CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07526/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18520/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), titolare dell’impresa individualeEdil 2007, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 76/2017 depositata il 19/1/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18520/2017Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 7526/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’impresa individuale Edil 2007, impugnava l’avviso diaccertamento n. T9D012I06492/2012 con il quale l’Agenzia delle Entrateaveva contestato maggiori IRES, IRAP ed IVA, in considerazionedell’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emessenell’anno d’imposta 2007 (nello “svolgimento del processo” contenutonella sentenza d’appello, si fa riferimento all’anno 2008, ma dallamotivazione e dagli atti di parte risulta chiaro che si tratta di un errore eche l’anno oggetto dell’accertamento è il 2007) dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione nonavesse dimostrato la natura fittizia delle operazioni in questione.2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello al quale resisteva ilcontribuente.Con sentenza n. 76/2017, la Commissione tributaria regionale dellaLombardia accoglieva l’appello, ritenendo che la sentenza, divenutadefinitiva, emessa dalla stessa Corte il 25 luglio 2014 n. 7030 tra le stesseparti e con riguardo a fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2008,ritenute fittizie, producesse gli effetti del giudicato esterno; il giudiced’appello ha infatti affermato che «pare assorbente l’intervenutaformazione, tra le stesse parti, della cosa giudicata in altra controversia,fondata sui medesimi presupposti, ancorché per il periodo d’impostasuccessivo (2008)».3. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 2909 c.c.,Numero registro generale 18520/2017Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 7526/2026Data pubblicazione 29/03/202624 Cost., 14, comma 4 bis, l. 537/1993, 24 e 25 d.lgs. 446/1997, 54,comma 3, d.P.R. 633/1972, 1, comma 2, d.lgs. 471/1997. Ad avviso delricorrente, la sentenza n. 7030/2014 (che lo stesso attribuisce, però, allaCTP di Milano, a differenza di quanto riportato nella sentenza impugnata)relativa all’anno 2008 non potrebbe produrre gli effetti del giudicato inordine alla vicenda in esame, in quanto riguardante un diverso periodo diimposta e, comunque, l’accertamento di fatti diversi fondato su provedifferenti.1.2 Il motivo è fondato.Costituisce principio consolidato quello per il quale «Qualora duegiudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapportogiuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza,preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anchese il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hannocostituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardanteanche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nelprincipio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre ariguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghesul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventicaratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (adesempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non ancherispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridichepreliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumonoNumero registro generale 18520/2017Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 7526/2026Data pubblicazione 29/03/2026carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, ilriconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altrondecoerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraversol'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesatributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad unapronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria(salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per viziformali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazioneunitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nelrispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutelagiurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicatotributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tantol'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione deipresupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta» (Cass. Sez.U. n. 13916/2006).quindi possibile che gli effetti del giudicato si estendano anche a periodid’imposta diversi, ma soltanto in relazione a quegli elementi cheassumono carattere stabile o tendenzialmente permanente e nonsuscettibile di variazione in relazione alle diverse annualità prese inconsiderazione. Per questo motivo, il giudicato «non può avere alcunaefficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi annid'imposta debba fondarsi su dati e ricostruzioni contabili diversi» (Cass. n.11226/2007; Cass. n. 18907/2011; Cass. n. 20029/2011; Cass. n.22941/2013; Cass. n. 1837/2014).È evidente allora che, attesa la natura delle contestazioni (utilizzo difatture per operazioni inesistenti), i fatti materiali su cui si fondal’accertamento, seppur della stessa natura, sono necessariamente diversida un anno all’altro, sicché non può prodursi l’effetto del giudicatoesterno.Numero registro generale 18520/2017Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 7526/2026Data pubblicazione 29/03/2026Del resto, è fin troppo semplice osservare che un’impresa che svolgeeffettivamente la propria attività in un determinato anno, può diventareuna cartiera in quello successivo ovvero un’impresa che inizialmente sicomporta come una cartiera può poi effettivamente svolgere la propriaeffettivamente svolte e per operazioni mai compiute.La Corte regionale ha dunque errato quando ha fatto discendere dalgiudicato relativo all’annualità 2008 l’accoglimento dell’appellodell’Amministrazione per il 2007.Quanto fin qui rilevato non comporta che la sentenza in questione nonabbia alcuna rilevanza, ben potendo costituire un elemento presuntivo, davalutare unitamente a tutti gli altri forniti dall’Amministrazione, perdesumere l’eventuale natura fraudolenta dei rapporti tra il ricorrente e laMeteora [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2007; non può però produrre gli effetti delgiudicato con conseguente esclusione di ogni altra valutazione.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 5) c.p.c., in quanto il giudice d’appello avrebbe omessodi esaminare numerosi, decisivi, elementi di fatto dedotti dall’odiernoricorrente per contrastare quelli in base ai quali l’Amministrazione hasostenuto la natura fraudolenta delle operazioni.Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo, checomporta la necessità di provvedere, nel giudizio di rinvio, ad una nuovavalutazione degli elementi posti a fondamento della pretesa.3. Va quindi accolto il primo motivo di ricorso, mentre va dichiaratol’assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà provvedere aduna nuova valutazione della vicenda, nonché in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 18520/2017Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 7526/2026Data pubblicazione 29/03/2026Numero registro generale 18520/2017Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 7526/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:operazioniGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteoggettivamenteLucio [OSCURATO:PERSONA] Consigliere inesistenti –giudicato esternoGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiovanni [OSCURATO:PERSONA]. Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCRaffaella [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18520/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), titolare dell’impresa individualeEdil 2007, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 76/2017 depositata il 19/1/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18520/2017Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 7526/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’impresa individuale Edil 2007, impugnava l’avviso diaccertamento n. T9D012I06492/2012 con il quale l’Agenzia delle Entrateaveva contestato maggiori IRES, IRAP ed IVA, in considerazionedell’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emessenell’anno d’imposta 2007 (nello “svolgimento del processo” contenutonella sentenza d’appello, si fa riferimento all’anno 2008, ma dallamotivazione e dagli atti di parte risulta chiaro che si tratta di un errore eche l’anno oggetto dell’accertamento è il 2007) dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione nonavesse dimostrato la natura fittizia delle operazioni in questione.2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello al quale resisteva ilcontribuente.Con sentenza n. 76/2017, la Commissione tributaria regionale dellaLombardia accoglieva l’appello, ritenendo che la sentenza, divenutadefinitiva, emessa dalla stessa Corte il 25 luglio 2014 n. 7030 tra le stesseparti e con riguardo a fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2008,ritenute fittizie, producesse gli effetti del giudicato esterno; il giudiced’appello ha infatti affermato che «pare assorbente l’intervenutaformazione, tra le stesse parti, della cosa giudicata in altra controversia,fondata sui medesimi presupposti, ancorché per il periodo d’impostasuccessivo (2008)».3. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 2909 c.c.,Numero registro generale 18520/2017Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 7526/2026Data pubblicazione 29/03/202624 Cost., 14, comma 4 bis, l. 537/1993, 24 e 25 d.lgs. 446/1997, 54,comma 3, d.P.R. 633/1972, 1, comma 2, d.lgs. 471/1997. Ad avviso delricorrente, la sentenza n. 7030/2014 (che lo stesso attribuisce, però, allaCTP di Milano, a differenza di quanto riportato nella sentenza impugnata)relativa all’anno 2008 non potrebbe produrre gli effetti del giudicato inordine alla vicenda in esame, in quanto riguardante un diverso periodo diimposta e, comunque, l’accertamento di fatti diversi fondato su provedifferenti.1.2 Il motivo è fondato.Costituisce principio consolidato quello per il quale «Qualora duegiudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapportogiuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza,preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anchese il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hannocostituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardanteanche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nelprincipio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre ariguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghesul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventicaratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (adesempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non ancherispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridichepreliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumonoNumero registro generale 18520/2017Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 7526/2026Data pubblicazione 29/03/2026carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, ilriconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altrondecoerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraversol'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesatributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad unapronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria(salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per viziformali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazioneunitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nelrispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutelagiurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicatotributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tantol'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione deipresupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta» (Cass. Sez.U. n. 13916/2006).quindi possibile che gli effetti del giudicato si estendano anche a periodid’imposta diversi, ma soltanto in relazione a quegli elementi cheassumono carattere stabile o tendenzialmente permanente e nonsuscettibile di variazione in relazione alle diverse annualità prese inconsiderazione. Per questo motivo, il giudicato «non può avere alcunaefficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi annid'imposta debba fondarsi su dati e ricostruzioni contabili diversi» (Cass. n.11226/2007; Cass. n. 18907/2011; Cass. n. 20029/2011; Cass. n.22941/2013; Cass. n. 1837/2014).È evidente allora che, attesa la natura delle contestazioni (utilizzo difatture per operazioni inesistenti), i fatti materiali su cui si fondal’accertamento, seppur della stessa natura, sono necessariamente diversida un anno all’altro, sicché non può prodursi l’effetto del giudicatoesterno.Numero registro generale 18520/2017Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 7526/2026Data pubblicazione 29/03/2026Del resto, è fin troppo semplice osservare che un’impresa che svolgeeffettivamente la propria attività in un determinato anno, può diventareuna cartiera in quello successivo ovvero un’impresa che inizialmente sicomporta come una cartiera può poi effettivamente svolgere la propriaeffettivamente svolte e per operazioni mai compiute.La Corte regionale ha dunque errato quando ha fatto discendere dalgiudicato relativo all’annualità 2008 l’accoglimento dell’appellodell’Amministrazione per il 2007.Quanto fin qui rilevato non comporta che la sentenza in questione nonabbia alcuna rilevanza, ben potendo costituire un elemento presuntivo, davalutare unitamente a tutti gli altri forniti dall’Amministrazione, perdesumere l’eventuale natura fraudolenta dei rapporti tra il ricorrente e laMeteora [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2007; non può però produrre gli effetti delgiudicato con conseguente esclusione di ogni altra valutazione.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 5) c.p.c., in quanto il giudice d’appello avrebbe omessodi esaminare numerosi, decisivi, elementi di fatto dedotti dall’odiernoricorrente per contrastare quelli in base ai quali l’Amministrazione hasostenuto la natura fraudolenta delle operazioni.Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo, checomporta la necessità di provvedere, nel giudizio di rinvio, ad una nuovavalutazione degli elementi posti a fondamento della pretesa.3. Va quindi accolto il primo motivo di ricorso, mentre va dichiaratol’assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà provvedere aduna nuova valutazione della vicenda, nonché in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 18520/2017Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 7526/2026Data pubblicazione 29/03/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliP.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]