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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 26839/2026

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daginipreliminari del Tribunale di Napoli – in funzione di giudice dell’esecuzione – hadisatteso la richiesta presentata da XXXXXXXXXXXXXXXX, volta all’unificazionesotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati mediante tre sentenze[sentenza della Corte di appello di Napoli del 24/09/2012, passata in giudicato il04/07/2013, di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione eduemila euro di multa, per il reato di cui agli artt. 629-416-bis.1 cod. pen.,commesso in Pozzuoli dal 2004 al 2010; sentenza della Corte d’appello di Napolidel 19/07/2013, divenuta irrevocabile il 06/10/2025, di condanna alla pena dianni otto di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso inPozzuoli dal 2003 con condotta perdurante; (primi due fatti tra loro già unificatisotto il vincolo della continuazione, in forza di ordinanza della Corte di appello diNapoli del 01/07/2016, con rideterminazione della pena complessiva nella misuradi anni dieci di reclusione); sentenza del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Napoli del 26/11/2024, riformata in punto di pena dalla Corte diappello di Napoli con sentenza del 09/07/2025 e passata in giudicato il24/09/2025, di condanna alla pena di anni quattro, mesi due e giorni venti direclusione ed euro 3.400,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 56-629-416-bis.1 cod. pen., commesso in Pozzuoli fino al 03/10/2022].2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, a mezzo del qualededuce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione dilegge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc.pen., per avere il giudice dell’esecuzione erroneamente escluso la sussistenza delvincolo della continuazione tra i reati giudicati mediante le sentenze suddette,emergente dall’identità del contesto associativo e territoriale.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte.

Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.

Del tutto ininfluente, infine, è l’erroneoriferimento alla condizione di tossicodipendente, contenuto nell’avversatoprovvedimento.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Ricorrendone le condizioni,infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione deidati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
daginipreliminari del Tribunale di Napoli – in funzione di giudice dell’esecuzione – hadisatteso la richiesta presentata da XXXXXXXXXXXXXXXX, volta all’unificazionesotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati mediante tre sentenze[sentenza della Corte di appello di Napoli del 24/09/2012, passata in giudicato il04/07/2013, di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione eduemila euro di multa, per il reato di cui agli artt. 629-416-bis.1 cod. pen.,commesso in Pozzuoli dal 2004 al 2010; sentenza della Corte d’appello di Napolidel 19/07/2013, divenuta irrevocabile il 06/10/2025, di condanna alla pena dianni otto di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso inPozzuoli dal 2003 con condotta perdurante; (primi due fatti tra loro già unificatisotto il vincolo della continuazione, in forza di ordinanza della Corte di appello diNapoli del 01/07/2016, con rideterminazione della pena complessiva nella misuradi anni dieci di reclusione); sentenza del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Napoli del 26/11/2024, riformata in punto di pena dalla Corte diappello di Napoli con sentenza del 09/07/2025 e passata in giudicato il24/09/2025, di condanna alla pena di anni quattro, mesi due e giorni venti direclusione ed euro 3.400,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 56-629-416-bis.1 cod. pen., commesso in Pozzuoli fino al 03/10/2022].2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, a mezzo del qualededuce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione dilegge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc.pen., per avere il giudice dell’esecuzione erroneamente escluso la sussistenza delvincolo della continuazione tra i reati giudicati mediante le sentenze suddette,emergente dall’identità del contesto associativo e territoriale.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso. Del tutto ininfluente, infine, è l’erroneoriferimento alla condizione di tossicodipendente, contenuto nell’avversatoprovvedimento.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni,infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione deidati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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