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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15958/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile, con le conseguenti statuizioni [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia, in parziale accoglimento dell'istanza di revoca del giudicato formatosi per effetto della sentenza della Corte di appello di Perugia del 28 maggio 2021, irrevocabile il 5 luglio 2022 - con la quale, dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], era stata riformata, in senso sostanziale, nei confronti di altriimputati, la sentenza del Tribunale di Perugia del 16 luglio 2019, recante condanna nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi in Nigeria, Perugia e Padova, dall'aprile al dicembre 2009 - ha ritenuto lo stato di contumace dell'[OSCURATO:PERSONA] in ogni stato e grado del processo, ha disposto la parziale rettifica dell'epigrafe della sentenza della Corte di appello sopra indicata, nel senso che accanto al nome dell'Uzonna deve leggersi l'indicazione "contumace" in luogo di quella di "assente" erratamente apposta e ha rigettato nel resto l'istanza.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 II ricorrente, con unico motivo, lamenta nullità dell'ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 15-bis, comma 2,

I. 28 aprile 2014, n. 67 e 571, comma 3, cod. proc. pen., difetto assoluto di motivazione ed errata applicazione della legge in relazione alla legittimazione del difensore a proporre ricorso per cassazione per imputato "contumace".

Deduce, in particolare, che la Corte di appello di Perugia con l'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. con cui la difesa aveva richiesto la rescissione del giudicato della sentenza emessa dalla medesima Corte il 28 maggio 2021, irrevocabile il 5 luglio 2022; che l'[OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto nell'ambito del procedimento definito con tale sentenza e aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; che nell'udienza preliminare l'[OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato contumace; che nel giudizio di secondo grado l'Uzonna era stato invece dichiarato assente; che la Corte di appello, adita ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., ha rilevato l'errore e stabilito che l'[OSCURATO:PERSONA] dovesse essere dichiarato contumace; che da ciò sarebbe conseguita la necessità di notificare l'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado; che tuttavia la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, per tramite del suo difensore, ricorso per cassazione; che secondo l'ordinanza impugnata la proposizione dell'impugnazione da parte del difensore di fiducia dell'[OSCURATO:PERSONA] comporterebbe, in forza del rapporto fiduciario e del mandato a proporre impugnazione, la presunzione di conoscenza dell'esito del procedimento e che tale circostanza avrebbe, pertanto, privato di qualsiasi effetto la mancata notifica dell'estratto contumaciale.

Deduce, inoltre, che la disciplina da applicare è quella dettata dall'art. 15- bis, comma 2,

I. 28 aprile 2014, n. 67; che la decisione impugnata muove dal presupposto, ricavato soltanto in via deduttiva, che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse fornito al difensore di fiducia il mandato a proporre impugnazione avverso la sentenza 2emessa nei suoi confronti; che tuttavia il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ricevere lo specifico mandato a impugnare per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti dell'imputato contumace essendo stato dichiarato assente; che solo a seguito della proposizione "dell'incidente di esecuzione" è stato corretto l'errore inerente la qualificazione della posizione dell'imputato; che secondo la giurisprudenza di legittimità l'esistenza dello specifico mandato a impugnare rilasciato al difensore dell'imputato rimasto contumace nel precedente giudizio (art. 571, comma 3, cod. proc. pen.) costituisce una condizione di legittimazione a proporre il gravame; che non può sostenersi che il mandato fosse stato conferito prima della scarcerazione del 18 luglio 2011; che la sentenza ha omesso di effettuare tale accertamento essendosi limitata a ricavare dalla visura del registro informatico SICP la proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, ma non anche ad acquisire la nomina conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per accertare se avesse lo specifico mandato richiesto; che se lo avesse verificato «non avrebbe potuto che constatare l'assenza del suddetto mandato, in ragione della circostanza che la nomina del difensore di fiducia fosse stata effettuata quando l'[OSCURATO:PERSONA] era detenuto, ben prima dell'udienza preliminare del 4 dicembre 2012»; che all'epoca l'[OSCURATO:PERSONA] era indagato e non avrebbe potuto conferire specifico mandato a impugnare la sentenza contumaciale; che l'affermazione secondo cui la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] contenesse lo specifico mandato a impugnare, oltre che fondata su di una mera presunzione, è del tutto sprovvista di qualsiasi logicità dal momento che in quella fase processuale, stante la condizione di detenuto dell'[OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato non soltanto necessario, ma neanche ipotizzabile, conferire un simile mandato e che in caso di proposizione del ricorso per cessazione da parte di soggetto privo di legittimazione l'interessato deve essere rimesso in termini per proporre tale impugnazione.

Deduce, quindi, che l'ordinanza impugnata ha ignorato la necessità del conferimento di specifico mandato, ha omesso di effettuare l'accertamento sull'esistenza del suddetto mandato e ha omesso di confrontarsi sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre, innanzitutto, rilevare che la richiesta del 24 luglio 2025 che ha originato il procedimento di esecuzione definito con l'ordinanza impugnata del 17 settembre 2025 è stata proposta richiamando l'art. 670, comma 1, cod. proc. pen. e non l'art. 629-bis cod. proc. pen., come sostenuto nel ricorso.

Con la 3richiesta di incidente di esecuzione è stato richiesto di dichiarare non esecutiva la sentenza della Corte di appello di Perugia del 28 maggio 2021 (divenuta irrevocabile il 5 luglio 2022) e di revocare, conseguentemente, stante la non esecutività della sentenza stessa, il relativo ordine di esecuzione in ragione della mancata notificazione dell'estratto contumaciale di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

Dal testo dell'ordinanza impugnata emerge che prima della richiesta del 24 luglio 2025 l'[OSCURATO:PERSONA] aveva presentato istanza ex art. 629-bis cod. proc. peri. definita con ordinanza di rigetto del 7 febbraio 2025, con la quale era stato ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello definito con la sentenza sopra indicata, benché dichiarato assente, dovesse conservare lo status di contumace già dichiarato nell'udienza preliminare e nel giudizio di primo grado.

Nella richiesta di incidente di esecuzione che ha originato il presente procedimento non è stata proposta alcuna contestazione in merito all'esistenza del mandato conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello.

La doglianza relativa al difetto di mandato per impugnare la sentenza di appello è stata espressa solamente a seguito della pronuncia dell'ordinanza impugnata.

Il ricorrente si duole, in particolare, che la Corte di appello non ha proceduto ad acquisire la nomina conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare se avesse avuto lo specifico mandato per impugnare.

La Corte di appello, richiamando giurisprudenza di legittimità in tema di notifica dell'estratto contumaciale (tra le altre, Sez. 1, n. 22337 del 23/03/202, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 02) ha rigettato la richiesta di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa dal ricorrente osservando «che il rapporto fiduciario esistente fra patrocinatore e patrocinato impone di ritenere accertato che sia la conoscenza della Sentenza da impugnare sia il conseguente esercizio del potere di impugnazione sia stato frutto — all'epoca — di una scelta condivisa fra i due soggetti (Imputato e suo Difensore di fiducia); con conseguente "consumazione", per l'effetto, del potere dio impugnazione personalmente spettante all'Imputato».

Ciò premesso, la Corte ritiene che le deduzioni difensive con le quali si sostiene che l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto rilasciare il mandato a impugnare all'atto della nomina prima dell'udienza preliminare perché detenuto o, successivamente, perché dichiarato assente nel giudizio di appello non sono in alcun modo condivisibili.

Invero, l'art. 571, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., applicabile nel caso concreto in forza dell'art. 15 -bis, comma 2,

I. 16 dicembre 1999, n. 479, trattandosi di sentenza contumaciale, prevede che il mandato per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale possa 4essere conferito "con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste".

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 31 del 25 ottobre 1995, Capellato, Rv. 203881 - 01, hanno chiarito che «[I]o specifico mandato ad impugnare le sentenze contumaciali può essere rilasciato al difensore anche prima della pronuncia del provvedimento da impugnare. (Nella specie la Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione avverso una sentenza contumaciale proposta dal difensore al quale, come risultava dal verbale di interrogatorio, l'imputato aveva conferito, nel nominarlo, lo "specifico mandato per l'impugnazione di eventuali sentenze contumaciali")».

Del resto, la circostanza che il difensore, nominato secondo quanto rappresentato dal ricorrente già dall'arresto, abbia impugnato anche la sentenza contumaciale di primo grado depone, del tutto logicamente, non emergendo né essendo stato rappresentato che l'inammissibilità dell'appello sia stata dichiarata per difetto di legittimazione del difensore, per il conferimento del mandato a impugnare sentenze contumaciali sicché non è illogico ritenere che il difensore di fiducia fosse legittimato a proporre ricorso per cassazione.

In ogni caso, le deduzioni difensive con le quali si è sostenuto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse priva del mandato a impugnare avrebbero dovuto essere accompagnate, per contrastare l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, come correttamente sostenuto dal Procuratore Generale, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, dalla produzione della copia della nomina del difensore e ciò al fine di dimostrarne la prospettata inidoneità per proporre ricorso per cassazione.

Per tale profilo di aspecificità il ricorso deve ritenersi inammissibile.

La Corte, inoltre, ritiene che vi sia un ulteriore profilo di inammissibilità poiché il ricorrente non ha neppure dedotto, sotto il profilo dell'interesse all'accoglimento del ricorso, quali sarebbero le ragioni, in fatto o in diritto, ulteriori rispetto a quelle già valutate dalla Corte di legittimità con la sentenza che ha definito il procedimento penale a carico del ricorrente, che avrebbe potuto prospettare con un ulteriore ricorso per cassazione.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve ritenersi inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 5 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile, con le conseguenti statuizioni [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia, in parziale accoglimento dell'istanza di revoca del giudicato formatosi per effetto della sentenza della Corte di appello di Perugia del 28 maggio 2021, irrevocabile il 5 luglio 2022 - con la quale, dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], era stata riformata, in senso sostanziale, nei confronti di altriimputati, la sentenza del Tribunale di Perugia del 16 luglio 2019, recante condanna nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi in Nigeria, Perugia e Padova, dall'aprile al dicembre 2009 - ha ritenuto lo stato di contumace dell'[OSCURATO:PERSONA] in ogni stato e grado del processo, ha disposto la parziale rettifica dell'epigrafe della sentenza della Corte di appello sopra indicata, nel senso che accanto al nome dell'Uzonna deve leggersi l'indicazione "contumace" in luogo di quella di "assente" erratamente apposta e ha rigettato nel resto l'istanza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 II ricorrente, con unico motivo, lamenta nullità dell'ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 15-bis, comma 2, I. 28 aprile 2014, n. 67 e 571, comma 3, cod. proc. pen., difetto assoluto di motivazione ed errata applicazione della legge in relazione alla legittimazione del difensore a proporre ricorso per cassazione per imputato "contumace". Deduce, in particolare, che la Corte di appello di Perugia con l'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. con cui la difesa aveva richiesto la rescissione del giudicato della sentenza emessa dalla medesima Corte il 28 maggio 2021, irrevocabile il 5 luglio 2022; che l'[OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto nell'ambito del procedimento definito con tale sentenza e aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; che nell'udienza preliminare l'[OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato contumace; che nel giudizio di secondo grado l'Uzonna era stato invece dichiarato assente; che la Corte di appello, adita ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., ha rilevato l'errore e stabilito che l'[OSCURATO:PERSONA] dovesse essere dichiarato contumace; che da ciò sarebbe conseguita la necessità di notificare l'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado; che tuttavia la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, per tramite del suo difensore, ricorso per cassazione; che secondo l'ordinanza impugnata la proposizione dell'impugnazione da parte del difensore di fiducia dell'[OSCURATO:PERSONA] comporterebbe, in forza del rapporto fiduciario e del mandato a proporre impugnazione, la presunzione di conoscenza dell'esito del procedimento e che tale circostanza avrebbe, pertanto, privato di qualsiasi effetto la mancata notifica dell'estratto contumaciale. Deduce, inoltre, che la disciplina da applicare è quella dettata dall'art. 15- bis, comma 2, I. 28 aprile 2014, n. 67; che la decisione impugnata muove dal presupposto, ricavato soltanto in via deduttiva, che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse fornito al difensore di fiducia il mandato a proporre impugnazione avverso la sentenza 2emessa nei suoi confronti; che tuttavia il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ricevere lo specifico mandato a impugnare per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti dell'imputato contumace essendo stato dichiarato assente; che solo a seguito della proposizione "dell'incidente di esecuzione" è stato corretto l'errore inerente la qualificazione della posizione dell'imputato; che secondo la giurisprudenza di legittimità l'esistenza dello specifico mandato a impugnare rilasciato al difensore dell'imputato rimasto contumace nel precedente giudizio (art. 571, comma 3, cod. proc. pen.) costituisce una condizione di legittimazione a proporre il gravame; che non può sostenersi che il mandato fosse stato conferito prima della scarcerazione del 18 luglio 2011; che la sentenza ha omesso di effettuare tale accertamento essendosi limitata a ricavare dalla visura del registro informatico SICP la proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, ma non anche ad acquisire la nomina conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per accertare se avesse lo specifico mandato richiesto; che se lo avesse verificato «non avrebbe potuto che constatare l'assenza del suddetto mandato, in ragione della circostanza che la nomina del difensore di fiducia fosse stata effettuata quando l'[OSCURATO:PERSONA] era detenuto, ben prima dell'udienza preliminare del 4 dicembre 2012»; che all'epoca l'[OSCURATO:PERSONA] era indagato e non avrebbe potuto conferire specifico mandato a impugnare la sentenza contumaciale; che l'affermazione secondo cui la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] contenesse lo specifico mandato a impugnare, oltre che fondata su di una mera presunzione, è del tutto sprovvista di qualsiasi logicità dal momento che in quella fase processuale, stante la condizione di detenuto dell'[OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato non soltanto necessario, ma neanche ipotizzabile, conferire un simile mandato e che in caso di proposizione del ricorso per cessazione da parte di soggetto privo di legittimazione l'interessato deve essere rimesso in termini per proporre tale impugnazione. Deduce, quindi, che l'ordinanza impugnata ha ignorato la necessità del conferimento di specifico mandato, ha omesso di effettuare l'accertamento sull'esistenza del suddetto mandato e ha omesso di confrontarsi sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre, innanzitutto, rilevare che la richiesta del 24 luglio 2025 che ha originato il procedimento di esecuzione definito con l'ordinanza impugnata del 17 settembre 2025 è stata proposta richiamando l'art. 670, comma 1, cod. proc. pen. e non l'art. 629-bis cod. proc. pen., come sostenuto nel ricorso. Con la 3richiesta di incidente di esecuzione è stato richiesto di dichiarare non esecutiva la sentenza della Corte di appello di Perugia del 28 maggio 2021 (divenuta irrevocabile il 5 luglio 2022) e di revocare, conseguentemente, stante la non esecutività della sentenza stessa, il relativo ordine di esecuzione in ragione della mancata notificazione dell'estratto contumaciale di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. Dal testo dell'ordinanza impugnata emerge che prima della richiesta del 24 luglio 2025 l'[OSCURATO:PERSONA] aveva presentato istanza ex art. 629-bis cod. proc. peri. definita con ordinanza di rigetto del 7 febbraio 2025, con la quale era stato ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello definito con la sentenza sopra indicata, benché dichiarato assente, dovesse conservare lo status di contumace già dichiarato nell'udienza preliminare e nel giudizio di primo grado. Nella richiesta di incidente di esecuzione che ha originato il presente procedimento non è stata proposta alcuna contestazione in merito all'esistenza del mandato conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello. La doglianza relativa al difetto di mandato per impugnare la sentenza di appello è stata espressa solamente a seguito della pronuncia dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente si duole, in particolare, che la Corte di appello non ha proceduto ad acquisire la nomina conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare se avesse avuto lo specifico mandato per impugnare. La Corte di appello, richiamando giurisprudenza di legittimità in tema di notifica dell'estratto contumaciale (tra le altre, Sez. 1, n. 22337 del 23/03/202, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 02) ha rigettato la richiesta di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa dal ricorrente osservando «che il rapporto fiduciario esistente fra patrocinatore e patrocinato impone di ritenere accertato che sia la conoscenza della Sentenza da impugnare sia il conseguente esercizio del potere di impugnazione sia stato frutto — all'epoca — di una scelta condivisa fra i due soggetti (Imputato e suo Difensore di fiducia); con conseguente "consumazione", per l'effetto, del potere dio impugnazione personalmente spettante all'Imputato». Ciò premesso, la Corte ritiene che le deduzioni difensive con le quali si sostiene che l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto rilasciare il mandato a impugnare all'atto della nomina prima dell'udienza preliminare perché detenuto o, successivamente, perché dichiarato assente nel giudizio di appello non sono in alcun modo condivisibili. Invero, l'art. 571, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., applicabile nel caso concreto in forza dell'art. 15 -bis, comma 2, I. 16 dicembre 1999, n. 479, trattandosi di sentenza contumaciale, prevede che il mandato per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale possa 4essere conferito "con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste". Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 31 del 25 ottobre 1995, Capellato, Rv. 203881 - 01, hanno chiarito che «[I]o specifico mandato ad impugnare le sentenze contumaciali può essere rilasciato al difensore anche prima della pronuncia del provvedimento da impugnare. (Nella specie la Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione avverso una sentenza contumaciale proposta dal difensore al quale, come risultava dal verbale di interrogatorio, l'imputato aveva conferito, nel nominarlo, lo "specifico mandato per l'impugnazione di eventuali sentenze contumaciali")». Del resto, la circostanza che il difensore, nominato secondo quanto rappresentato dal ricorrente già dall'arresto, abbia impugnato anche la sentenza contumaciale di primo grado depone, del tutto logicamente, non emergendo né essendo stato rappresentato che l'inammissibilità dell'appello sia stata dichiarata per difetto di legittimazione del difensore, per il conferimento del mandato a impugnare sentenze contumaciali sicché non è illogico ritenere che il difensore di fiducia fosse legittimato a proporre ricorso per cassazione. In ogni caso, le deduzioni difensive con le quali si è sostenuto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse priva del mandato a impugnare avrebbero dovuto essere accompagnate, per contrastare l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, come correttamente sostenuto dal Procuratore Generale, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, dalla produzione della copia della nomina del difensore e ciò al fine di dimostrarne la prospettata inidoneità per proporre ricorso per cassazione. Per tale profilo di aspecificità il ricorso deve ritenersi inammissibile. La Corte, inoltre, ritiene che vi sia un ulteriore profilo di inammissibilità poiché il ricorrente non ha neppure dedotto, sotto il profilo dell'interesse all'accoglimento del ricorso, quali sarebbero le ragioni, in fatto o in diritto, ulteriori rispetto a quelle già valutate dalla Corte di legittimità con la sentenza che ha definito il procedimento penale a carico del ricorrente, che avrebbe potuto prospettare con un ulteriore ricorso per cassazione. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve ritenersi inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 5 P.Q.M
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