CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1590/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2610/2020 depositata il 08/10/2020. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1590/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 4322/2022Numero di raccolta generale 18472/202221/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei compensi professionali di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] si costituì ed eccepì la prescrizione presuntiva. La Corte d’appello di Venezia confermò la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva in quanto dalla documentazione in atti emergeva l’ammissione, da parte dello Storari, di non aver pagato il debito. Per la cassazione della sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi; Ha resistito con controricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che in prossimità dell’udienza ha depositato memoria illustrativa. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso. E’ pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata, depositata in data 8.10.2020 e notificata il 7.11.2020. La parte ricorrente, infatti, dopo avere dichiarato formalmente che la sentenza n. 2610/2020 della Corte d’Appello di Venezia, è stata “notificata in data 7 novembre 2020” (cfr. pag. 2 ricorso) si è limitata a depositarne copia autentica con attestazione di conformità sprovvista della relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi nella produzione del controricorrente. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata la sentenza impugnata, depositandone, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1590/2021 nei termini indicati dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autenticaNumero sezionale 4322/2022Numero di raccolta generale 18472/2022 priva, però, della relazione di notificazione e di tale Data pubblicazione 08/06/2022 documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017). Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l'improcedibilità del ricorso per cassazione, solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019). Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata è stata depositata il 8.10.2020 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato trasmesso notifica solo in data 4.1.2021, ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni. Tanto risulta dall’esame del fascicolo processuale e dall’attestazione della cancelleria del 21.4.2022 da cui risulta che “non è presente tra gli atti depositati la notifica della sentenza N.2610/2020” e che “la relata di cui sopra non si rinviene nel fascicolo di parte controricorrente, né nel fascicolo d’ufficio”. Né, del resto, rileva il fatto che l'intervenuta notificazione della sentenza non sia stata contestata dal controricorrente: il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è, infatti, improcedibile se il F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1590/2021 ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non Numero sezionale 4322/2022Numero di raccolta generale 18472/2022 deposita, nei termini di cui all'art. 369, comma 1°, c.p.c., anche la Data pubblicazione 08/06/2022 relazione di notificazione della stessa, senza che il relativo vizio, rilevabile d'ufficio, sia sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020). In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso (o nei modi di cui all'art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso (non ricorrente, come visto, nella specie) in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi (parimenti insussistente) in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (Cass. n. 15832 del 2021). F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1590/2021 Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. Numero sezionale 4322/2022Numero di raccolta generale 18472/2022 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in Data pubblicazione 08/06/2022 dispositivo. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara l'improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 2.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Seconda Civile, - 2 in data 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o