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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 39187/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq a CIRIE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 febbraio 2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Simona 'cardi avverso la sentenza emessa il 4 aprile 2019 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Torino.

Di conseguenza ha disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Con la sentenza di primo grado (della quale è stata disposta l'esecuzione), [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen. commesso in Torino il 29 marzo 2019; è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. che era stata contestata all'imputata, sono state applicate le circostanze attenuanti previste dall'art. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen. e, operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, l'imputata è stata condannata alla pena di mesi due di reclusione ed C 60,00 di multa.

2. Per mezzo del difensore di fiducia, munito di procura speciale, l'imputata ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello.

Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.

Sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto inammissibile per difetto di specificità l'atto di gravame con riferimento al motivo attinente la richiesta di determinazione del minimo edittale.

Secondo la difesa, tale richiesta, era stata congruamente motivata con riferimento al fatto che, prima del giudizio, l'imputata ha provveduto al risarcimento del danno alla persona offesa, ma questa argomentazione è stata ignorata dalla Corte di appello quando ha ritenuto che il motivo di gravame fosse aspecifico. 3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

5. Come autorevolmente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), al pari del ricorso per cassazione, anche l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi «quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato».

Nel caso di specie l'appellante ha chiesto il contenimento della pena nel minimo edittale limitandosi a rilevare la minima gravità del fatto e l'intervenuto risarcimento del danno, ma non ha considerato che tali circostanze erano state valutate ai fini della applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e, soprattutto, di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Nel ritenere l'aspecificità del gravame, pertanto, la Corte di appello non è incorsa in violazione di legge e la motivazione fornita al riguardo non può essere ritenuta carente.

La Corte territoriale ha sottolineato, infatti, che «il marginale scostamento dal minimo edittale» è stato motivato dal Tribunale avendo riguardo alla sussistenza di precedenti specifici e che l'atto di appello non si è confrontato con tali argomentazioni.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq a CIRIE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 febbraio 2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Simona 'cardi avverso la sentenza emessa il 4 aprile 2019 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Torino. Di conseguenza ha disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato. Con la sentenza di primo grado (della quale è stata disposta l'esecuzione), [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen. commesso in Torino il 29 marzo 2019; è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. che era stata contestata all'imputata, sono state applicate le circostanze attenuanti previste dall'art. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen. e, operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, l'imputata è stata condannata alla pena di mesi due di reclusione ed C 60,00 di multa. 2. Per mezzo del difensore di fiducia, munito di procura speciale, l'imputata ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello. Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen. Sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto inammissibile per difetto di specificità l'atto di gravame con riferimento al motivo attinente la richiesta di determinazione del minimo edittale. Secondo la difesa, tale richiesta, era stata congruamente motivata con riferimento al fatto che, prima del giudizio, l'imputata ha provveduto al risarcimento del danno alla persona offesa, ma questa argomentazione è stata ignorata dalla Corte di appello quando ha ritenuto che il motivo di gravame fosse aspecifico. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5. Come autorevolmente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), al pari del ricorso per cassazione, anche l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi «quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato». Nel caso di specie l'appellante ha chiesto il contenimento della pena nel minimo edittale limitandosi a rilevare la minima gravità del fatto e l'intervenuto risarcimento del danno, ma non ha considerato che tali circostanze erano state valutate ai fini della applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e, soprattutto, di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Nel ritenere l'aspecificità del gravame, pertanto, la Corte di appello non è incorsa in violazione di legge e la motivazione fornita al riguardo non può essere ritenuta carente. La Corte territoriale ha sottolineato, infatti, che «il marginale scostamento dal minimo edittale» è stato motivato dal Tribunale avendo riguardo alla sussistenza di precedenti specifici e che l'atto di appello non si è confrontato con tali argomentazioni. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 sette
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