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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 23245/2025

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 27 dicembre 20 24 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il sequestro preventivo di denaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) perché ritenuto profitto del reato di truffa; il Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 31 gennaio 2025, rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo.

2. A vverso l’ordinan z a propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo: 2.1.mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito del periculum in mora, per cui si imponeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;

2.2. mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni concernenti la mancata individuazione del profitto netto sequestrabile. 3.Il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile . 4.Si deve infatti rilevare che i motivi di ricorso non si confrontano in alcun modo con l’osservazione del Tribunale secondo la quale il terzo, che si ritiene titolare di quanto in sequestro,non può sindacare i presupposti della misura; sul punto, si deve ribadire il principio giurisprudenziale secondo c ui “i n tema disequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del benesequestrato non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che, se si ritenesse ilterzo legittimato a contestare i presupposti della misura, il ricorso dallo stesso azionato risulterebbe in ogni caso inammissibile per aspecificità dei motivi, atteso che il predetto, in quanto soggetto estraneo al reato, non sarebbe in grado di contestare il "fumus commissi delicti" o il "periculum in mora"). (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024 , Tuccillo, Rv. 287165-01). 5.Quanto alla quantificazione del profitto, anche in questo caso non vi è alcun confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa evidenzia che parte ricorrente, terza rispetto all’indagato, è carente di interesse in quanto non avrebbe diritto alla restituzione della somma, potendo il terzo soltanto eccepire la riconducibilità del bene a sé stesso e l’assenza di collegamenti con l’indagato (punto sul quale vi è motivazione da parte dell’ordinanza impugnata). 6.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore de lla Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 27 dicembre 20 24 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il sequestro preventivo di denaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) perché ritenuto profitto del reato di truffa; il Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 31 gennaio 2025, rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo. 2. A vverso l’ordinan z a propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo: 2.1.mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito del periculum in mora, per cui si imponeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; 2.2. mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni concernenti la mancata individuazione del profitto netto sequestrabile. 3.Il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile . 4.Si deve infatti rilevare che i motivi di ricorso non si confrontano in alcun modo con l’osservazione del Tribunale secondo la quale il terzo, che si ritiene titolare di quanto in sequestro,non può sindacare i presupposti della misura; sul punto, si deve ribadire il principio giurisprudenziale secondo c ui “i n tema disequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del benesequestrato non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che, se si ritenesse ilterzo legittimato a contestare i presupposti della misura, il ricorso dallo stesso azionato risulterebbe in ogni caso inammissibile per aspecificità dei motivi, atteso che il predetto, in quanto soggetto estraneo al reato, non sarebbe in grado di contestare il "fumus commissi delicti" o il "periculum in mora"). (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024 , Tuccillo, Rv. 287165-01). 5.Quanto alla quantificazione del profitto, anche in questo caso non vi è alcun confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa evidenzia che parte ricorrente, terza rispetto all’indagato, è carente di interesse in quanto non avrebbe diritto alla restituzione della somma, potendo il terzo soltanto eccepire la riconducibilità del bene a sé stesso e l’assenza di collegamenti con l’indagato (punto sul quale vi è motivazione da parte dell’ordinanza impugnata). 6.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore de lla Cassa delle ammende. Così deci