Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45782/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e 635 cod. pen. (commessi 11 12 dicembre 2015); - che avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata indicazione nel dispositivo della sentenza «degli estremi identificativi della condanna», è manifestamente infondato, in quanto il dispositivo indica correttamente sia gli estremi della sentenza appella che le generalità dell'imputato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e 635 cod. pen. (commessi 11 12 dicembre 2015); - che avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata indicazione nel dispositivo della sentenza «degli estremi identificativi della condanna», è manifestamente infondato, in quanto il dispositivo indica correttamente sia gli estremi della sentenza appella che le generalità dell'imputato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/
Sentenza Cassazione n. 45782/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris