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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14521/2026

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ali rappresentanti,rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n.2920/2020, depositata il 15/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Numero registro generale 6775/2021Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 14521/2026Data pubblicazione 16/05/2026ritenuto che,con sentenza resa in data 15/12/2020, la Corte d’appello di Milano hadichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Compagnia AlberghieraVeneta - [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso ladecisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dell’indennità di occupazione maturata dal 30/6/2016 al13/9/2017 oltre al maggior danno, in relazione all’occupazione illegittimadi cui le società convenute si erano rese responsabili, per il periodoindicato, di un immobile facente parte del fondo immobiliare Kona - Fondocomune di investimento alternativo riservato, gestito da BNP Paribas SGRs.p.a. e, successivamente, a far data dal 1/12/2019, dalla [OSCURATO:SOCIETA].;a fondamento della decisione assunta, per quel rileva in questa sede,la corte territoriale ha rilevato come la Compagnia alberghiera veneta -[OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avessero inammissibilmenteproposto il proprio appello nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA]. e, dunque, di un soggetto da ritenersiradicalmente carente di legittimazione passiva, siccome rimasto del tuttoestraneo al primo grado di giudizio;avverso la sentenza d’appello, la Compagnia alberghiera veneta - CAVs.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propongono ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso;con dichiarazione in data 16/4/2026, le società ricorrenti hannodichiarato di rinunciare al ricorso;con atto in data 20/4/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha dichiarato di accettare la rinuncia;considerato che,il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;Numero registro generale 6775/2021Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 14521/2026Data pubblicazione 16/05/2026infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte dicassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna camera diconsiglio) la Compagnia alberghiera veneta - [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato in cancelleria un atto di rinuncia alricorso proveniente dal proprio difensore, munito di procura specialeriferita a detta rinuncia, a sua volta riscontrata dalla contropartepersonalmente per accettazione;si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme allecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinarel’effetto dell’estinzione del processo;ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non vi è luogo per l’adozione di alcunastatuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità; P.Q.MDichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ali rappresentanti,rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n.2920/2020, depositata il 15/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Numero registro generale 6775/2021Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 14521/2026Data pubblicazione 16/05/2026ritenuto che,con sentenza resa in data 15/12/2020, la Corte d’appello di Milano hadichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Compagnia AlberghieraVeneta - [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso ladecisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dell’indennità di occupazione maturata dal 30/6/2016 al13/9/2017 oltre al maggior danno, in relazione all’occupazione illegittimadi cui le società convenute si erano rese responsabili, per il periodoindicato, di un immobile facente parte del fondo immobiliare Kona - Fondocomune di investimento alternativo riservato, gestito da BNP Paribas SGRs.p.a. e, successivamente, a far data dal 1/12/2019, dalla [OSCURATO:SOCIETA].;a fondamento della decisione assunta, per quel rileva in questa sede,la corte territoriale ha rilevato come la Compagnia alberghiera veneta -[OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avessero inammissibilmenteproposto il proprio appello nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA]. e, dunque, di un soggetto da ritenersiradicalmente carente di legittimazione passiva, siccome rimasto del tuttoestraneo al primo grado di giudizio;avverso la sentenza d’appello, la Compagnia alberghiera veneta - CAVs.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propongono ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso;con dichiarazione in data 16/4/2026, le società ricorrenti hannodichiarato di rinunciare al ricorso;con atto in data 20/4/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha dichiarato di accettare la rinuncia;considerato che,il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;Numero registro generale 6775/2021Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 14521/2026Data pubblicazione 16/05/2026infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte dicassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna camera diconsiglio) la Compagnia alberghiera veneta - [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato in cancelleria un atto di rinuncia alricorso proveniente dal proprio difensore, munito di procura specialeriferita a detta rinuncia, a sua volta riscontrata dalla contropartepersonalmente per accettazione;si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme allecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinarel’effetto dell’estinzione del processo;ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non vi è luogo per l’adozione di alcunastatuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità; P.Q.MDichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteLina Rubino