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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24983/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva negato al detenuto [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati inclusi nell'elenco di cui all'art. 41-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il richiesto permesso premio.

A tale decisione il Tribunale perveniva sul rilievo - di merito, ritenuto assorbente rispetto ai profili di ammissibilità, non scrutinati - dell'inadeguatezza dei progressi trattamentali risultanti dagli atti di osservazione.

Il Tribunale riconosceva come tali atti non fossero aggiornati (la relazione dell'equipe penitenziaria risaliva al 2019) e tuttavia affermava di essere investito del solo compito di vagliare la correttezza dell'operato del primo giudice, che a tali atti si era, a sua volta, necessariamente attenuto, e che si sarebbe potuto nuovamente pronunciare dopo la redazione del nuovo documento di sintesi ai sensi dell'art. 13, quarto comma, Ord. pen., contestualmente sollecitata.

2. Grassonelli, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, formulando quattro motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e vizio di motivazione, sostenendo che sarebbe spettato al giudice superiore decidere sulla base di un quadro istruttorio riferito all'attualità, cui sarebbe dovuto pervenire anche esercitando i poteri officiosi conferiti dagli artt. 666, comma 5, e 678, cod. proc. pen.; esigenza ancora più stringente nella nuova cornice normativa conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e vizio di motivazione, in relazione al fatto che il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di verificare in concreto l'esistenza dei requisiti di legge per la concessione del permesso (la regolare condotta penitenziaria e l'assenza di pericolosità sociale), essendosi trincerato dietro il parere sfavorevole della Direzione di istituto.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e vizio di motivazione, in relazione all'incongrua lettura delle risultanze trattamentali che il Tribunale avrebbe operato, perfettamente idonee a giustificare una decisione favorevole.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e vizio di motivazione, lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale sui pregiudiziali requisiti di ammissibilità del beneficio, con particolare riferimento del dedotto profilo della impossibilità di collaborazione con la giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il quarto motivo di ricorso, dal carattere logicamente prioritario, non è in sé fondato.

L'inversione dell'ordine naturale di trattazione delle questioni rilevanti ai fini della decisione, realizzata dal Tribunale, e prima ancora dal Magistrato di sorveglianza, che hanno vagliato il merito senza ancora stabilire se il beneficio penitenziario fosse ammissibile, non è di per sé illegittima.

Con specifico riferimento alla materia dei permessi premio, la giurisprudenza di legittimità ha infatti già avuto modo di rilevare (Sez. 1, n. 26276 del 21/04/2021, Franci) che, ancorché ai fini della definizione delle relative istanze il tema dell'ammissibilità rivesta normalmente natura pregiudiziale, non è assolutamente inibito al giudice di sorveglianza prescindere dalla relativa indagine ove ciò si riveli utile in una strategia di economia decisionale, e quindi ogni qualvolta quel giudice sia in grado di definire il procedimento sulla base del profilo di evidenza, per la palese carenza dei requisiti di merito, contemplati 30-ter Ord. pen., della regolare condotta o della cessata pericolosità sociale.

In tal senso si è orientato il giudice a quo e la sua decisione non è, sotto questo profilo, censurabile.

2. E' viceversa censurabile l'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui esso avrebbe dovuto apprezzare la correttezza del provvedimento reclamato con riferimento esclusivo al tempo della sua emissione.

Ed è censurabile il presupposto, più o meno esplicito, di tale affermazione, secondo cui il primo giudice aveva correttamente definito il procedimento, nel luglio 2020, nonostante le risultanze di osservazione fossero ferme al 2019 e non tenessero conto, tra l'altro, del percorso di giustizia riparativo intrapreso dal detenuto.

Sono i temi posti con il primo motivo di ricorso, che risulta di conseguenza fondato.

3. In base all'art. 30-ter Ord. pen., il permesso premio - concedibile al detenuto, di regola dopo l'espiazione di una quota-parte della pena inflitta, che abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso, fatte salve le preclusioni di cui all'art. 4-bis Ord. pen. - costituisce parte integrante del programma di trattamento, come precisato nel terzo comma della disposizione.

In coerenza con tale impostazione, l'art. 65 del regolamento di esecuzione (approvato con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) stabilisce, al comma 1, che la relativa domanda, diretta al competente Magistrato di sorveglianza, sia dall'istituto penitenziario corredata, tra l'altro, dagli esiti dell'osservazione scientifica della personalità e dal parere del Direttore; ulteriori informazioni (comma 2) sono dal magistrato eventualmente acquisite, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.

L'osservazione scientifica della personalità è compiuta all'inizio dell'esecuzione ed è proseguita nel corso di essa (art. 13, quarto comma, Ord. pen.), anche al fine di accertare, attraverso l'esame ulteriore del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, eventuali nuove esigenze che richiedano una variazione del programma di trattamento (art. 27, comma 3, del regolamento).

Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento stesso e i suoi risultati (art. 29, comma 3, del regolamento).

La decisione sull'istanza di permesso deve essere dunque assunta sulla base di tale compendio istruttorio, ad impulso officioso, e all'esito del suo completamento, e dei successivi necessari aggiornamenti, entro un tempo ragionevole sul cui rispetto l'Autorità decidente è chiamata a vigilare (Sez. 1, n. 19366 del 19/03/2019, Meneghetti).

4. Il procedimento di reclamo al Tribunale di sorveglianza, avverso il provvedimento definitorio di segno negativo, ha per parte sua natura di vero e proprio mezzo d'impugnazione, avente carattere devolutivo, nei limiti delle censure svolte dalla parte che lo attiva, e sostitutivo.

L'effetto devolutivo, correlato all'impugnazione, ricavabile dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., trasferisce ai Tribunale il potere di statuire sulla domanda e di valutare, a tal fine, gli argomenti addotti dal reclamante a sostegno del diverso esito decisorio da lui invocato (Sez. 1, n. 5322 del 12/09/2017, dep. 2018, Magri, in motivazione).

Per l'effetto sostitutivo, il Tribunale è tenuto a definire il reclamo, assunte, se del caso, sommarie informazioni, non potendo esso, ove riconosca errato il primo arresto, limitarsi a rinviare la decisione al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato (Sez. 1, n. 714 del 09/03/1987, M.Ca.T.Ca., Rv. 175473-01).

In rapporto a ciò, al Tribunale spetta anche, ove occorra, dì valutare le sopravvenienze istruttorie.

Quello di reclamo non rappresenta, infatti, un giudizio "chiuso", né un giudizio funzionale alla mera revisione della decisione iniziale.

Esso appare piuttosto un giudizio destinato alla rinnovazione della decisione medesima, all'esito del confronto dialettico reso possibile dall'intervenuta instaurazione del contraddittorio.

La giurisdizione penitenziaria - le cui decisioni sono sempre "allo stato degli atti" (Sez. 1, n. 33849 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276824-01; Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli, Rv. 207773-01; Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774-01) - si caratterizza del resto, anche in fase di gravame, per il suo costante adattamento agli sviluppi della vicenda esecutiva e detentiva della persona condannata, che appaiono in costante e fisiologica evoluzione.

Il giudice dei reclamo non può, dunque, arrestare la sua valutazione alla situazione esistente al tempo di emissione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità e opportunità alla luce del quadro conoscitivo che si presenta dinanzi a lui, eventualmente aggiornato alla luce del contributo, argomentativo e documentale, offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni ulteriormente pervenute o acquisite, anche ex officio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio, Rv. 278691-01).

E' sulla base di tali considerazioni che deve conclusivamente reputarsi viziata la pronuncia del Tribunale di sorveglianza che, pur rilevando l'esistenza di una relazione di sintesi anacronistica, ritenga di dover decidere sulla base dei medesimi atti esaminati dal magistrato di sorveglianza (Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, Barranca, Rv. 279394-01).

5. Dalla rilevata fondatezza del primo motivo discende, previo assorbimento dei motivi secondo e terzo, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, dovrà a questo punto necessariamente verificare i requisiti di ammissibilità del beneficio.

All'esito esso provvederà, se del caso, ad acquisire risultanze trattamentali aggiornate, da porre conclusivamente a base della rinnovata decisione.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva negato al detenuto [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati inclusi nell'elenco di cui all'art. 41-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il richiesto permesso premio. A tale decisione il Tribunale perveniva sul rilievo - di merito, ritenuto assorbente rispetto ai profili di ammissibilità, non scrutinati - dell'inadeguatezza dei progressi trattamentali risultanti dagli atti di osservazione. Il Tribunale riconosceva come tali atti non fossero aggiornati (la relazione dell'equipe penitenziaria risaliva al 2019) e tuttavia affermava di essere investito del solo compito di vagliare la correttezza dell'operato del primo giudice, che a tali atti si era, a sua volta, necessariamente attenuto, e che si sarebbe potuto nuovamente pronunciare dopo la redazione del nuovo documento di sintesi ai sensi dell'art. 13, quarto comma, Ord. pen., contestualmente sollecitata. 2. Grassonelli, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, formulando quattro motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e vizio di motivazione, sostenendo che sarebbe spettato al giudice superiore decidere sulla base di un quadro istruttorio riferito all'attualità, cui sarebbe dovuto pervenire anche esercitando i poteri officiosi conferiti dagli artt. 666, comma 5, e 678, cod. proc. pen.; esigenza ancora più stringente nella nuova cornice normativa conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e vizio di motivazione, in relazione al fatto che il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di verificare in concreto l'esistenza dei requisiti di legge per la concessione del permesso (la regolare condotta penitenziaria e l'assenza di pericolosità sociale), essendosi trincerato dietro il parere sfavorevole della Direzione di istituto. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e vizio di motivazione, in relazione all'incongrua lettura delle risultanze trattamentali che il Tribunale avrebbe operato, perfettamente idonee a giustificare una decisione favorevole. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e vizio di motivazione, lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale sui pregiudiziali requisiti di ammissibilità del beneficio, con particolare riferimento del dedotto profilo della impossibilità di collaborazione con la giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il quarto motivo di ricorso, dal carattere logicamente prioritario, non è in sé fondato. L'inversione dell'ordine naturale di trattazione delle questioni rilevanti ai fini della decisione, realizzata dal Tribunale, e prima ancora dal Magistrato di sorveglianza, che hanno vagliato il merito senza ancora stabilire se il beneficio penitenziario fosse ammissibile, non è di per sé illegittima. Con specifico riferimento alla materia dei permessi premio, la giurisprudenza di legittimità ha infatti già avuto modo di rilevare (Sez. 1, n. 26276 del 21/04/2021, Franci) che, ancorché ai fini della definizione delle relative istanze il tema dell'ammissibilità rivesta normalmente natura pregiudiziale, non è assolutamente inibito al giudice di sorveglianza prescindere dalla relativa indagine ove ciò si riveli utile in una strategia di economia decisionale, e quindi ogni qualvolta quel giudice sia in grado di definire il procedimento sulla base del profilo di evidenza, per la palese carenza dei requisiti di merito, contemplati 30-ter Ord. pen., della regolare condotta o della cessata pericolosità sociale. In tal senso si è orientato il giudice a quo e la sua decisione non è, sotto questo profilo, censurabile. 2. E' viceversa censurabile l'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui esso avrebbe dovuto apprezzare la correttezza del provvedimento reclamato con riferimento esclusivo al tempo della sua emissione. Ed è censurabile il presupposto, più o meno esplicito, di tale affermazione, secondo cui il primo giudice aveva correttamente definito il procedimento, nel luglio 2020, nonostante le risultanze di osservazione fossero ferme al 2019 e non tenessero conto, tra l'altro, del percorso di giustizia riparativo intrapreso dal detenuto. Sono i temi posti con il primo motivo di ricorso, che risulta di conseguenza fondato. 3. In base all'art. 30-ter Ord. pen., il permesso premio - concedibile al detenuto, di regola dopo l'espiazione di una quota-parte della pena inflitta, che abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso, fatte salve le preclusioni di cui all'art. 4-bis Ord. pen. - costituisce parte integrante del programma di trattamento, come precisato nel terzo comma della disposizione. In coerenza con tale impostazione, l'art. 65 del regolamento di esecuzione (approvato con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) stabilisce, al comma 1, che la relativa domanda, diretta al competente Magistrato di sorveglianza, sia dall'istituto penitenziario corredata, tra l'altro, dagli esiti dell'osservazione scientifica della personalità e dal parere del Direttore; ulteriori informazioni (comma 2) sono dal magistrato eventualmente acquisite, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia. L'osservazione scientifica della personalità è compiuta all'inizio dell'esecuzione ed è proseguita nel corso di essa (art. 13, quarto comma, Ord. pen.), anche al fine di accertare, attraverso l'esame ulteriore del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, eventuali nuove esigenze che richiedano una variazione del programma di trattamento (art. 27, comma 3, del regolamento). Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento stesso e i suoi risultati (art. 29, comma 3, del regolamento). La decisione sull'istanza di permesso deve essere dunque assunta sulla base di tale compendio istruttorio, ad impulso officioso, e all'esito del suo completamento, e dei successivi necessari aggiornamenti, entro un tempo ragionevole sul cui rispetto l'Autorità decidente è chiamata a vigilare (Sez. 1, n. 19366 del 19/03/2019, Meneghetti). 4. Il procedimento di reclamo al Tribunale di sorveglianza, avverso il provvedimento definitorio di segno negativo, ha per parte sua natura di vero e proprio mezzo d'impugnazione, avente carattere devolutivo, nei limiti delle censure svolte dalla parte che lo attiva, e sostitutivo. L'effetto devolutivo, correlato all'impugnazione, ricavabile dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., trasferisce ai Tribunale il potere di statuire sulla domanda e di valutare, a tal fine, gli argomenti addotti dal reclamante a sostegno del diverso esito decisorio da lui invocato (Sez. 1, n. 5322 del 12/09/2017, dep. 2018, Magri, in motivazione). Per l'effetto sostitutivo, il Tribunale è tenuto a definire il reclamo, assunte, se del caso, sommarie informazioni, non potendo esso, ove riconosca errato il primo arresto, limitarsi a rinviare la decisione al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato (Sez. 1, n. 714 del 09/03/1987, M.Ca.T.Ca., Rv. 175473-01). In rapporto a ciò, al Tribunale spetta anche, ove occorra, dì valutare le sopravvenienze istruttorie. Quello di reclamo non rappresenta, infatti, un giudizio "chiuso", né un giudizio funzionale alla mera revisione della decisione iniziale. Esso appare piuttosto un giudizio destinato alla rinnovazione della decisione medesima, all'esito del confronto dialettico reso possibile dall'intervenuta instaurazione del contraddittorio. La giurisdizione penitenziaria - le cui decisioni sono sempre "allo stato degli atti" (Sez. 1, n. 33849 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276824-01; Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli, Rv. 207773-01; Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774-01) - si caratterizza del resto, anche in fase di gravame, per il suo costante adattamento agli sviluppi della vicenda esecutiva e detentiva della persona condannata, che appaiono in costante e fisiologica evoluzione. Il giudice dei reclamo non può, dunque, arrestare la sua valutazione alla situazione esistente al tempo di emissione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità e opportunità alla luce del quadro conoscitivo che si presenta dinanzi a lui, eventualmente aggiornato alla luce del contributo, argomentativo e documentale, offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni ulteriormente pervenute o acquisite, anche ex officio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio, Rv. 278691-01). E' sulla base di tali considerazioni che deve conclusivamente reputarsi viziata la pronuncia del Tribunale di sorveglianza che, pur rilevando l'esistenza di una relazione di sintesi anacronistica, ritenga di dover decidere sulla base dei medesimi atti esaminati dal magistrato di sorveglianza (Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, Barranca, Rv. 279394-01). 5. Dalla rilevata fondatezza del primo motivo discende, previo assorbimento dei motivi secondo e terzo, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, dovrà a questo punto necessariamente verificare i requisiti di ammissibilità del beneficio. All'esito esso provvederà, se del caso, ad acquisire risultanze trattamentali aggiornate, da porre conclusivamente a base della rinnovata decisione. P.Q.
Sentenza Cassazione n. 24983/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris