CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto "annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata, trasmettendo gli atti al Tribunale di Roma per la fissazione dell'udienza per nuovo giudizio, sulla base del decreto che disponeva il giudizio originariamente notificato al ricorrente in modo rituale" [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui il Procuratore della Repubblica aveva chiesto accertarsi la "non esecutività" della sentenza di condanna alla pena di anni 10 di reclusione emessa in data 3 luglio 2009 dal Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 74 d. P.R. n. 309 del 1990. Osserva che la condizione di garantire al condannato "un nuovo processo per i fatti che portarono alla sentenza del 3 luglio 2009", apposta dal Governo peruviano nel provvedimento di concessione dell'estradizione esecutiva ed accettata de dal Governo italiano ai sensi dell'art. 720 cod. proc. pen., era stata rispettata. Aspillaga - condannato in contumacia ed in tale qualità destinatario di notifica dell'estratto contumaciale eseguita presso il difensore di fiducia - aveva promosso un incidente di esecuzione avverso la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. Attraverso tale strumento aveva attivato l'unico controllo consentito dai principi generali del nostro ordinamento processuale al condannato in via definitiva per porre rimedio ai pregiudizi, purché concreti ed effettivi, per il suo diritto di difesa causati dalle insufficienti garanzie insite nel sistema del processo contumaciale, vigente all'epoca di emissione della sentenza divenuta esecutiva. Non è, infatti, prevista la rivisitazione delle decisioni divenute irrevocabili, se non con gli istituiti della revisione e, per l'appunto, della restituzione del termine per l'impugnazione nella forma più ampia prevista dall'art, 175 cod. pen. in caso di processo contumaciale. L'incidente promosso da Aspillaga era stato rigettato con ordinanza divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia deducendo che l'ordinanza sia affetta da un triplice vizio censurabile ai sensi dell'art. 606, lett. a), c) ed e), cod. proc. pen. 2.1. E' stato violato l'art. 720, comma 4, cod. proc. pen., che impone di dare seguito a tutte le condizioni accettate dal Ministro della giustizia in caso di estradizione. 2.2. Il Tribunale, nell'interpretare e sindacare la condizione apposta dallo Stato peruviano, ha esercitato una potestà riservata alla legge ad un organo amministrativo, erroneamente ritenendo che spetti all'autorità giudiziaria la valutazione sul contrasto o meno della condizione con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, attribuita invece espressamente dall'art. 720, comma 4, al Ministro della giustizia. La ripetizione del processo, in ogni caso, non viola il principio dell'intangibilità del giudicato, ma è, al contrario, pienamente coerente con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale che ammette deroghe, peraltro già previste da numerosi istituti del codice di rito, specie per adeguarsi all'ordinamento internazionale. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 113 del 2011, ha ammesso la riapertura del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Proprio in materia di estradizione esecutiva, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inosservanza della condizione, nella specie la commutazione della pena perpetua in temporanea, costituisce inadempimento agli obblighi internazionali convenzionali che giustifica il superamento dell'intangibilità del giudicato. 2.3. L'ordìnanza impugnata ha seguito un percorso motivazionale illogico perché non coerente con le risultanze processuali da cui non si evince che il condannato abbia presentato la richiesta di remissione nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. Ha attribuito significativa rilevanza a massime giurisprudenziali che concernono fattispecie: del tutto diverse, in cui le condizioni apposte all'estradizione avevano ad oggetto o la verifica del rispetto del diritto di difesa compromesso dalla contumacia dell'imputato o comunque il nuovo esercizio del diritto di impugnazione nell'osservanza di convenzioni internazionali cui non ha aderito il Perù e non invece, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], la celebrazione di un nuovo processo di merito sui fatti di causa. L'intero ragionamento dell'ordinanza si fonda sulla indimostrata sussistenza di un legame inscindibile tra condizione apposta dalla Stato peruviano e il processo contumaciale cui è stato sottoposto [OSCURATO:PERSONA] in Italia. Per di più, il condannato non ha mai avanzato istanza di rimessione nel temine per impugnare; ha, invece, proposto incidente di esecuzione ex art„ 670 cod. proc. pen. per denunciare il difetto di notifica dell'estratto contumaciale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 1. Sostiene il Giudice dell'esecuzione che la "garanzia" chiesta dallo Stato peruviano ed accettata dallo Stato italiano per l'estradizione esecutiva di [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal tenore letterale dell'espressione utilizzata nel provvedimento dell'autorità peruvíana, è comunque limitata all'esercizio da parte del condannato del diritto o alla restituzione nel termine per l'impugnazione avverso la condanna ( art. 175, comma 2, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 20 aprile 