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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31495/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 24 gennaio 2022, ha applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti donniciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2).

1.1. Il Tribunale di Caltanissetta ha, in particolare, esplicato come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Cuccia fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, in particolare concretatasi in numerose intercettazioni telefoniche, dalle quali era emerso lo svolgimento di una fiorente attività di narcotraffico (cocaina, hashish e marijuana) nei territori di Agira e Leonforte da parte di una struttura associativa avente al vertice [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dal cognato [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA], nonché da altri soggetti allo stato non identificati. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe, in particolare, occupato, quale partecipe dell'associazione, della cessione al dettaglio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato eccependo, con un primo motivo, inosservanza della legge penale in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per i fatti ascrittigli ai capi 1) e 2) della rubrica.

Il ricorrente rileva come dal compendio probatorio in atti, composto unicamente da intercettazioni telefoniche, non sia dato evincere la ricorrenza di elementi idonei a poter qualificare la sua posizione come quella di un soggetto stabilmente ed organicamente inserito in un'associazione strutturalmente dedita al narcotraffico.

La gravata ordinanza, per quanto sovrabbondante nei contenuti, non avrebbe evidenziato, infatti, elementi concreti da cui inferire la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, tale non potendo essere considerato il generico riferimento fatto ai Cuccia in varie conversazioni captate.

A dire del ricorrente, poi, sarebbe del tutto illogica l'argomentazione con cui il Tribunale del riesame ha desunto la sussistenza della sua partecipazione all'associazione - così da poter raggiungere il necessario numero minimo di tre sodali - dal solo fatto che non avrebbe mai potuto spacciare in modo autonomo senza l'autorizzazione del padre [OSCURATO:PERSONA] e dello zio [OSCURATO:PERSONA], trattandosi, infatti, di una valutazione palesemente congetturale e apodittica.

Dalle conversazioni captate, inoltre, non si desumerebbero aspetti idonei a far ritenere l'esistenza di un pactum sceleris permanente tra i tre indagati, né una progettata organizzazione, sia pur rudimentale, gigrrivrii destinata alla realizzazione dei singoli reati scopo, non ravvisandosi neanche la sussistenza di contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il vertice dell'associazione, e gli altri due sodali, pur [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Con la seconda censura il Cuccia ha lamentato violazione di legge in relazione all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, offerto una motivazione particolarmente scarna e non convincente in ordine al mancato riconoscimento della più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

In termini contrari, invece, la quantità e la qualità dello stupefacente ceduto, oltre alla limitatezza delle condotte perpetrate, avrebbero dovuto determinare la configurazione dell'ipotesi entro i limiti del c.d.

"piccolo spaccio".

Con l'ultima doglianza il ricorrente ha dedotto, infine, violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta, infatti, il Cuccia che i giudici del riesame avrebbero desunto la sussistenza della sua pericolosità con motivazione generica e apodittica, non confortata da nessun elemento che ne attesti la relativa attualità e concretezza, peraltro considerato che l'indagato non ha nessun precedente penale, né altre pendenze giudiziarie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Ed infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, il Collegio rileva come le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiano del tutto congrue ed esenti da ogni vizio logico o giuridico, motivando adeguatamente le ragioni di sussistenza di un sodalizio criminoso dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, e della appartenenza ad esso dell'odierno ricorrente.

L'ordinanza impugnata, infatti, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche, dalle quali è stato possibile documentare l'esistenza di un sodalizio criminoso gestito da [OSCURATO:PERSONA], riorganizzato dopo l'avvenuta inflizione nei suoi confronti di una precedente misura custodiale, che ha agito in modo particolarmente attivo nella cessione di droghe del tipo hashish, marijuana e cocaina nei territori di Agira e Leonforte.

Per come immediatamente desumibile dai dialoghi captati, il gruppo criminale, strutturalmente composto anche con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dapprima operato imponendo la propria egemonia sul territorio, per poi proporre accordi di collaborazione e di non belligeranza con altri gruppi criminali, così spartendosi il mercato illecito in una sorta di consorzio criminale.

Dal considerevole numero di conversazioni captate, in gran parte riportate dal Tribunale del riesame, è stato possibile desumere, quindi, conformemente a quanto congruamente motivato nel provvedimento impugnato, l'esistenza di un sodalizio ben organizzato, capace di realizzare il programma criminoso condiviso da parte dei suoi appartenenti, distinguendo il ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA], impegnato nella direzione del narcotraffico ed unico a decidere l'effettuazione delle operazioni di maggior rilievo, da quello collaborativo del [OSCURATO:PERSONA], sovente portavoce del capo ed esecutore delle direttive da questi impartite, oltre che autore di diverse cessioni al dettaglio, lasciando a [OSCURATO:PERSONA] il compito, comunque essenziale per la vita del sodalizio, di cedere la droga sul territorio.

4. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sono assai numerose, infatti, le conversazioni captate attestanti, in maniera inequivoca, lo svolgimento da parte dell'indagato del ruolo di soggetto particolarmente attivo nell'esercizio dell'attività di spaccio per conto dell'organizzazione criminosa.

Diversamente da quanto eccepito in ricorso, poi, l'indagato non è stato ritenuto partecipe della struttura associativa in quanto non avrebbe mai potuto spacciare autonomamente rispetto al padre [OSCURATO:PERSONA] ed allo zio [OSCURATO:PERSONA], ma per il fatto che, per come congruamente e logicamente esplicato nell'ordinanza impugnata, plurimi elementi indiziari, derivanti dalle molteplici captazioni direttamente riguardanti la sua persona, hanno consentito di far ritenere comprovata la sua fattiva e continua collaborazione alla realizzazione degli scopi perpetrati dal sodalizio criminoso, organizzando continui incontri con acquirenti, cui ha reiteratamente ceduto lo stupefacente in pieno accordo con i suoi associati.

D'altro canto, per come adeguatamente esplicato dal Tribunale del riesame, dai numerosi dialoghi intercettati si evince come vi fosse una diffusa e generale consapevolezza, da parte di tutti i principali attori del locale narcotraffico, che i tre indagati agissero congiuntamente, come un'entità associativa unitaria, e cioè come un vero e proprio unicum rispetto a cui i vari interlocutori ritenevano di rapportarsi.

Si desume, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con valutazione del tutto logica e congrua, e, quindi, con motivazione da ritenersi, nel complesso, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità.

5. Parimenti non fondata è, poi, la doglianza, dedotta con il secondo motivo, con cui il ricorrente ha invocato la possibilità di qualificare la fattispecie ai sensi delle più lievi ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

Le emergenze scaturite dalle conversazioni captate - come ad esempio quelle intercettate presso l'utenza di [OSCURATO:PERSONA], per il quale [OSCURATO:PERSONA] era capace di occultare anche dieci chili di cocaina per volta tra beni commerciali quali caffè o prodotti per la casa - sufficienté per far ritenere, in uno con la logica e condivisibile argomentazione espressa dal Tribunale del riesame, che ciò è utilissimo per far «comprendere le dimensioni del narcotraffico gestito da quest'ultimo e per respingere, conseguentemente, con massima decisione la richiesta della difesa, posta in via subordinata, di riqualificare il reato descritto al capo 1) dell'incolpazione provvisoria ai sensi del comma 6 dell'art. 73 T.U.

Stup.».

D'altro canto, trova applicazione, in proposito, l'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803-01).

6. Infine priva di fondamento è anche l'ultima doglianza, con cui il ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione della misura cautelare, in quanto asseritamente adottata in carenza di idonea motivazione e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi confronti gravanti.Orbene, per come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen.

A fronte di tale aspetto, non può non essere osservato, quindi, come le doglianze espresse dal Cuccia si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine - oltre che alla sussistenza della gravità indiziaria - alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame.

Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato.

L'esame dell'impugnata ordinanza palesa, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate all'indagato, espletate mostrando un assiduo impegno nell'attività del narcotraffico, occupandosi in prima persona dello smercio della droga commerciata dall'associazione di appartenenza, nel complesso dimostrando capacità organizzativa e professionalità specifica, oltre a capacità criminale e a una personalità negativa.

7. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.

8. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 24 gennaio 2022, ha applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti donniciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2). 1.1. Il Tribunale di Caltanissetta ha, in particolare, esplicato come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Cuccia fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, in particolare concretatasi in numerose intercettazioni telefoniche, dalle quali era emerso lo svolgimento di una fiorente attività di narcotraffico (cocaina, hashish e marijuana) nei territori di Agira e Leonforte da parte di una struttura associativa avente al vertice [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dal cognato [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA], nonché da altri soggetti allo stato non identificati. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe, in particolare, occupato, quale partecipe dell'associazione, della cessione al dettaglio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato eccependo, con un primo motivo, inosservanza della legge penale in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per i fatti ascrittigli ai capi 1) e 2) della rubrica. Il ricorrente rileva come dal compendio probatorio in atti, composto unicamente da intercettazioni telefoniche, non sia dato evincere la ricorrenza di elementi idonei a poter qualificare la sua posizione come quella di un soggetto stabilmente ed organicamente inserito in un'associazione strutturalmente dedita al narcotraffico. La gravata ordinanza, per quanto sovrabbondante nei contenuti, non avrebbe evidenziato, infatti, elementi concreti da cui inferire la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, tale non potendo essere considerato il generico riferimento fatto ai Cuccia in varie conversazioni captate. A dire del ricorrente, poi, sarebbe del tutto illogica l'argomentazione con cui il Tribunale del riesame ha desunto la sussistenza della sua partecipazione all'associazione - così da poter raggiungere il necessario numero minimo di tre sodali - dal solo fatto che non avrebbe mai potuto spacciare in modo autonomo senza l'autorizzazione del padre [OSCURATO:PERSONA] e dello zio [OSCURATO:PERSONA], trattandosi, infatti, di una valutazione palesemente congetturale e apodittica. Dalle conversazioni captate, inoltre, non si desumerebbero aspetti idonei a far ritenere l'esistenza di un pactum sceleris permanente tra i tre indagati, né una progettata organizzazione, sia pur rudimentale, gigrrivrii destinata alla realizzazione dei singoli reati scopo, non ravvisandosi neanche la sussistenza di contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il vertice dell'associazione, e gli altri due sodali, pur [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Con la seconda censura il Cuccia ha lamentato violazione di legge in relazione all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, offerto una motivazione particolarmente scarna e non convincente in ordine al mancato riconoscimento della più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. In termini contrari, invece, la quantità e la qualità dello stupefacente ceduto, oltre alla limitatezza delle condotte perpetrate, avrebbero dovuto determinare la configurazione dell'ipotesi entro i limiti del c.d. "piccolo spaccio". Con l'ultima doglianza il ricorrente ha dedotto, infine, violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta, infatti, il Cuccia che i giudici del riesame avrebbero desunto la sussistenza della sua pericolosità con motivazione generica e apodittica, non confortata da nessun elemento che ne attesti la relativa attualità e concretezza, peraltro considerato che l'indagato non ha nessun precedente penale, né altre pendenze giudiziarie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Ed infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, il Collegio rileva come le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiano del tutto congrue ed esenti da ogni vizio logico o giuridico, motivando adeguatamente le ragioni di sussistenza di un sodalizio criminoso dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, e della appartenenza ad esso dell'odierno ricorrente. L'ordinanza impugnata, infatti, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche, dalle quali è stato possibile documentare l'esistenza di un sodalizio criminoso gestito da [OSCURATO:PERSONA], riorganizzato dopo l'avvenuta inflizione nei suoi confronti di una precedente misura custodiale, che ha agito in modo particolarmente attivo nella cessione di droghe del tipo hashish, marijuana e cocaina nei territori di Agira e Leonforte. Per come immediatamente desumibile dai dialoghi captati, il gruppo criminale, strutturalmente composto anche con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dapprima operato imponendo la propria egemonia sul territorio, per poi proporre accordi di collaborazione e di non belligeranza con altri gruppi criminali, così spartendosi il mercato illecito in una sorta di consorzio criminale. Dal considerevole numero di conversazioni captate, in gran parte riportate dal Tribunale del riesame, è stato possibile desumere, quindi, conformemente a quanto congruamente motivato nel provvedimento impugnato, l'esistenza di un sodalizio ben organizzato, capace di realizzare il programma criminoso condiviso da parte dei suoi appartenenti, distinguendo il ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA], impegnato nella direzione del narcotraffico ed unico a decidere l'effettuazione delle operazioni di maggior rilievo, da quello collaborativo del [OSCURATO:PERSONA], sovente portavoce del capo ed esecutore delle direttive da questi impartite, oltre che autore di diverse cessioni al dettaglio, lasciando a [OSCURATO:PERSONA] il compito, comunque essenziale per la vita del sodalizio, di cedere la droga sul territorio. 4. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sono assai numerose, infatti, le conversazioni captate attestanti, in maniera inequivoca, lo svolgimento da parte dell'indagato del ruolo di soggetto particolarmente attivo nell'esercizio dell'attività di spaccio per conto dell'organizzazione criminosa. Diversamente da quanto eccepito in ricorso, poi, l'indagato non è stato ritenuto partecipe della struttura associativa in quanto non avrebbe mai potuto spacciare autonomamente rispetto al padre [OSCURATO:PERSONA] ed allo zio [OSCURATO:PERSONA], ma per il fatto che, per come congruamente e logicamente esplicato nell'ordinanza impugnata, plurimi elementi indiziari, derivanti dalle molteplici captazioni direttamente riguardanti la sua persona, hanno consentito di far ritenere comprovata la sua fattiva e continua collaborazione alla realizzazione degli scopi perpetrati dal sodalizio criminoso, organizzando continui incontri con acquirenti, cui ha reiteratamente ceduto lo stupefacente in pieno accordo con i suoi associati. D'altro canto, per come adeguatamente esplicato dal Tribunale del riesame, dai numerosi dialoghi intercettati si evince come vi fosse una diffusa e generale consapevolezza, da parte di tutti i principali attori del locale narcotraffico, che i tre indagati agissero congiuntamente, come un'entità associativa unitaria, e cioè come un vero e proprio unicum rispetto a cui i vari interlocutori ritenevano di rapportarsi. Si desume, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con valutazione del tutto logica e congrua, e, quindi, con motivazione da ritenersi, nel complesso, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. 5. Parimenti non fondata è, poi, la doglianza, dedotta con il secondo motivo, con cui il ricorrente ha invocato la possibilità di qualificare la fattispecie ai sensi delle più lievi ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. Le emergenze scaturite dalle conversazioni captate - come ad esempio quelle intercettate presso l'utenza di [OSCURATO:PERSONA], per il quale [OSCURATO:PERSONA] era capace di occultare anche dieci chili di cocaina per volta tra beni commerciali quali caffè o prodotti per la casa - sufficienté per far ritenere, in uno con la logica e condivisibile argomentazione espressa dal Tribunale del riesame, che ciò è utilissimo per far «comprendere le dimensioni del narcotraffico gestito da quest'ultimo e per respingere, conseguentemente, con massima decisione la richiesta della difesa, posta in via subordinata, di riqualificare il reato descritto al capo 1) dell'incolpazione provvisoria ai sensi del comma 6 dell'art. 73 T.U. Stup.». D'altro canto, trova applicazione, in proposito, l'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803-01). 6. Infine priva di fondamento è anche l'ultima doglianza, con cui il ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione della misura cautelare, in quanto asseritamente adottata in carenza di idonea motivazione e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi confronti gravanti.Orbene, per come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. A fronte di tale aspetto, non può non essere osservato, quindi, come le doglianze espresse dal Cuccia si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine - oltre che alla sussistenza della gravità indiziaria - alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza palesa, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate all'indagato, espletate mostrando un assiduo impegno nell'attività del narcotraffico, occupandosi in prima persona dello smercio della droga commerciata dall'associazione di appartenenza, nel complesso dimostrando capacità organizzativa e professionalità specifica, oltre a capacità criminale e a una personalità negativa. 7. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 8. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle sp
Sentenza Cassazione n. 31495/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris