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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 1990

Cassazione n. 20549/2026

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ANDRU nato il 19/05/1990 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato in concorso; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancanza della necessaria condizione di procedibilità - è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il responsabile dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito di pieni poteri di rappresentanza, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5 - , Sentenza n. 3736 del 04/12/2018, Rv. 275342 - 01); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANDRU nato il 19/05/1990 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato in concorso; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancanza della necessaria condizione di procedibilità - è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il responsabile dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito di pieni poteri di rappresentanza, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5 - , Sentenza n. 3736 del 04/12/2018, Rv. 275342 - 01); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20549/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris