CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 maggio 1974 avverso la sentenza resa 1'11 giugno 2021 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Avellino il 15 ottobre 2018, che ha affermato la responsabilità dell'imputata in ordine ai delitti di ricettazione e di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti all'interno dell'esercizio commerciale da lei gestito, condannandola alla pena di mesi due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen. poiché la difesa aveva formulato in via subordinata, all'esito del giudizio di primo grado, richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. e il tribunale ha concluso per la non invocabilità dell'istituto in ragione del limite di pena edittale previsto per il delitto di ricettazione e per il collegamento tra la ricettazione e il delitto di detenzione per la vendita di beni contraffatti. Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale del 21 luglio 20:20, che ha esteso la possibilità di chiedere l'applicazione della causa di non punibilità alle ipotesi di ricettazione per le quali sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di speciale tenuità, sicché nel corso della discussione dinanzi al collegio di secondo grado veniva reiterata la richiesta di cui all'art. 131 bis cod.pen., ma la corte disattendeva la censura omettendo qualunque provvedimento. Né può ritenersi che valgano per escludere la causa di non punibilità invocata in sede di discussione le considerazioni svolte dalla sentenza in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché prima che venisse formalizzata la richiesta di giudizio abbreviato, la difesa aveva formulato eccezione di nullità per la omessa traduzione nella lingua nota all'imputata alloglotta e il tribunale aveva respinto l'eccezione difensiva con ordinanza che veniva puntualmente impugnata con l'atto di appello. La corte ha ritenuto infondata la questione sulla scorta della asserita conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputata e riteneva infondata l'eccezione formulata dalla difesa con riferimento alla notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, ma non si avvedeva che l'eccezione riguardava la notifica del decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Deve premettersi che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. (Sez. U - , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022 Ud. (dep. 12/05/2022 ) Rv. 283064 - 01) Nel caso in esame l'imputata è stata condannata per i delitti di ricetl:azione e detenzione per la vendita di beni contraffatti e il tribunale, neL respingere la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità, ha reso articolata ed esaustiva motivazione, non limitandosi a valorizzare il limite edittale previsto per il reato di ricettazione, ma richiamando anche la quantità cospicua di materiale contraffatto detenuto per la vendita e oggetto del reato cli ricettazione e la sussistenza della reiterazione della condotta, che risulta ostativa all'applicazione della detta causa di non punibilità poiché rende la condotta criminosa plurima e per definizione abituale. A fronte di questa argomentazione, il ricorrente non ha formulato uno specifico motivo di gravame e si è limitato ad invocare in modo generico e in sede cli discussione dinanzi alla corte la detta causa di non punibilità, alla luce della nota sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis cod.pen. laddove non si possa applicare a fattispecie che nell'ipotesi attenuata non presentino limiti edittali minimi. Tale pronunzia ha in effetti reso astrattamente applicabile anche all'ipotesi attenuata della ricettazione la detta causa di non punibilità, ma l'istituto ex art. 131 bis cod.pen., deve comunque essere invocato nel giudizio nel rispetto delle regole processuali che presiedono alle impugnazioni e del principio devolutivo. Il ricorrente trascura di considerare che vi erano altri elementi valorizzati dal tribunale come ostativi al riconoscimento dell'istituto in parola, in ordine alle due distinte condotte illecite addebitate all'imputato, valorizzando la cospicua quantità di beni ricettati, che incide sull'entità del pregiudizio cagionato al bene tutelato, e la realizzazione di plurime condotte illecite. Deve pertanto ritenersi che non si sia verificato alcun effetto devolutivo dell'impugnazione, in quanto la relativa causa di non punibilità in relazione ai due reati per cui l'imputato ha riportato condanna non è stata invocata in ragione di specifiche argomentazioni di critica delle valutazioni operate dal tribunale, ma solo in sede di discussione all'esito dell'udienza. Ne consegue che la corte di merito non aveva l'onere di rendere al riguardo specifica motivazione. 2. Il secondo motivo deduce un'eccezione di nullità infondata in quanto la ricorrente non ha dimostrato di non comprendere la lingua italiana e la corte ha respinto la detta eccezione evidenziando che nel verbale di sequestro viene dato atto che la imputata conosce comprende e parla la lingua italiana. La stessa inoltre ha esercitato le facoltà che le erano consentite conferendo specifico mandato al difensore di chiedere il giudizio abbreviato. Ne consegue che se anche si fosse verificata una qualche nullità la stessa risulta coperta dalla scelta e dall'applicazione del rito abbreviato. Anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, l'o -nessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 3 - , Sentenza n. 20922 del 31/03/2021 Ud. (dep. 27/05/2021 ) Rv. 281631 - 01;Sez. 6, Sentenza n. 10444 del 19/01/2017 Ud. (dep. 02/03/2017 ) Rv. 269382 - 01 3.E' opportuno rilevare che il meno grave previsto dall'art. 474 cod.pen. non è a tutt'oggi prescritto poiché per effetto delle sospensioni intervenute dal 12/10/2016 al 12/4/2017 e poi al 30/10/2017 e al 7/2/2018 e dal 14/2/2018 al 15/10/2018, il termine ex art. 161 cod.pen. maturerà il 7/6/2024. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 2 marzo 2023 Il Consigliere estens