CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le memorie di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 674 cod. pen. perché estinto per prescrizione, ed ha confermato, per quanto rileva in questa Sede, la condanna dei medesimi Imputati nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, rideterminando in mesi otto di reclusione il trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Roggerí. Propongono separati ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso con i quali rileva vizi cumulativi di violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto integrato il reato sulla base della qualificazione come minaccia della condotta della ricorrente dì lancio di un carrello in ferro, omettendo di considerare le censure dedotte con l'atto di appello in merito alla distanza e posizione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle forze dell'ordine, ed alla mancanza di prova in merito alla direzione del carrello. Tali elementi, ove valutati, avrebbero, infatti, determinato l'esclusione della responsabilità della ricorrente per inoffensività della condotta. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione che ha affermato la sua responsabilità sulla sola base delle immagini di alcuni fotogrammi che lo raffigurano toccare con le mani lo scudo di uno degli operanti e reggere dei carrelli della spesa. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione, in quanto la sentenza impugnata richiama la deposizione del teste Meoli (che dichiarò che l'imputato colpì con un calcio un carabiniere) ma non ha considerato: a) che il teste non era presente ai fatti ma si è limitato ad "interpretare" un fotogramma; b) che la stessa sentenza di primo grado ha dato atto che tale fotogramma raffigura 1 l'imputato con una gamba alzata immediatamente dopo la carica di alleggerimento delle forze dell'ordine determinata dalle violenze poste in essere da altri manifestanti, alle quali l'imputato non ha in alcun modo contribuito. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano tre motivi. 5.1 Con il primo motivo, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deducono vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato, frutto di una reinterpretazione dei fotogrammi da parte della Corte di appello che, pur condividendo la tesi difensiva in merito alla mancanza dì documenti che raffigurino [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di spingere un Carabiniere, come contestato nel capo di imputazione, ha, tuttavia, ravvisato una minaccia nell'unico gesto emergente dai fotogrammi, ovvero il "protendersi" verso le forze dell'ordine. 5.2 Con il secondo motivo, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deducono vizi cumulativi di violazione di legge e di mancanza della motivazione in merito al motivo di appello concernente la inoffensività della condotta, consistente nel lancio di tre carrelli. 5.3 Con il terzo motivo si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena invocata da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha negato il beneficio avendolo il [OSCURATO:PERSONA] già ottenuto una volta ed essendo recidivo specifico. Ad avviso della difesa gli altri due precedenti a carico del [OSCURATO:PERSONA] sono remoti e per fatti modesti, tanto che la recidiva non è stata contestata dal Pubblico ministero, mentre la condanna al punto 3 del certificato del casellario giudiziale riguarda un danneggiamento semplice, per effetto della riconosciuta equivalenza tra circostanze, e, dunque, un reato abrogato di cui non si deve tenere conto. 6. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie di replica, illustrando ulteriormente i motivi dei rispettivi di ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto, in parte, generici e versati in fatto e, in parte, manifestamente infondati. 3 A li 2. Occorre, innanzitutto, premettere alcune osservazioni sul metodo di analisi della sentenza impugnata. Tale sentenza va, infatti, considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado, cosicché ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Deve, inoltre, essere ricordato che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107). 3.Prima di analizzare i motivi proposti dai singoli imputati, appare opportuno ricostruire brevemente gli accadimenti del 18 dicembre 2012, come ricostruiti dalle due sentenze di merito. In quel giorno era stata, infatti, organizzata una manifestazione di solidarietà ai lavoratori del centro commerciale IKEA cui avrebbero partecipato anche esponenti di centri sociali e di collettivi studenteschi; per tale ragione, veniva predisposto un servizio d'ordine da parte dei Carabinieri a presidio dell'ordine pubblico, nonché su specifica richiesta del direttore del centro commerciale, al fine di impedire ai manifestanti di accedere all'interno del centro commerciale. Il corteo, tuttavia, tentava di forzare il blocco e, in particolare, i dimostranti che si trovavano nelle prime file, dopo avere avvolto la prima fila dei carabinieri con uno striscione, iniziavano a colpire i militari sferrando calci e spintoni. Seguiva una prima carica di alleggerimento che consentiva ai militari di difendere la posizione e fare arretrare i manifestanti i quali, tuttavia, lanciavano vari carrelli della spesa contro il contingente.tsJ L'identificazione degli odierni imputati, non oggetto di alcuna contestazione da parte degli odierni ricorrenti, è avvenuta attraverso l'esame delle riprese effettuate dall'operatrice Fares (che ha riportato lesioni a seguito degli scontri), delle riprese del sistema di videosorveglianza del centro IKEA e di un servizio apparso sulla edizione on-line del giornale "[OSCURATO:PERSONA]". Sono stati quindi estrapolati dei fotogrammi in cui, una volta individuati con certezza i militari coinvolti, sono stati successivamente identificati gli autori delle condotte in contestazione che, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado e non contestato da alcuno dei ricorrenti, sono state poste in essere successivamente alla prima carica di alleggerimento determinata dagli spintoni e calci dei manifestanti. 4. Così ricostruita la dinamica degli accadimenti e venendo all'esame dei motivi con i quali tutti gli imputati censurano il punto della sentenza concernente le rispettive responsabilità, da esaminare congiuntamente in quanto accomunati da argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, ritiene il Collegio che si tratta di motivi generici, di carattere meramente confutativo e manifestamente infondati. Va, al riguardo, ribadito che ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, dovendosi escludere la sussistenza del reato solo in caso, non ravvisabile nella fattispecie in esame, di un atteggiamento di resistenza passiva (Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262342). Per tale ragione, è stata ritenuta sufficiente sia la mera violenza sulle cose, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio (Sez. 6, n. 3682 del 29/09/1997, Dazzini, Rv. 208771) sia l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282666; Sez. 6, n. 7482 del 03/12/2007, dep. 2008, Di Prima, Rv. 239014). La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha ravvisato il carattere quanto meno minaccioso delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consistite nell'avere spinto o nell'essersi contrapposti al cordone dei militari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), lanciato al loro indirizzo dei carrelli ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), brandito un carrello e colpito con un pugno lo scudo impugnato da uno dei militari operanti ([OSCURATO:PERSONA]), sferrato un calcio ad un carabiniere ([OSCURATO:PERSONA]). Quanto alla posizione di quest'ultimo, le valutazioni della sentenza impugnata, che ha posto l'accento sulle dichiarazioni del teste Mioli, si saldano con le argomentazioni della sentenza di primo grado che, sulla base dell'esame del filmato apparso sul giornale on-line "[OSCURATO:PERSONA]" e dell'esame dell'album fotografico agli atti, ha evidenziato che l'imputato è stato ripreso nel momento in cui, successivamente alla prima carica di alleggerimento, si trova con una gamba alzata nell'atto di sferrare un calcio all'indirizzo degli operanti, fiancheggiato dagli altri partecipanti alla manifestazione. Va, inoltre, aggiunto, con riferimento alla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata, con motivazione parimenti immune da censure, ha sottolineato la valenza intimidatrice della condotta tenuta dall'imputato, desunta sia dalle specifiche modalità (l'imputato è stato ripreso nell'atto di protendersi verso le Forze dell'ordine) che dal contesto spazio-temporale connotato dalla violenta contrapposizione tra i militari ed i manifestanti. 5. Anche il motivo concernente la mancata concessione al [OSCURATO:PERSONA] della sospensione condizionale della pena non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico e volto a sollecitare una non consentita rivalutazione delle precedenti condanne risultanti dal casellario. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione sintetica ma immune da vizi logici o giuridici, ha giustificato il diniego in considerazione della valenza ostativa legata alla precedente concessione del beneficio ed alla condizione personale dell'imputato (recidivo specifico). Ricorrendo, dunque, la condizione ostativa prevista dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen., deve ritenersi sufficiente, al fine di considerare adempiuto l'obbligo di motivazione, il richiamo alla insussistenza dei presupposti di legge (cfr. Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, Camorani, Rv. 268947 in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che si era limitata a richiamare la circostanza di una precedente concessione del beneficio). 6. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, í ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).--[OSCURATO:PERSONA], invece, rigettata la richiesta di liquidazione delle spese presentata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], non avendo questa alcun interesse ad interloquire in relazione ai ricorsi proposti, tutti relativi a reati diversi da quello di lesioni, ascritto ad altri imputati non ricorrenti, rispetto al quale la sentenza impugnata ha confermato le statuizioni civili poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della