CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 23968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.789/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] e Curiazi n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso; -Ricorrente e controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. Ricciotti n. 11, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso; -Controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Labicana n. 58 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende per procura speciale a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 5258, -Controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] VINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -Intimati- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] VINCENZO, elett.te domiciliato presso lo studio di Roma, via Labicana n. 58 dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende per procura a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. N. 5267, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 3434/2017 depositata il23/05/2017. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato nel maggio 1994, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (alla quale sono subentrati nel giudizio di secondo grado le eredi che hanno accettato con beneficio d’inventario [OSCURATO:PERSONA], Assunta e Giuseppina), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (al quale sono subentrate in primo grado le eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (al quale sono subentrati in primo grado gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (al quale è subentra t o l ’ erede [OSCURATO:PERSONA] in primo grado), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intestatari di alcuni terreni siti in Roma, località Sant’Agata, zona Primavalle-Torrevecchia, assumendo di essere divenuti separatamente proprietari per usucapione di specifici terreni. Si costituivano nel giudizio di primo grado i Contigliozzi, che oltre al rigetto delle domande di usucapione, chiedevano in via riconvenzionale la condanna degli attori al rilascio dei terreni da ciascuno posseduti ed al risarcimento dei danni per abusiva occupazione, domande che faceva proprie [OSCURATO:PERSONA], che interveniva in giudizio il 7.2.1997 per avere acquistato il 2.2.1996 21388 mq di terreni dai Contigliozzi (tra i quali anche i terreni che si assumevano abusivamente occupati dagli attori). Il 24.2.1998 la Giunta comunale del Comune di Roma con la deliberazione n. 571 prorogava la scadenza dei termini per la presentazione delle domande (corredate da progetti e cauzioni economiche) dei privati che avessero la proprietà e disponibilità esclusiva di terreni ricompresi nell’area Primavalle-Torrevecchia, di partecipazione al Programma edilizio di recupero urbano ai sensi dell’art. 11 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 398, convertito nella L. 4.12.1993 n. 493, programma che in cambio della partecipazione economica dei suddetti privati che avessero fatto domanda nell’interesse pubblico al miglioramento urbanistico della zona di pertinenza, consentiva loro di ottenere, in deroga al piano regolatore, concessioni per la realizzazione di cubatura privata su aree di loro proprietà, altrimenti non edificabili. [OSCURATO:PERSONA], approfittando della proroga dei suddetti termini al 30.6.1998, disposta dalla deliberazione n. 1679/1998 della Giunta comunale del Comune di Roma, presentava effettivamente il 30.6.1998 la sua domanda di partecipazione al Programma edilizio di recupero urbano con i prescritti allegati, ma limitatamente ai terreni (circa ¼) acquistati dai Contigliozzi che non erano in possesso degli originari attori, concludendo in primo grado per il rigetto delle domande di usucapione, con condanna degli attori al rilascio in suo favore dei terreni abusivamente occupati ed al risarcimento di tutti i danni da lui subiti a causa dell’illegittima occupazione e chiedendo la rimessione in istruttoria per l’accertamento di tali danni. Espletata CTU dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza non definitiva n. 4342/2007 il Tribunale di Roma rigettava la gran parte delle domande di usucapione e la riconvenzionale relativa di rilascio, accogliendo le domande di usucapione solo per porzioni piccolissime in favore di alcuni attori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al rapporto processuale con gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], e rimetteva la causa in istruttoria per gli accertamenti relativi ai danni dovuti all’illegittima occupazione dei terreni ritenuti non usucapiti. La sentenza suddetta veniva immediatamente impugnata davanti alla Corte d’Appello di Roma dal Cicchetta, che chiedeva il rigetto anche delle domande di usucapione accolte in primo grado ed il risarcimento dei danni subiti per l’occupazione di tali terreni. Nella prosecuzione del giudizio di primo grado veniva espletata CTU dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], che riteneva che il Cicchetta non avesse subito danni per perdita di chance a causa dell’occupazione abusiva dei terreni, in quanto aveva presentato tempestivamente e regolarmente domanda di partecipazione al Programma edilizio di recupero urbano (anche se solo per i terreni di proprietà non occupati), e stimava l’indennità di occupazione senza titolo dei terreni in misura ritenuta riduttiva dal Cicchetta, che a supporto delle sue critiche depositava le relazioni tecniche di parte dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] e dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] e chiedeva la rinnovazione della CTU, posto che l’ing. [OSCURATO:PERSONA], di fronte alle evidenze documentali ed alle critiche mossegli, aveva dovuto ammettere in udienza che per poter presentare un progetto allegato alla domanda di partecipazione al suddetto Piano era indispensabile avere la piena disponibilità delle aree interessate. Respinta in primo grado la richiesta di rinnovazione della CTU, il Tribunale di Roma, con la sentenza definitiva n. 1823 8/2010 , accoglieva la domanda riconvenzionale del Cicchetta limitatamente all’indennità di occupazione senza titolo dei terreni non dichiarati usucapiti nella precedente sentenza parziale, quantificandola secondo i criteri indicati dal CTU ing. Barisi, e rigettava invece la riconvenzionale del Cicchetta relativa al risarcimento danni per perdita di chance edilizie, e le domande risarcitorie avanzate dai precedenti proprietari [OSCURATO:PERSONA] e Franca e dai loro eredi, compensando le spese di lite. Impugnata anche tale sentenza davanti alla Corte d’Appello di Roma, il Cicchetta chiedeva l’indennità per l’occupazione abusiva dei suoi terreni in misura superiore a quella riconosciutagli in primo grado in base alla CTU per i terreni che avevano visto respinta già in primo grado la domanda di usucapione ed il risarcimento dei danni per occupazione senza titolo anche per perdita di chance , con le conseguenti statuizioni sulle spese, ed in via istruttoria ribadiva le richieste avanzate in prime cure e chiedeva la rinnovazione della CTU. Nei due giudizi di appello riuniti gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponevano appello incidentale per ottenere l’accertamento dell’usucapione negata in primo grado con condanna del Cicchetta al rilascio di tali fondi, l’accertamento dei lavori di bonifica e recinzione delle rispettive porzioni di terreno e la condanna del Cicchetta alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado. Con la sentenza n. 3434/2017 del 23.5.2017, la Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello principale, rigettando anche le domande di usucapione accolte in primo grado ed ordinando il rilascio dei fondi agli appellati, ma ometteva di pronunciarsi sulle richieste del Cicchetta di indennità di occupazione senza titolo anche per quei terreni e di rideterminazione degli importi a lui dovuti per indennità di occupazione secondo criteri di stima diversi da quelli indicati dal CTU ing. Barisi e fatti propri dal Tribunale di Roma per i terreni non ritenuti usucapiti già in primo grado. La medesima sentenza ometteva di contemplare nella decisione alcuni soggetti contumaci e confermava il rigetto della domanda del Cicchetta di risarcimento danni per perdita di chance collegat a all ’ indisponibilità dei terreni abusivamente occupati dagli appellati, condannando gli appellati alle spese processuali di primo grado e di CTU, ed al pagamento dei 2/3 delle spese processuali di secondo grado, dichiarate compensate per 1/3. Avverso l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Roma, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte spedito per la notifica il 10/21.12.2017 [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Hanno proposto controricorso e ricorso incidentale notificato il 29.1.2018, col patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e gli eredi con beneficio d’inventario di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], Assunta e Giuseppina, affidandosi a tre motivi. Hanno resistito con controricorso notificato il 29.1.2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Con controricorso notificato l’8/[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso incidentale. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si sono costituiti col nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sostituito il deceduto avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi con beneficio d’inventario di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], Assunta e Giuseppina, che hanno rappresentato che a seguito del decesso il 4.12.2019 di [OSCURATO:PERSONA], gli sono subentrati quali eredi testamentari i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi, ma anche il figlio [OSCURATO:PERSONA], che non si è costituito, mentre la vedova, [OSCURATO:PERSONA], èa sua volta deceduta il 19.10.2020. Si è poi costituito l ’ 11.7.2022 [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte con l’ordinanza interlocutoria del 12.7.2022/31.1.2023 ha disposto l’integrazione del contraddittorio entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], notifica eseguita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato. Col primo motivo il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d ’ Appello di Roma nell’impugnata sentenza ha omesso di pronunciarsi sia sulla richiesta di risarcimento di tutti i danni causati dall’illegittima occupazione dei terreni per i quali in primo grado erano state respinte dal Tribunale di Roma le avanzate domande di usucapione, richiesta da ritenersi comprendente anche l’indennità di occupazione senza titolo oggetto di specifico accertamento tramite CTU in primo grado, che era stata riproposta dal Cicchetta nel primo atto di appello (proc. n. 5777/08 RG), sia sulla domanda di rideterminazione secondo i criteri indicati dai propri consulenti tecnici di parte dell’indennità di occupazione liquidatagli in primo grado in base alla CTU espletata dall’ing. Barisi per i terreni per i quali già il Tribunale di Roma aveva respinto le domande di usucapione, richiesta che era stata riproposta dal Cicchetta nel secondo atto di appello (proc. n. 6277/11 RG), domande riproposte in secondo grado in uno con la richiesta di rinnovazione della CTU. Il primo motivo è fondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata negativamente sulle richieste di risarcimento danni avanzate dal Cicchetta per la perdita di chance e per le spese di ripristino dei terreni con motivazioni solo ad esse riferibili, che non possono essere utilizzate neppure per dire che vi sia stato un rigetto implicito delle domande del Cicchetta di condanna degli appellati al pagamento dell’indennità di occupazione senza titolo dei terreni oggetto delle domande avversarie di usucapione accolte in primo grado e di rideterminazione dell’importo dovutogli secondo i più favorevoli criteri indicati dai suoi consulenti tecnici di parte per i terreni per i quali le avverse domande di usucapione erano state respinte già in primo grado riconoscendogli però un’indennità ritenuta quantitativamente insufficiente, domande sulle quali la Corte d’Appello di Roma non si èminimamente espressa. La sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 33645/2022 ha del resto chiarito, in ordine all ’ indennità di occupazione senza titolo, che pur non potendo parlarsi propriamente di danno "in re ipsa" - essa, quale danno emergente incidente direttamente od indirettamente sul diritto di godimento del titolare del diritto reale, idoneamente allegato, va considerato ormai presunto, fino a prova contraria che deve fornire il danneggiante,con la liquidabilità del danno stesso secondo il criterio del "danno figurativo". Non può esservi dubbio alcuno sul fatto che la domanda dell’indennità di occupazione senza titolo fosse ricompresa nella richiesta di risarcimento dei danni causati dall’illegittima occupazione dei terreni richiesta dal Cicchetta col primo atto di appello, posto che oltre tutto nel giudizio di primo grado era stato già richiesto ed espletato un accertamento dal CTU sulla misura dell’indennità di occupazione, e che nel secondo atto di appello il Cicchetta aveva espressamente richiesto l’indennità per abusiva occupazione nella superiore misura da lui indicata, o nella misura di giustizia per i terreni per i quali le domande di usucapione erano già state respinte in primo grado. Col secondo motivo il Cicchetta lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 132 comma secondo n. 4) c.p.c. c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’Appello confermato il rigetto della sua domanda di risarcimento danni per perdita di chance dovuta all’occupazione abusiva da parte degli appellati dei terreni di sua proprietà oggetto delle domande di usucapione respinte in primo ed in secondo grado, che gli ha impedito di presentare il 30.6.1998 la domanda di partecipazione al Programma edilizio di recupero urbano dell’area [OSCURATO:PERSONA] per tali terreni (pari a circa ¾ dei 21.388 mq da lui acquistati dai Contigliozzi), facendogli perdere la possibilità di ottenere in cambio della partecipazione economica al miglioramento urbanistico della zona di pertinenza, un aumento della cubatura residenziale di 7066 mc, poi riconosciutagli dal Comune di Roma per la sola superficie da lui offerta con la domanda presentata perché nella sua piena disponibilità, pari a mq 5564, con una motivazione meramente apparente. La Corte d’Appello di Roma si è limitata a motivare sul punto che “Le articolate argomentazioni al riguardo risultano svolte alla stregua di mere ipotesi astratte prive di riferibilità sul piano della realizzazione concreta alla posizione del Cicchetta (restando incontroversa la circostanza che la sua partecipazione al richiamato bando del Comune di Roma non abbia subito ritardi né preclusioni), così da escludere la dimostrazione di una occasione mancata in conseguenza dell’occupazione parziale della sua proprietà (segnatamente difetta la dimostrabilità che al Cicchetta sarebbe stata concessa una maggiore volumetria sulla eventuale maggiore superficie disponibile) ciò non consente di operare il giudizio prognostico auspicato dall’appellante”. L’impugnata sentenza per un verso definisce solo come articolate le argomentazioni al riguardo svolte dall’appellante senza riportarle e senza averle comprese, e per altro verso le bolla come fondate su ipotesi astratte non riferibili alla posizione concreta del Cicchetta con la motivazione che non sarebbe contestato che il predetto abbia partecipato al bando del Comune di Roma per il Programma edilizio di recupero urbano della zona Primavalle-Torrevecchia presentando domanda il 30.6.1998, dimenticando però che tale domanda era relativa ai soli terreni che il Cicchetta aveva già all’epoca nella piena disponibilità (circa 5564 mq su 21.388 mq di proprietà), e solo da ciò fa discendere il difetto di dimostrazione di un’occasione mancata in conseguenza dell’occupazione parziale dei terreni di proprietà del Cicchetta e della possibilità conseguente per il predetto di ottenere una maggiore volumetria mettendo a disposizione terreni di una maggiore superficie e l’impossibilità di operare il giudizio prognostico auspicato dal Cicchetta. Così facendo la Corte territoriale non ha considerato che il risarcimento danni per perdita di chance non era stato richiesto dal Cicchetta in ragione del fatto che l’occupazione abusiva di circa i ¾ dei suoi terreni da parte degli appellati gli avesse in assoluto impedito di partecipare al Programma edilizio di recupero urbano per la zona Primavalle-Torrevecchia, ma in quanto quell’occupazione gli aveva impedito di avere la libera disponibilità di circa i ¾ dei suoi terreni e di predisporre i progetti relativi e le cauzioni economiche da allegare alla domanda di partecipazione al bando da presentare ed effettivamente presentata al Comune di Roma nel termine ultimo del 30.6.1998, perdendo così la concreta possibilità di ottenere una cubatura edilizia privata superiore ai 7066 mc. che gli sono stati concessi dal Comune di Roma sulla base della domanda di partecipazione effettivamente presentata per i soli terreni di proprietà di 5364 mq . già liberamente disponibili, tenuto conto della proporzionalità esistente tra la cubatura edilizia privata concessa e l’estensione della superficie di terreno offerta con la domanda di partecipazione. Deve parlarsi di motivazione meramente apparente sul punto dell’impugnata sentenza, in quanto il giudizio di fatto non è stato sviluppato in quanto tale, ossia attraverso l’esame degli elementi istruttori e delle allegazioni delle parti con riferimento alla delimitazione di quanto risultava controverso, e la Corte d’Appello di Roma sulla domanda riproposta relativa al risarcimento danni per perdita di chance del Cicchetta si è limitata ad asserirne la non riferibilità alla posizione del Cicchetta. La Corte, infatti, ha equivocato sul contenuto effettivo della domanda proposta, che era riferita alla superficie dei terreni occupati che il Cicchetta non ha potuto includere nella domanda di partecipazione al Bando per il Programma edilizio di recupero urbano della zona Primavalle-Torrevecchia presentata al Comune di Roma il 30.6.1998 con conseguente perdita della possibilità di ottenere una cubatura edilizia privata maggiore di quella riconosciutagli. Relativamente a tale domanda la Corte d’Appello non ha indicato, neppure succintamente, le ragioni delle conclusioni raggiunte (vedi in tal senso in ipotesi analoga di motivazione apparente Cass.n.29331/2017), rifiutando a priori di effettuare il giudizio prognostico richiesto per le fattispecie di risarcimento danni per perdita di chance con motivazioni non afferenti alla domanda risarcitoria realmente avanzata dal Cicchetta. Anche secondo motivo, perciò, risulta fondato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto. Il terzo motivo – col quale ricorrente principale lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e/o erronea applicazione degli articoli 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., nonché degli articoli 1223 e 1226 cod. civ. sempre in ordine alla domanda di risarcimento danni per perdita di chance – risul ta assorbito nell’accoglimento del secondo motivo. Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, col primo motivo si lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (peraltro senza richiamare la violazione dell’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.), in quanto la Corte d’Appello nel rigettare le domande di usucapione che erano state accolte in primo grado non avrebbe considerato che da alcune testimonianze, non meglio individuate, dai rilievi aerofotogrammetrici della [OSCURATO:PERSONA] SRL e dalla CTU espletata in primo grado sarebbe risultato un possesso ininterrotto ben anteriore al 1974, idoneo a fare maturare l’usucapione ordinaria per essere stato introdotto il giudizio di primo grado il 13.5.1994. Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto anche a voler ritenere che si sia intesa invocare la violazione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., da un lato difetta l’autosufficienza in quanto non sono state riportate le testimonianze che sarebbero state trascurate e questa Corte non può sopperire a tale carente indicazione attraverso l’esame degli atti dei precedenti gradi di giudizio, e dall’altro quello che viene indicato come fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti del quale sarebbe stata omessa la considerazione, ossia l’inizio del possesso ad usucapionem in data anteriore al 1974 dei terreni per i quali la domanda di usucapione era stata accolta in primo grado, in realtà è stato fatto oggetto di specifica valutazione da parte della Corte d ’ Appello di Roma, che al terzo capoverso di pagina 5 dell’impugnata sentenza ha richiamato, condividendolo, il giudizio espresso dal CTU ing. Calderoni sull’incertezza del termine iniziale del preteso possesso di maggio-luglio 1974, per cui non può definirsi come un fatto storico decisivo non considerato. Il motivo, in realtà, punta inammissibilmente a fare rivalutare le risultanze istruttorie da parte della Suprema Corte, che non èperò giudice del merito. Col secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., l’omessa pronuncia della Corte d’Appello sull’appello incidentale, che era stato proposto per ottenere il rigetto delle domande di risarcimento danni per abusiva occupazione avanzate dal Cicchetta e la condanna dello stesso alla restituzione delle somme che lo stesso aveva ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado per l’indennità di occupazione senza titolo riconosciutagli per i terreni per i quali già in primo grado era stata respinta la richiesta di usucapione. Tale motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale. Col terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione dell’art. 92 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. In particolare , i ricorrenti incidentali lamentano che la Corte d’Appello li abbia ritenuti totalmente soccombenti in primo grado ponendo a loro carico per intero le spese processuali di primo grado, anziché considerare che essendo stata respinta la domanda di risarcimento danni avanzata nei loro confronti dal Cicchetta per il risarcimento danni per perdita di chance, ben superiore per importo alla riconosciuta indennità di occupazione senza titolo, si era verificata in primo grado una soccombenza reciproca, che avrebbe dovuto determinare la compensazione almeno parziale delle spese processuali di primo grado e non la loro condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado. Premesso che solo all’esito finale del giudizio di rinvio, che dovrà riguardare sia la domanda di risarcimento danni per perdita di chance, s ia l ’ indennità di occupazione senza titolo per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale del Cicchetta, potrà essere stabilito se si sia verificata una soccombenza totale dei ricorrenti incidentali, o una soccombenza reciproca, determinando in base a tale esito la sorte delle spese processuali, per cui il motivo in esame è a sua volta assorbito dall ’ accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, va detto che comunque il sindacato della Corte di Cassazione sulle spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto, o in parte le spese di lite nell’ipotesi qui invocata della soccombenza reciproca (vedi in tal senso Cass. ord. 27.12.2022 n. 37825; Cass. 16.6.2011 n. 13299; Cass. 11.1.2008 n. 406). In definitiva, vanno accolti il primoe il secondo motivo del ricorso principale; va dichiarato assorbito il terzo motivo del medesimo ricorso; va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e assortiti gli altri motivi dello stesso ricorso. La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, accoglie il primo ed il secondo motivo de