CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28466/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25924-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5614/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 21 febbraio 2020, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS dichiarando il diritto del [OSCURATO:PERSONA] a vedersi commisurare l'indennità di CIGS al massimale superiore e condannando l'INPS al pagamento della differenza tra quanto spettante e quanto percepito nonché alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate, per il primo, in euro 2.000,00 e per il secondo in euro 2.500,00 oltre accessori e spese generali; - che per la cassazione di tale decisione in punto spese di lite ricorre il [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'INPS, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite per essere le stesse liquidate in misura inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali relativamente allo scaglione di riferimento nella specie da individuarsi, stante il valore della causa pari ad euro 30.252,67, in quello compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00; che il motivo merita accoglimento, risultando in effetti inferiori alle tariffe professionali quali definite per i giudizi di valore compresi tra euro 26.000,00 e 52.000,00 gli importi liquidati in relazione alle fasi in cui si è articolato il giudizio in primo e secondo grado ed alle riduzioni come previste nei massimi dal D.M. n. 37/2018; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione Così deciso in