaria nei confronti di un soggetto che non ha accettato un mandato ad amministrare la societa, ma si è eventualmente solo ingerito nella gestione dell’impresa. La Corte di merito (confermando la motivazione espressa sul punto dall’Arbitro unico) ha ritenuto che la clausola arbitrale possa valere anche nei confronti di chi è chiamato a rispondere in forza delle funzioni effettivamente svolte all’interno della struttura organizzativa societaria. Tale statuizione è corretta. In effetti, con il concetto di «amministratore di fatto» si indica tanto chi sia stato nominato in modo invalido, oppure abbia incominciato ad esercitare le funzioni prima della formale nomina e dell’accettazione, quanto chi, invece, abbia usurpato le funzioni ad altri e abbia gestito o si sia comportato come rappresentante senza averne i poteri. In questi casi si è ritenuto che gli amministratori di fatto siano soggetti alla responsabilità prevista per gli amministratori nell’art. 2392 c.c. e seg. (Cass. 234/1984; Cass. 1925/1999; Cass. 6719/2008; Cass.2586/2014; Cass. 4045/2016; Cass. 21567/2017; Cass. 21730/2020) e, qualiautonome figure di soggetti in grado di rivestire pienamente un rapporto organico all’interno della struttura organizzativa della società, che gli stessi possano essere destinatari di tutto un fascio di diritti e obblighi che conseguono alla funzione che nei fatti rivestono, incluse le previsioni statutarie riguardanti gli amministratori. Depone in tal senso anche l’art. 808 quater c.p.c. («nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce»). Vi sono, al riguardo, varie pronunce di merito (Trib. Milano e Trib.Roma) ma non precedenti massimati di questa Corte. Nella restante parte del motivo, volto a censurare l’accertamento del rapporto gestorio svolto in concreto dal Villa nella T.I.M., lo stesso è inammissibile, in quanto involgente mere questioni fattuali e di merito. 5.Le successive censure, in punto di presunta amministrazione di fatto della società T.I.M. da parte del Villa; di accertamento della sua responsabilità, con riguardo a profili probatori, e di liquidazione del danno, sono, parimenti, tutte inammissibili per l’assorbente considerazione che esse , in difetto di evidenza di contraddittorietà nella motivazione impugnata, implicano l’ammissibilità di impugnazione per violazione delle regole di diritto, già esclusa per quanto sopra detto. 3. Per tutto quanto esposto, va respinto ilricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 2 00,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%,
Sentenza Cassazione n. 03271/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris