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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 41174/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Perugia, previa sua richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e due mesi di reclusione e 2.00,00 euro di multa in continuazione, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso (erronea qualificazione giuridica della condotta in relazione all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.), è solo formalmente ammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., considerato che la possibilità di ricorrere per tale ragione residua solo nei casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex pluribus v.

Sez. 3, sent. n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971) ovvero in casi di errore manifesto (Sez. 1, sent. n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare nella misura di tremila euro.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e esore [OSCURATO:PERSONA] biatanzo D E [OSCURATO:PERSONA] cAM-21:.

O 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Perugia, previa sua richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e due mesi di reclusione e 2.00,00 euro di multa in continuazione, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso (erronea qualificazione giuridica della condotta in relazione all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.), è solo formalmente ammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., considerato che la possibilità di ricorrere per tale ragione residua solo nei casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex pluribus v. Sez. 3, sent. n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971) ovvero in casi di errore manifesto (Sez. 1, sent. n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare nella misura di tremila euro. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e esore [OSCURATO:PERSONA] biatanzo D E [OSCURATO:PERSONA] cAM-21:. O 2
Sentenza Cassazione n. 41174/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris