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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 27753/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la dichiarazione della sua responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Pordenone, in relazione al reato di guida in stato di ebrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Deduce, con un unico motivo violazione dell'articolo 114 dìsp. cod. proc. pen. e conseguente nullità del prelievo ematico a causa del mancato avvertimento all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, riproponendo esso pedissequamente le medesime doglianze già illustrate nell'atto di appello e correttamente confutate dalla Corte di merito (sent.. pp. 2 e 3), la quale ricorda come risulti dagli atti che l'accertamento in questione fosse stato preceduto dall'avvertimento reso ai sensi dell'art. 114 disp. att. proc. pen., rivolto dai sanitari all'imputato.

Parimenti priva di fondamento la reiterata doglianza sul fatto che detto avvertimento fosse stato rivolto dai sanitari e non direttamente dalla polizia giudiziaria.

La sentenza impugnata ha esattamente richiamato il fatto che l'avvertimento de quo non necessita di formule sacramentali, di talché esso può essere dato anche dai sanitari preposti all'accertamento (Sez. 4, n. 15189 del 18/01/2017, P.M. in proc.

Pozzato, Rv. 269606 - 01, la quale in tema di guida in stato di ebbrezza, ha stabilito che la richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria al fine di accertare il tasso alcolernico, non necessita di forme sacramentali, potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l'interessato che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all'accertamento in uno dei modi indicati dalla legge).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la dichiarazione della sua responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Pordenone, in relazione al reato di guida in stato di ebrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Deduce, con un unico motivo violazione dell'articolo 114 dìsp. cod. proc. pen. e conseguente nullità del prelievo ematico a causa del mancato avvertimento all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, riproponendo esso pedissequamente le medesime doglianze già illustrate nell'atto di appello e correttamente confutate dalla Corte di merito (sent.. pp. 2 e 3), la quale ricorda come risulti dagli atti che l'accertamento in questione fosse stato preceduto dall'avvertimento reso ai sensi dell'art. 114 disp. att. proc. pen., rivolto dai sanitari all'imputato. Parimenti priva di fondamento la reiterata doglianza sul fatto che detto avvertimento fosse stato rivolto dai sanitari e non direttamente dalla polizia giudiziaria. La sentenza impugnata ha esattamente richiamato il fatto che l'avvertimento de quo non necessita di formule sacramentali, di talché esso può essere dato anche dai sanitari preposti all'accertamento (Sez. 4, n. 15189 del 18/01/2017, P.M. in proc. Pozzato, Rv. 269606 - 01, la quale in tema di guida in stato di ebbrezza, ha stabilito che la richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria al fine di accertare il tasso alcolernico, non necessita di forme sacramentali, potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l'interessato che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all'accertamento in uno dei modi indicati dalla legge). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estenso
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