CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 1996
Cassazione n. 28192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/10/1996 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari del 3 luglio 2025, che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Gip Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena in anni 6 mesi 6 di reclusione e 36.000 di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione, in aderenza del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01) Considerato che il secondo motivo, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benchè sorretto da adeguata motivazione. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017„ Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). La Corte ha rideterminato la pena in anni 6 e mesi 6 di reclusone e euro 36.000 di multa, in misura di poco superiore al minimo edittale, con un richiamo pertinente alla gravità del fatto (trasporto di 6,89 kg di cocaina con un principio attivo pari a kg 4, 53). Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M