2014 n. 67) o, più in radice, alla declaratoria di non esecutività del titolo esecutivo per l'omessa o comunque illegittima notifica dell'estratto contumaciale (art. 670, comma 3, cod. proc. pen.), con la correlata possibilità, in caso di accoglimento del rimedio, di promuovere il giudizio di appello che, nella sostanza, non aveva auto luogo per difetto di conoscenza dell'imputato. Sussiste un evidente nesso tra la condizione apposta all'estradizione ed il processo in esito al quale è stata emessa la sentenza di condanna alla pena che [OSCURATO:PERSONA] deve eseguire in Italia, una volta estradato. Il processo, infatti, era stato celebrato nei confronti di imputato dichiarato contumace con una oggettiva limitazione dei diritti di difesa.Il Tribunale, in ragione di tale nesso, ritiene applicabile il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la condizione, apposta dallo Stato straniero, che in Italia sia offerta all'estradando - condannato, con sentenza definitiva, all'esito di giudizio ritualmente celebratosi in contumacia - la possibilità di un nuovo processo per garantire il diritto di difesa, deve riferirsi all'utilizzazione degli strumenti previsti dall'ordinamento interno per la celebrazione di un nuovo processo, mediante gli istituti della rimessione in termini o della revisione, secondo le regole di ammissibilità proprie di essi (Sez. 6,n. 748 del 06/11/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245796 - 01; Sez 1 n. 12122 del 18/1/2005, Rie. [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n. 22182 del 31/05/2005, Greco, Rv. 231964 - 01; Sez. 1, n. 35948 del 17/06/2004, Fa, Rv. 22:9850 - 01). 2. Siffatta interpretazione del significato della condizione, strettamente ancorato alla condizione di contumacia dell'estradato nel processo definito con la sentenza di condanna in esecuzione, non è stata, però, desunta dal Tribunale dall'esame del contenuto della "decisione suprema", in data 17 marzo 2021, con cui il Governo peruviano ha accordato l'estradizione regolamentando tutti i profili, invero nemmeno tradotta in lingua italiana e allegata agli atti in lingua spagnola, ma da elementi estrinseci al provvedimento, considerati alla stregua di fatti concludenti. In base alle regole dì interpretazione degli atti giuridici, tali elementi, tuttavia, possono venire in considerazione solo dopo la precisa individuazione del contenuto letterale dell'atto, spese se, come nel caso di specie, a loro volta, privi di un significato univoco. L'ordinanza impugnata, in particolare, ha tratto la convinzione della strumentalità della condizione apposta all'estradizione all'esercizio del diritto di difesa del condannato negato o compromesso dalla dichiarazione di contumacia, oltre che dalla circostanza pacifica che l'estradato, dopo la consegna, aveva promosso un incidente di esecuzione volto ad ottenere la declaratoria di non esecutività, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., della sentenza di condanna perché seguita da notifica dell'estratto contumaciale affetta da nullità, dalla nota del Ministro della giustizia italiana del 22 ottobre 2021 che, nel precisare i termini dell'accettazione delle condizioni da parte dello Stato italiano, in applicazione dell'art. 720, comma 4, cod. proc. pen., aveva fatto integrale rinvio ad un precedente documento della Procura della Repubblica di Roma datato 15 aprile 2021. Si tratta di una comunicazione che non consente, da sola, di comprendere il contenuto della condizione apposta all'estradizione: l'autorità giudiziaria italiana, da una parte, rassicura che provvederà all'instaurazione di un nuovo procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perkdelitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, già giudicato con la stessa irrevocabile per cui era stata concessa l'estradizione, ma, dall'altra, informa che è ancora pendente la richiesta di rimessione nel termine per impugnare avanzata dall'estradato. Non è però chiarito se sono state accettate entrambe le garanzie (incidente di esecuzione, ex art. 175, comma 2, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 20 aprile 2014 n. 67 o ex art. 670 cod. proc. pen., in favore dei condannati in contumacia che non hanno avuto conoscenza del procedimento per consentire l'esercizio del diritto di impugnazione e, solo in caso di esito negativo, la celebrazione comunque di un nuovo procedimento penale a prescindere dalle limitazioni al diritto di difesa subite a seguito della dichiarazione di contumacia) o una soltanto (l'incidente di esecuzione). 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata risulta essere viziata perché ha interpretato la condizione apposta all'estradizione dal Governo peruviano e accettata dal Ministro della giustizia italiano, attribuendogli un significato, poi posto a fondamento della soluzione giuridica prescelta per verificarne l'avvenuto rispetto, seguendo un percorso argomentativo manifestamente illogico che non tiene in alcuna considerazione il testo della decisione con cui è stata accordata l'estradizione, nemmeno tradotta in lingua italiana. Dovendosi preliminarmente risolvere l'individuata questio fatti, del tutto estranea al giudizio di legittimità, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma che provvederà ad un nuovo giudizio colmando le lacune indicate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio p