CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 21 luglio 2017 del Tribunale di Sciacca che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto di elettricità pluriaggravato, condannandolo alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto generici i motivi di appello. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, tornando a ribadire che la affermazione della penale responsabilità dell'imputato non è dimostrata, non potendo ritenersi sufficiente la mera intestazione allo stesso dell'utenza elettrica, e che la Corte di appello avrebbe dovuto approfondire nel merito tale aspetto. 3. Il ricorso è inammissibile. E inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto una sentenza di appello che abbia dichiarato a sua volta inammissibile l'atto di impugnazione, attesa la sopravvenuta carenza di un provvedimento impugnabile (Sez. 7, n. 21426 del 12/12/2012, dep. 2013, Bianco, Rv. 255642). Il ricorrente si è limitato a reiterare in questa sede i motivi di appello senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione. Egli non ha affatto contestato che i motivi di appello fossero generici, cosicché, non impugnando la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto l'appello inammissibile, risulta inammissibile anche il ricorso per cassazione, volto ad impugnare una sentenza ormai divenuta irrevocabile a causa dell'inammissibilità dell'appello. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Oggi-------... i