CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26388/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto tentato aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva con conseguente mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è oltre che generico, non consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata ove si offre una puntuale valutazione sulle ragioni che militano, in ogni caso, per il giudizio di equivalenza in considerazione, in particolare, del poco rilevante peso specifico delle circostanze che hanno indotto a riconoscere le attenuanti generiche; si vedano, sempre a pag. 3, gli argomenti che evidenziano i sette precedenti penali e le circostanze del fatto e quelle che connotano le plurime vicende processuali a carico dell'imputato, che consentono di ritenere non affatto isolato l'episodio de quo e comunque motivato il punto sulla recidiva, tenuto anche conto, per altro verso, che il giudizio finale è nei termini della congruità della pena inflitta - di mesi sei di reclusione e di euro 300 di multa per il reato di tentato furto aggravato di merce del valore, non affatto modesto come assume il ricorso, di euro 268); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci