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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37360/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 dicembre 2021, la Corte d'appello di Napoli, giudicando sul gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza di condanna nei loro confronti emessa, all'esito del giudizio abbreviato, per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, a seguito della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato le pene inflitte ai medesimi nella misura concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. 2.

Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore, gl'imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo, proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], si lamenta la violazione del principio del divieto di reformatio in peius per non aver la Corte territoriale ratificato la sospensione condizionale della pena all'imputato concessa in primo grado.

2.2. Con il secondo motivo, entrambi gli imputati deducono la mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 3.

I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Come lo stesso ricorrente precisa - donde l'incomprensibilità dell'impugnazione sul punto - secondo il consolidato orientamento di questa Corte il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di "reformatio in peius" (Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, Locci, Rv. 275308; Sez. 3, n. 23444 del 12/05/2011, Aprile, Rv. 250655).

Nessun dubbio, pertanto, che nella specie debba trovare applicazione tale principio, non essendovi peraltro alcuna indicazione in senso contrario, né in dispositivo, né in motivazione.

3.2. Quanto al secondo motivo, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della

I. 23 giugno 2017, n. 103, lo stesso è inammissibile, avendo gl'imputati, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero.

Per consolidato orientamento di questa Corte, affermato sulla scia di indirizzo elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., prima che lo stesso fosse abrogato, e che resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., ove sostanzialmente si ripropone il precedente strumento deflattivo, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica infatti la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono certamente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2021, la Corte d'appello di Napoli, giudicando sul gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza di condanna nei loro confronti emessa, all'esito del giudizio abbreviato, per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, a seguito della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato le pene inflitte ai medesimi nella misura concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore, gl'imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], si lamenta la violazione del principio del divieto di reformatio in peius per non aver la Corte territoriale ratificato la sospensione condizionale della pena all'imputato concessa in primo grado. 2.2. Con il secondo motivo, entrambi gli imputati deducono la mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come lo stesso ricorrente precisa - donde l'incomprensibilità dell'impugnazione sul punto - secondo il consolidato orientamento di questa Corte il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di "reformatio in peius" (Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, Locci, Rv. 275308; Sez. 3, n. 23444 del 12/05/2011, Aprile, Rv. 250655). Nessun dubbio, pertanto, che nella specie debba trovare applicazione tale principio, non essendovi peraltro alcuna indicazione in senso contrario, né in dispositivo, né in motivazione. 3.2. Quanto al secondo motivo, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, lo stesso è inammissibile, avendo gl'imputati, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero. Per consolidato orientamento di questa Corte, affermato sulla scia di indirizzo elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., prima che lo stesso fosse abrogato, e che resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., ove sostanzialmente si ripropone il precedente strumento deflattivo, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica infatti la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono certamente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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