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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25587/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, in parziale accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della confisca della somma di euro 6.000, con restituzione della stessa all'avente diritto.

Chiede per il resto la declaratoria di inammissibilità. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore della PC si riporta alle conclusioni depositate telematicamente.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 07/02/2020 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Rimini in sede di rito abbreviato, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo i2) ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo il) (artt. 81 cpv., 644, commi 3 e 5 n. 3 e 4, cod. pen.) in anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, confermando nel resto.

Al riguardo, deduce:

1.1. inosservanza o erronea applicazione delle norme in materia di valutazione della prova, in particolare dell'art.. 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito aveva erroneamente confermato la penale responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo il) sulla scorta di un mero indizio, quale le dichiarazioni dello stesso Ricci, registrate dalla persona offesa e successivamente trascritte dalla P.G., omettendo il necessario vaglio di veridicil:à e di genuinità in ordine al contenuto ed alla provenienza dei dichiarato, nonché la necessaria indicazione di ulteriori elementi presenti in atti idonei a corroborarlo.

Infatti, le propalazioni che fondano il libero convincimento della Corte territoriale, peraltro prodotte dalla stessa persona offesa, erano state acquisite agli atti senza previo accertamento in ordine alla paternità della voce del Ricci ovvero alla collocazione temporale delle stesse e risultavano non supportate da alcun ulteriore elemento che consentisse di desumerne, in una prospettiva globale ed unitaria, una prova certa della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli.

1.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 530, comma 2 cod. proc. pen. ed all'art. 533 cod. proc. pen., nella parte in cui afferma il principio di diritto secondo cui la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli è affermata solo se risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Ebbene, l'affermazione di responsabilità penale del Ricci in ordine ai fatti di cui al capo il) risulta viziata in quanto fondata unicamente sulle dichiarazioni dell'imputato, registrate dalla persona offesa, da considerarsi quale mero elemento indiziario, peraltro assolutamente scevro da ogni indicazione in ordine alla collocazione temporale e non attribuibile con certezza all'imputato, dunque inidoneo a sostenere l'impianto accusatorio.

Peraltro, la motivazione della pronuncia impugnata risultava essere il portato di argomentazioni illogiche, atteso che la Corte territoriale desumeva da tali dichiarazioni l'esistenza di una precisa e puntuale attività di transazione economica di carattere usurario (denominata 20x24), e contestualmente riconosceva l'impossibilità di ricostruire ogni singola pattuizione tra l'imputato e la persona offesa

1.3. contraddittorietà, carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo il), in quanto la decisione della Corte territoriale era fondata sui medesimi elementi di fatto, "traslati" in punto di prova a seguito della scelta del rito abbreviato, che avevano determinato la stessa Corte a pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti del medesimo imputato per i fatti di cui al capo i2) dell'imputazione.

Il vizio di motivazione, risultante dalla circostanza che le due opposte statuizioni erano supportate dal medesimo compendio probatorio, era derivante, ancora una volta, dalla valutazione parcellizzata e non unitaria e complessiva degli elementi di prova, in particolare delle dichiarazioni dell'imputato, che i giudici di merito avevano omesso di considerare in uno con il contesto di appartenenza, costituito da plurimi ed intrecciati rapporti economici esistenti tra le parti.

1.4. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal travisamento delle risultanze probatorie, in quanto la Corte territoriale aveva omesso di valutare una prova decisiva ai fini dell'assoluzione dell'imputato anche per i fatti di cui al capo il).

Si fa riferimento, in particolare, alla documentazione raccolta e prodotta dalla Guardia di Finanza, che dimostrava come le transazioni di denaro intervenute tra il ricorrente e la persona offesa non erano riconducibili ad episodi singoli ed isolati, bensì collocate in un arco temporale molto vasto, che non consentiva di riconoscere rilevanza penale alle condotte del ricorrente a titolo di usura.

Infatti, ai fini della configurazione di tale delitto, si rende necessario determinare la data dei singoli pagamenti effettuati dal debitore e la durata del prestito, in guisa da dedurre l'incidenza percentuale del tasso di interessi praticato nel corso del tempo al fine di valutarne l'usurarietà.

Ebbene, qualora la Corte territoriale non avesse pretermesso la valutazione di taluni elementi in atti, quali quelli dimostrativi della durata complessiva del lasso temporale in cui l'intera attività di prestito risultava essere stata effettuata in favore della persona offesa, sarebbe giunta alla conclusione per cui le condotte contestate non risultavano integrative dell'elemento oggettivo del delitto di usura.

L'affermazione di responsabilità penale risultava, invece, erroneamente fondata sulla valorizzazione di un solo elemento indiziario, costituito dalle dichiarazioni dell'imputato registrate e prodotte dalla persona offesa, valutato singolarmente e non corroborato da riscontri esterni.

1.5. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari.

Ebbene, aWassoluzione dell'imputato per i fatti di cui al capo i2) avrebbe dovuto conseguire anche la riforma d'ufficio delle statuizioni disposte dal primo giudice in materia di confisca, che la Corte territoriale avrebbe dovuto limitare al solo profitto del reato di cui al capo il), rispetto al quale la condanna è stata confermata.

Infatti, a fronte della intervenuta confisca di beni per il valore di 10.000 euro, corrispondente alla somma degli interessi usurai maturati nella prima (4.000 euro) e nella seconda operazione (6.000 euro) oggetto di condanna in primo grado, i giudici di seconde cure avrebbero dovuto escludere dal quantum della confisca il valore degli interessi usurai che sarebbero maturati nell'operazione economica sub capo i2), in conseguenza dell'assoluzione pronunciata in ordine a detti fatti.

Ancorché tale profilo fosse già stato posto all'attenzione della Corte territoriale con le doglianze esposte nell'atto d'appello, la sentenza impugnata confermava la condanna alla confisca disposta in primo grado per il valore complessivo di 10.000 euro, in tal modo integrando una violazione dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen. 1.6. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133, 62 nn. 4 e 6 cod. pen.

In particolare, la Corte territoriale aveva omesso qualsiasi indicazione del criterio applicato ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, e parimenti non aveva tenuto conto degli elementi di segno positivo (quali la personalità del reo, il suo stato di incensuratezza, l'occasionalità della condotta) che avrebbero dovuto determinare il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti nel giudizio di bilanciamento e l'applicazione del minimo della pena.

Inoltre, i giudici di seconde cure avevano omesso di considerare come la condotta del ricorrente, che aveva continuato a corrispondere somme di denaro alla persona offesa per un totale complessivo di 152.000 euro anche a fronte della mancata o parziale restituzione dei prestiti pregressi, risultava idonea ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen o quantomeno una positiva manifestazione di resipiscenza.

Parimenti, il "saldo di cassa" a favore della persona offesa dimostrava la lievità del danno e la tenuità del profitto, che avrebbero dovuto determinare la Corte territoriale al riconoscimento della circostanza' attenuante prevista dall'art. 62 n.4 cod. pen. 2.

Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria-memoria in data 04/04/022, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla esatta misura della confisca e per l'inammissibilità del ricorso nel resto, stante la manifesta infondatezza dei motivi.

3. La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] con note di udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rilevare la manifesta infondatezza dei primi quattro motivi dedotti dall'imputato, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese di giudizio dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure mosse in ordine all'esatta misura della confisca.

E', invece, inammissibile nel resto.

4.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la "nullità" della pronuncia di condanna per essere l'affermazione .di responsabilità fondata su un elemento meramente indiziario, quale le dichiarazioni dell'imputato, è manifestamente infondato sotto differenti profili.

Anzitutto, la sentenza impugnata, lungi dal porre a fondamento della colpevolezza meri "indizi", ha fatto riferimento ad elementi aventi dignità di prova, tra i quali la denuncia della persona offesa, riconducibile al paradigma della "testimonianza" e alle dichiarazioni dell'imputato che, in quanto registrate dalla p.o. e trascritte dalla P.G., assumono la valenza di "confessione stragiudiziale", riconducibile al genus della prova documentale ex art. 234 cod. pen. (Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021, Rv. 280996).

Inoltre, la Corte territoriale ha altresì richiamato i numerosi documenti bancari sequestrati presso gli istituti di credito CARISP Forlì e Banca dell'Etruria, nonché altri documenti rinvenuti a seguito delle perquisizioni effettuate presso l'imputato e presso la società [OSCURATO:PERSONA] (riconducibile allo stesso Ricci) che hanno consentito di ricostruire i rapporti economici intercorsi tra l'imputato e la persona offesa e di qualificare in termini usurari le condotte di cui al capo il), a nulla valendo che non risultasse possibile pervenire alla analitica e puntuale ricostruzione di ogni singola pattuizione, attesa la numerosità delle transazioni economiche intervenute tra le parti.

Di conseguenza, a fronte di un quadro probatorio di carattere molteplice e coerente, la censura incentrata sulla violazione dei criteri di valutazione della prova "indiziaria" finisce per essere del tutto eccentrica rispetto ai presupposti di carattere processuale e probatorio su cui si fonda la decisione impugnata.

4.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo il), è parimenti manifestamente infondato.

Anzitutto, si rende necessario precisare come la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108).

Ebbene, la lettura della sentenza impugnata dimostra come l'impianto motivazionale che sostiene la pronuncia di condanna dell'imputato per i fatti di cui sub il) sia logico e coerente con le risultanze in atti, che hanno consentito alla Corte territoriale di ritenere dimostrata la realizzazione delle condotte integrative del delitto di usura, nella specie dell'operazione cd.

"20x24".

Infatti, seppure nell'impossibilità di identificare tutte le singole e puntuali pattuizioni finanziarie intervenute tra la persona offesa e l'imputato, gli elementi probatori hanno consentito ai giudici di merito di enucleare non solo la transazione economica oggetto di incriminazione, ma anche di definire i caratteri essenziali del sistema di debito-credito di carattere usurario che aveva coinvolto la persona offesa a fronte della situazione di difficoltà economica in cui versava.

In particolare, a cagione della necessità di liquidità per la prosecuzione della propria attività commerciale, la Battistini aveva richiesto somme di denaro in prestito a più soggetti, poi rivelatisi essere in affari con l'odierno ricorrente, rilasciando ai propri finanziatori assegni post-datati di un importo nettamente inferiore a quello ricevuto, dal quale erano stati detratti gli interessi usurai praticati.

Ebbene, l'operazione incriminata trova il proprio antecedente storico e logico nell'impossibilità della persona offesa di onorare le cambiali rilasciate ai propri creditori (due delle quali intestate alla moglie dell'imputato), e nella richiesta avanzata direttamente al Ricci di un nuovo prestito, necessario per saldare i debiti ancora insoluti.

Proprio in tale occasione, l'imputato, che si rivelava essere il creditore occulto delle operazioni economiche sopra descritte, in data 20/09/2006 erogava alla persona offesa la somma di 20.000 euro e pattuiva la restituzione entro quattro mesi della somma di 24.000 euro, comprensiva degli interessi praticati, che avveniva mediante l'emissione da parte della persona offesa di quattro assegni, ciascuno di importo pari a 6.000 euro, con scadenza a 30, 60, 90 e 120 giorni dalla data del prestito.

La pattuizione dell'operazione economica descritta, emblematicamente sintetizzata nella formula "20x24", risultava elemento necessario e sufficiente ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di usura, posto che il tasso di interessi praticato nel periodo di riferimento risulta ampiamente superiore al limite fissato dal legislatore, richiamato dall'art. 644, comma 3, cod. pen.

Peraltro, l'impossibilità di risalire ad ogni singola pattuizione negoziale e finanziaria.) non ha precluso ai giudici di merito di ricostruire logicamente e in modo coerente la "realità" del rapporto intercorso tra le parti, alla luce anche del suo antecedente storico costituito dalla situazione debitoria in cui versava la p.o..

Come dimostra l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata, tale ricostruzione è sostenuta dalla disarnina complessiva di tutti gli elementi probatori in atti, tra cui certamente sono annoverate le dichiarazioni dell'imputato, registrate dalla persona offesa e trascritte dalla P.G., che confermano il narrato della Battistini e risultano riscontrate dalle numerose prove documentali acquisite a fronte di perquisizioni e sequestri.

Pertanto, l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo il) non si rende censurabile sotto il profilo della violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto risulta sostenuta sia da congrua motivazione che da un complesso di elementi di prova che, lungi dall'assumere la mera valenza di indizi, confermano il contenuto delle dichiarazioni registrate.

Quanto alla utilizzabilità delle registrazioni, genericamente contestata dalla difesa, rileva precisare che la scelta del rito abbreviato consente al giudice di merito di decidere allo stato degli atti, in cui erano confluite anche le dichiarazioni oggetto di registrazione e successiva trascrizione da parte della P.G., di talché la valorizzazione di tale elemento ai fini della decisione di merito risulta esente da censure in punto di utilizzabilità della prova.

Peraltro, la Corte territoriale ha dedicato un preciso passaggio della parte motiva della sentenza impugnata (pag. 5) alla valutazione circa la veridicità, l'attendibilità e la paternità del contenuto delle registrazioni, rilevando come le parole "inequivocabili" dell'imputato descrivevano "nel dettaglio e senza possibilità di alcuna capziosa indizione" l'operazione economica, di carattere usurario, sintetizzata nella formula "20x24".

Inoltre, la censura con cui si deduce la mancata collocazione temporale delle dichiarazioni registrate non si confronta con la sentenza impugnata, che identifica l'arco temporale delle conversazioni (novembre 2006) anche in forza delle risultanze degli accertamenti bancari effettuati, che avevano consentito di rinvenire l'emissione da parte della persona offesa a favore dell'imputato, di due assegni post-datati per la somma di 6.000 euro ciascuno, con scadenze al 27/10 e 27/11 in adempimento dell'accordo pattuito.

I due titoli, infatti, sia per l'entità della somma, sia per il beneficiario, sia per le scadenze (ad un mese e a due mesi dal momento del prestito), riscontrano pienamente il narrato della persona offesa, nonché le dichiarazioni dello stesso imputato, registrate e trascritte in atti, in ordine all'operazione economica incriminata ed al carattere usuraio della stessa.In conclusione, anche alla luce ed in conseguenza di quanto affermato in ordine al primo motivo di ricorso, deve giungersi alla affermazione della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate con il motivo di ricorso in esame.

4.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo il), è manifestamente infondato.

Invero, la lettura della sentenza impugnata dimostra come non sussista alcuna incompatibilità logica e probatoria tra gli elementi valorizzati ai fini dell'affermazione della natura usuraria delle operazioni di cui al capo il) e l'esclusione del rilievo penale di quelle di cui al capo i2).

In particolare, per un verso rileva la "diversità" delle operazioni contestate (al capo i2) si fa riferimento alla formula 30x36) e, per altro, l'assenza di un corredo probatorio idoneo in punto di condanna del tipo di quello posto alla base del capo il).

A ben vedere, proprio la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, direttamente discendente dal principio di presunzione di non colpevolezza, imponeva alla Corte territoriale di pronunciare sentenza assolutoria a fronte dell'impossibilità di definire con certezza e con compiuto riscontro documentale l'operazione oggetto del capo di imputazione i2).

La dualità delle statuizioni, di condanna per i fatti sub il) ed assoluzione per i fatti sub i2), pronunciate sulla base di una piattaforma probatoria unitaria non è per ciò solo sintomatica di un vizio di motivazione, anzi, nel caso di specie risulta logica, coerente e conforme al principio di diritto tipizzato dall'art. 533 cod. proc. pen., che deve orientare il libero convincimento del giudice in materia penale a seconda degli elementi di prova direttamente utilizzabili in relazione a ciascun fatto oggetto di imputazione.

4.4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova documentale avente ad oggetto l'elenco delle operazioni economiche intervenute tra le parti, prova decisiva ai fini dell'assoluzione dell'imputato anche per il capo 12), è manifestamente infondato.

Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata si evince come i giudici di merito, lungi dal fondare il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni dell'imputato oggetto di registrazione, hanno operato una completa disamina di tutti elementi probatori in atti, tra i quali sono annoverati anche i documenti contabili attestanti le transazioni economiche avvenute tra la persona offesa e l'imputato in un periodo di tempo anche antecedente rispetto a quello in contestazione.

Ebbene, proprio ai fini dell'accertamento dei fatti penalmente rilevanti, come descritti nel capo di imputazione sub il), i giudici di merito hanno operato la doverosa valutazione di rilevanza e pertinenza dei dati bancari rispetto al tema di accusa, isolando le prove documentali riferibili al tempus commissi delicti.

Dunque, anche a fronte della molteplicità delle pattuizioni economiche e finanziarie intervenute nel tempo tra le parti, la Corte territoriale da conto, in modo logico e coerente con la unitaria lettura delle fonti di prova, della enucleazione di singole operazioni, distinte ed autonome dalle altre, sebbene ad esse collegate, descritte emblematicamente dalla formula 20x24.

Inoltre, proprio le prove documentali in atti, in uno con le registrazioni aventi ad oggetto le dichiarazioni dell'imputato, hanno consentito ai giudici di merito di collocare nel tempo le condotte integrative del delitto di usura (dal 20/09/2006, data del prestito in favore della persona offesa, al 27/01/2007, data della scadenza dell'ultima cambiale emessa dalla persona offesa a titolo di restituzione, comprensiva degli interessi praticati), in guisa da operare il calcolo del tasso di interesse applicato e da rapportarlo al limite percentuale definito dal legislatore.

Da tale operazione logico giuridica risultava come il tasso di interessi praticato per l'operazione 20x24, oggetto di incriminazione e di condanna, era ampiamente superiore a quello legale, rendendo evidente la natura usuraria degli interessi praticati.

Pertanto, il supposto travisamento della prova documentale, attestante i movimenti di denaro avvenuti tra le parti anche in periodi antecedenti rispetto al tempus commissi delicti, risulta fondato su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta, ed alla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio, per sua natura estranea al sindacato di legittimità.

4.5. Fondato è il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen. per avere la Corte territoriale confermato la statuizione in materia di pene accessorie disposta dal primo giudice, omettendo di ridurre il quantum della confisca in conseguenza dell'assoluzione per il capo i2) della rubrica.

Ebbene, l'art. 644, ultimo comma, cod. pen. prevede un'ipotesi di confisca obbligatoria, disponendo che nel caso di condanna per il delitto di usura è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o altri compensi usurari.

In forza della norma in esame, il primo giudice, a fronte dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato per i fatti sub il) e i2) della rubrica, aveva disposto la confisca della somma di 10.000 euro, corrispondente all'accertato valore complessivo degli interessi usurari applicati nelle operazioni oggetto di incriminazione e condanna, ossia 4.000 euro nella prima e 6.000 euro nella seconda.

Tale statuizione veniva confermata dalla Corte d'appello, che ometteva di detrarre dal quantum della confisca il valore degli interessi usurari praticati nell'operazione rispetto alla quale veniva pronunciata sentenza di assoluzione dell'imputato.

In altri termini, alla statuizione con cui i giudici di seconde cure assolvono l'imputato dal reato contestato al capo i2) dell'imputazione avrebbe dovuto conseguire la riduzione d'ufficio dell'entità della confisca in misura pari al valore degli interessi che sarebbero maturati nell'operazione rispetto alla quale veniva meno il presupposto richiesto dall'art. 644, ultimo comma, cod. pen., cioè la condanna.

4.6. Il sesto motivo di ricorso, afferente al vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

Quanto alla dosimetria della pena, la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un impianto motivazionale congruo e scevro da vizi logici, che valorizza, ai fini della determinazione della pena base, peraltro in prossimità del minimo edittale in ragione della contestazione aggravata formulata, l'intensità del dolo, desunta dalla durata nel tempo del rapporto finanziario incriminato e dalla sua non occasionalità.

In tale prospettiva, viene in rilievo il principio di diritto, affermato a più riprese da questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eserc:ita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che, nel caso di specie, non ricorre.

Quanto alle censure concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n. 4 e 6 cod. pen., si rileva parimenti come la decisione della Corte territoriale sia sorretta da una motivazione logica e coerente, sottendente una valutazione complessiva degli elementi rilevanti ai fini della decisione in punto di trattamento sanzionatorio, inclusiva anche del giudizio di riconoscimento, diniego e/o bilanciamento delle circostanze.

In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto non integrata la circostanza di cui all'art. 63, n. 4 cod. pen. in considerazione del tasso di interessi praticato nell'operazione di cui al capo il), ampiamente superiore al limite legale, e dunque esorbitante dal danno patrimoniale cd. bagatellare.

Il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. risulta fondato sulla totale assenza di condotte riparatorie, o comunque idonee a manifestare una minima rivisitazione del fatto.Stante quanto appena affermato, sul punto viene in rilievo il principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo cui il giudizio in ordine alla sussistenza ed al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.

Parimenti, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

Un. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450).

5. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca delle somme costituenti il profitto del reato di cui al capo i2), alla cui eliminazione può procedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen.

Va, invece, dichiarato il ricorso inammissibile nel resto, condannandosi il ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e lite sostenute nel grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività defensionale svolta e della relativa tariffa legale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di C 6.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, in parziale accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della confisca della somma di euro 6.000, con restituzione della stessa all'avente diritto. Chiede per il resto la declaratoria di inammissibilità. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore della PC si riporta alle conclusioni depositate telematicamente. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 07/02/2020 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Rimini in sede di rito abbreviato, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo i2) ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo il) (artt. 81 cpv., 644, commi 3 e 5 n. 3 e 4, cod. pen.) in anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, confermando nel resto. Al riguardo, deduce: 1.1. inosservanza o erronea applicazione delle norme in materia di valutazione della prova, in particolare dell'art.. 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito aveva erroneamente confermato la penale responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo il) sulla scorta di un mero indizio, quale le dichiarazioni dello stesso Ricci, registrate dalla persona offesa e successivamente trascritte dalla P.G., omettendo il necessario vaglio di veridicil:à e di genuinità in ordine al contenuto ed alla provenienza dei dichiarato, nonché la necessaria indicazione di ulteriori elementi presenti in atti idonei a corroborarlo. Infatti, le propalazioni che fondano il libero convincimento della Corte territoriale, peraltro prodotte dalla stessa persona offesa, erano state acquisite agli atti senza previo accertamento in ordine alla paternità della voce del Ricci ovvero alla collocazione temporale delle stesse e risultavano non supportate da alcun ulteriore elemento che consentisse di desumerne, in una prospettiva globale ed unitaria, una prova certa della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli. 1.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 530, comma 2 cod. proc. pen. ed all'art. 533 cod. proc. pen., nella parte in cui afferma il principio di diritto secondo cui la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli è affermata solo se risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio. Ebbene, l'affermazione di responsabilità penale del Ricci in ordine ai fatti di cui al capo il) risulta viziata in quanto fondata unicamente sulle dichiarazioni dell'imputato, registrate dalla persona offesa, da considerarsi quale mero elemento indiziario, peraltro assolutamente scevro da ogni indicazione in ordine alla collocazione temporale e non attribuibile con certezza all'imputato, dunque inidoneo a sostenere l'impianto accusatorio. Peraltro, la motivazione della pronuncia impugnata risultava essere il portato di argomentazioni illogiche, atteso che la Corte territoriale desumeva da tali dichiarazioni l'esistenza di una precisa e puntuale attività di transazione economica di carattere usurario (denominata 20x24), e contestualmente riconosceva l'impossibilità di ricostruire ogni singola pattuizione tra l'imputato e la persona offesa 1.3. contraddittorietà, carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo il), in quanto la decisione della Corte territoriale era fondata sui medesimi elementi di fatto, "traslati" in punto di prova a seguito della scelta del rito abbreviato, che avevano determinato la stessa Corte a pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti del medesimo imputato per i fatti di cui al capo i2) dell'imputazione. Il vizio di motivazione, risultante dalla circostanza che le due opposte statuizioni erano supportate dal medesimo compendio probatorio, era derivante, ancora una volta, dalla valutazione parcellizzata e non unitaria e complessiva degli elementi di prova, in particolare delle dichiarazioni dell'imputato, che i giudici di merito avevano omesso di considerare in uno con il contesto di appartenenza, costituito da plurimi ed intrecciati rapporti economici esistenti tra le parti. 1.4. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal travisamento delle risultanze probatorie, in quanto la Corte territoriale aveva omesso di valutare una prova decisiva ai fini dell'assoluzione dell'imputato anche per i fatti di cui al capo il). Si fa riferimento, in particolare, alla documentazione raccolta e prodotta dalla Guardia di Finanza, che dimostrava come le transazioni di denaro intervenute tra il ricorrente e la persona offesa non erano riconducibili ad episodi singoli ed isolati, bensì collocate in un arco temporale molto vasto, che non consentiva di riconoscere rilevanza penale alle condotte del ricorrente a titolo di usura. Infatti, ai fini della configurazione di tale delitto, si rende necessario determinare la data dei singoli pagamenti effettuati dal debitore e la durata del prestito, in guisa da dedurre l'incidenza percentuale del tasso di interessi praticato nel corso del tempo al fine di valutarne l'usurarietà. Ebbene, qualora la Corte territoriale non avesse pretermesso la valutazione di taluni elementi in atti, quali quelli dimostrativi della durata complessiva del lasso temporale in cui l'intera attività di prestito risultava essere stata effettuata in favore della persona offesa, sarebbe giunta alla conclusione per cui le condotte contestate non risultavano integrative dell'elemento oggettivo del delitto di usura. L'affermazione di responsabilità penale risultava, invece, erroneamente fondata sulla valorizzazione di un solo elemento indiziario, costituito dalle dichiarazioni dell'imputato registrate e prodotte dalla persona offesa, valutato singolarmente e non corroborato da riscontri esterni. 1.5. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. Ebbene, aWassoluzione dell'imputato per i fatti di cui al capo i2) avrebbe dovuto conseguire anche la riforma d'ufficio delle statuizioni disposte dal primo giudice in materia di confisca, che la Corte territoriale avrebbe dovuto limitare al solo profitto del reato di cui al capo il), rispetto al quale la condanna è stata confermata. Infatti, a fronte della intervenuta confisca di beni per il valore di 10.000 euro, corrispondente alla somma degli interessi usurai maturati nella prima (4.000 euro) e nella seconda operazione (6.000 euro) oggetto di condanna in primo grado, i giudici di seconde cure avrebbero dovuto escludere dal quantum della confisca il valore degli interessi usurai che sarebbero maturati nell'operazione economica sub capo i2), in conseguenza dell'assoluzione pronunciata in ordine a detti fatti. Ancorché tale profilo fosse già stato posto all'attenzione della Corte territoriale con le doglianze esposte nell'atto d'appello, la sentenza impugnata confermava la condanna alla confisca disposta in primo grado per il valore complessivo di 10.000 euro, in tal modo integrando una violazione dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen. 1.6. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133, 62 nn. 4 e 6 cod. pen. In particolare, la Corte territoriale aveva omesso qualsiasi indicazione del criterio applicato ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, e parimenti non aveva tenuto conto degli elementi di segno positivo (quali la personalità del reo, il suo stato di incensuratezza, l'occasionalità della condotta) che avrebbero dovuto determinare il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti nel giudizio di bilanciamento e l'applicazione del minimo della pena. Inoltre, i giudici di seconde cure avevano omesso di considerare come la condotta del ricorrente, che aveva continuato a corrispondere somme di denaro alla persona offesa per un totale complessivo di 152.000 euro anche a fronte della mancata o parziale restituzione dei prestiti pregressi, risultava idonea ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen o quantomeno una positiva manifestazione di resipiscenza. Parimenti, il "saldo di cassa" a favore della persona offesa dimostrava la lievità del danno e la tenuità del profitto, che avrebbero dovuto determinare la Corte territoriale al riconoscimento della circostanza' attenuante prevista dall'art. 62 n.4 cod. pen. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria-memoria in data 04/04/022, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla esatta misura della confisca e per l'inammissibilità del ricorso nel resto, stante la manifesta infondatezza dei motivi. 3. La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] con note di udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rilevare la manifesta infondatezza dei primi quattro motivi dedotti dall'imputato, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese di giudizio dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure mosse in ordine all'esatta misura della confisca. E', invece, inammissibile nel resto. 4.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la "nullità" della pronuncia di condanna per essere l'affermazione .di responsabilità fondata su un elemento meramente indiziario, quale le dichiarazioni dell'imputato, è manifestamente infondato sotto differenti profili. Anzitutto, la sentenza impugnata, lungi dal porre a fondamento della colpevolezza meri "indizi", ha fatto riferimento ad elementi aventi dignità di prova, tra i quali la denuncia della persona offesa, riconducibile al paradigma della "testimonianza" e alle dichiarazioni dell'imputato che, in quanto registrate dalla p.o. e trascritte dalla P.G., assumono la valenza di "confessione stragiudiziale", riconducibile al genus della prova documentale ex art. 234 cod. pen. (Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021, Rv. 280996). Inoltre, la Corte territoriale ha altresì richiamato i numerosi documenti bancari sequestrati presso gli istituti di credito CARISP Forlì e Banca dell'Etruria, nonché altri documenti rinvenuti a seguito delle perquisizioni effettuate presso l'imputato e presso la società [OSCURATO:PERSONA] (riconducibile allo stesso Ricci) che hanno consentito di ricostruire i rapporti economici intercorsi tra l'imputato e la persona offesa e di qualificare in termini usurari le condotte di cui al capo il), a nulla valendo che non risultasse possibile pervenire alla analitica e puntuale ricostruzione di ogni singola pattuizione, attesa la numerosità delle transazioni economiche intervenute tra le parti. Di conseguenza, a fronte di un quadro probatorio di carattere molteplice e coerente, la censura incentrata sulla violazione dei criteri di valutazione della prova "indiziaria" finisce per essere del tutto eccentrica rispetto ai presupposti di carattere processuale e probatorio su cui si fonda la decisione impugnata. 4.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo il), è parimenti manifestamente infondato. Anzitutto, si rende necessario precisare come la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108). Ebbene, la lettura della sentenza impugnata dimostra come l'impianto motivazionale che sostiene la pronuncia di condanna dell'imputato per i fatti di cui sub il) sia logico e coerente con le risultanze in atti, che hanno consentito alla Corte territoriale di ritenere dimostrata la realizzazione delle condotte integrative del delitto di usura, nella specie dell'operazione cd. "20x24". Infatti, seppure nell'impossibilità di identificare tutte le singole e puntuali pattuizioni finanziarie intervenute tra la persona offesa e l'imputato, gli elementi probatori hanno consentito ai giudici di merito di enucleare non solo la transazione economica oggetto di incriminazione, ma anche di definire i caratteri essenziali del sistema di debito-credito di carattere usurario che aveva coinvolto la persona offesa a fronte della situazione di difficoltà economica in cui versava. In particolare, a cagione della necessità di liquidità per la prosecuzione della propria attività commerciale, la Battistini aveva richiesto somme di denaro in prestito a più soggetti, poi rivelatisi essere in affari con l'odierno ricorrente, rilasciando ai propri finanziatori assegni post-datati di un importo nettamente inferiore a quello ricevuto, dal quale erano stati detratti gli interessi usurai praticati. Ebbene, l'operazione incriminata trova il proprio antecedente storico e logico nell'impossibilità della persona offesa di onorare le cambiali rilasciate ai propri creditori (due delle quali intestate alla moglie dell'imputato), e nella richiesta avanzata direttamente al Ricci di un nuovo prestito, necessario per saldare i debiti ancora insoluti. Proprio in tale occasione, l'imputato, che si rivelava essere il creditore occulto delle operazioni economiche sopra descritte, in data 20/09/2006 erogava alla persona offesa la somma di 20.000 euro e pattuiva la restituzione entro quattro mesi della somma di 24.000 euro, comprensiva degli interessi praticati, che avveniva mediante l'emissione da parte della persona offesa di quattro assegni, ciascuno di importo pari a 6.000 euro, con scadenza a 30, 60, 90 e 120 giorni dalla data del prestito. La pattuizione dell'operazione economica descritta, emblematicamente sintetizzata nella formula "20x24", risultava elemento necessario e sufficiente ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di usura, posto che il tasso di interessi praticato nel periodo di riferimento risulta ampiamente superiore al limite fissato dal legislatore, richiamato dall'art. 644, comma 3, cod. pen. Peraltro, l'impossibilità di risalire ad ogni singola pattuizione negoziale e finanziaria.) non ha precluso ai giudici di merito di ricostruire logicamente e in modo coerente la "realità" del rapporto intercorso tra le parti, alla luce anche del suo antecedente storico costituito dalla situazione debitoria in cui versava la p.o.. Come dimostra l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata, tale ricostruzione è sostenuta dalla disarnina complessiva di tutti gli elementi probatori in atti, tra cui certamente sono annoverate le dichiarazioni dell'imputato, registrate dalla persona offesa e trascritte dalla P.G., che confermano il narrato della Battistini e risultano riscontrate dalle numerose prove documentali acquisite a fronte di perquisizioni e sequestri. Pertanto, l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo il) non si rende censurabile sotto il profilo della violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto risulta sostenuta sia da congrua motivazione che da un complesso di elementi di prova che, lungi dall'assumere la mera valenza di indizi, confermano il contenuto delle dichiarazioni registrate. Quanto alla utilizzabilità delle registrazioni, genericamente contestata dalla difesa, rileva precisare che la scelta del rito abbreviato consente al giudice di merito di decidere allo stato degli atti, in cui erano confluite anche le dichiarazioni oggetto di registrazione e successiva trascrizione da parte della P.G., di talché la valorizzazione di tale elemento ai fini della decisione di merito risulta esente da censure in punto di utilizzabilità della prova. Peraltro, la Corte territoriale ha dedicato un preciso passaggio della parte motiva della sentenza impugnata (pag. 5) alla valutazione circa la veridicità, l'attendibilità e la paternità del contenuto delle registrazioni, rilevando come le parole "inequivocabili" dell'imputato descrivevano "nel dettaglio e senza possibilità di alcuna capziosa indizione" l'operazione economica, di carattere usurario, sintetizzata nella formula "20x24". Inoltre, la censura con cui si deduce la mancata collocazione temporale delle dichiarazioni registrate non si confronta con la sentenza impugnata, che identifica l'arco temporale delle conversazioni (novembre 2006) anche in forza delle risultanze degli accertamenti bancari effettuati, che avevano consentito di rinvenire l'emissione da parte della persona offesa a favore dell'imputato, di due assegni post-datati per la somma di 6.000 euro ciascuno, con scadenze al 27/10 e 27/11 in adempimento dell'accordo pattuito. I due titoli, infatti, sia per l'entità della somma, sia per il beneficiario, sia per le scadenze (ad un mese e a due mesi dal momento del prestito), riscontrano pienamente il narrato della persona offesa, nonché le dichiarazioni dello stesso imputato, registrate e trascritte in atti, in ordine all'operazione economica incriminata ed al carattere usuraio della stessa.In conclusione, anche alla luce ed in conseguenza di quanto affermato in ordine al primo motivo di ricorso, deve giungersi alla affermazione della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate con il motivo di ricorso in esame. 4.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo il), è manifestamente infondato. Invero, la lettura della sentenza impugnata dimostra come non sussista alcuna incompatibilità logica e probatoria tra gli elementi valorizzati ai fini dell'affermazione della natura usuraria delle operazioni di cui al capo il) e l'esclusione del rilievo penale di quelle di cui al capo i2). In particolare, per un verso rileva la "diversità" delle operazioni contestate (al capo i2) si fa riferimento alla formula 30x36) e, per altro, l'assenza di un corredo probatorio idoneo in punto di condanna del tipo di quello posto alla base del capo il). A ben vedere, proprio la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, direttamente discendente dal principio di presunzione di non colpevolezza, imponeva alla Corte territoriale di pronunciare sentenza assolutoria a fronte dell'impossibilità di definire con certezza e con compiuto riscontro documentale l'operazione oggetto del capo di imputazione i2). La dualità delle statuizioni, di condanna per i fatti sub il) ed assoluzione per i fatti sub i2), pronunciate sulla base di una piattaforma probatoria unitaria non è per ciò solo sintomatica di un vizio di motivazione, anzi, nel caso di specie risulta logica, coerente e conforme al principio di diritto tipizzato dall'art. 533 cod. proc. pen., che deve orientare il libero convincimento del giudice in materia penale a seconda degli elementi di prova direttamente utilizzabili in relazione a ciascun fatto oggetto di imputazione. 4.4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova documentale avente ad oggetto l'elenco delle operazioni economiche intervenute tra le parti, prova decisiva ai fini dell'assoluzione dell'imputato anche per il capo 12), è manifestamente infondato. Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata si evince come i giudici di merito, lungi dal fondare il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni dell'imputato oggetto di registrazione, hanno operato una completa disamina di tutti elementi probatori in atti, tra i quali sono annoverati anche i documenti contabili attestanti le transazioni economiche avvenute tra la persona offesa e l'imputato in un periodo di tempo anche antecedente rispetto a quello in contestazione. Ebbene, proprio ai fini dell'accertamento dei fatti penalmente rilevanti, come descritti nel capo di imputazione sub il), i giudici di merito hanno operato la doverosa valutazione di rilevanza e pertinenza dei dati bancari rispetto al tema di accusa, isolando le prove documentali riferibili al tempus commissi delicti. Dunque, anche a fronte della molteplicità delle pattuizioni economiche e finanziarie intervenute nel tempo tra le parti, la Corte territoriale da conto, in modo logico e coerente con la unitaria lettura delle fonti di prova, della enucleazione di singole operazioni, distinte ed autonome dalle altre, sebbene ad esse collegate, descritte emblematicamente dalla formula 20x24. Inoltre, proprio le prove documentali in atti, in uno con le registrazioni aventi ad oggetto le dichiarazioni dell'imputato, hanno consentito ai giudici di merito di collocare nel tempo le condotte integrative del delitto di usura (dal 20/09/2006, data del prestito in favore della persona offesa, al 27/01/2007, data della scadenza dell'ultima cambiale emessa dalla persona offesa a titolo di restituzione, comprensiva degli interessi praticati), in guisa da operare il calcolo del tasso di interesse applicato e da rapportarlo al limite percentuale definito dal legislatore. Da tale operazione logico giuridica risultava come il tasso di interessi praticato per l'operazione 20x24, oggetto di incriminazione e di condanna, era ampiamente superiore a quello legale, rendendo evidente la natura usuraria degli interessi praticati. Pertanto, il supposto travisamento della prova documentale, attestante i movimenti di denaro avvenuti tra le parti anche in periodi antecedenti rispetto al tempus commissi delicti, risulta fondato su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta, ed alla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio, per sua natura estranea al sindacato di legittimità. 4.5. Fondato è il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen. per avere la Corte territoriale confermato la statuizione in materia di pene accessorie disposta dal primo giudice, omettendo di ridurre il quantum della confisca in conseguenza dell'assoluzione per il capo i2) della rubrica. Ebbene, l'art. 644, ultimo comma, cod. pen. prevede un'ipotesi di confisca obbligatoria, disponendo che nel caso di condanna per il delitto di usura è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o altri compensi usurari. In forza della norma in esame, il primo giudice, a fronte dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato per i fatti sub il) e i2) della rubrica, aveva disposto la confisca della somma di 10.000 euro, corrispondente all'accertato valore complessivo degli interessi usurari applicati nelle operazioni oggetto di incriminazione e condanna, ossia 4.000 euro nella prima e 6.000 euro nella seconda. Tale statuizione veniva confermata dalla Corte d'appello, che ometteva di detrarre dal quantum della confisca il valore degli interessi usurari praticati nell'operazione rispetto alla quale veniva pronunciata sentenza di assoluzione dell'imputato. In altri termini, alla statuizione con cui i giudici di seconde cure assolvono l'imputato dal reato contestato al capo i2) dell'imputazione avrebbe dovuto conseguire la riduzione d'ufficio dell'entità della confisca in misura pari al valore degli interessi che sarebbero maturati nell'operazione rispetto alla quale veniva meno il presupposto richiesto dall'art. 644, ultimo comma, cod. pen., cioè la condanna. 4.6. Il sesto motivo di ricorso, afferente al vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Quanto alla dosimetria della pena, la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un impianto motivazionale congruo e scevro da vizi logici, che valorizza, ai fini della determinazione della pena base, peraltro in prossimità del minimo edittale in ragione della contestazione aggravata formulata, l'intensità del dolo, desunta dalla durata nel tempo del rapporto finanziario incriminato e dalla sua non occasionalità. In tale prospettiva, viene in rilievo il principio di diritto, affermato a più riprese da questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eserc:ita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che, nel caso di specie, non ricorre. Quanto alle censure concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n. 4 e 6 cod. pen., si rileva parimenti come la decisione della Corte territoriale sia sorretta da una motivazione logica e coerente, sottendente una valutazione complessiva degli elementi rilevanti ai fini della decisione in punto di trattamento sanzionatorio, inclusiva anche del giudizio di riconoscimento, diniego e/o bilanciamento delle circostanze. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto non integrata la circostanza di cui all'art. 63, n. 4 cod. pen. in considerazione del tasso di interessi praticato nell'operazione di cui al capo il), ampiamente superiore al limite legale, e dunque esorbitante dal danno patrimoniale cd. bagatellare. Il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. risulta fondato sulla totale assenza di condotte riparatorie, o comunque idonee a manifestare una minima rivisitazione del fatto.Stante quanto appena affermato, sul punto viene in rilievo il principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo cui il giudizio in ordine alla sussistenza ed al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria. Parimenti, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. Un. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450). 5. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca delle somme costituenti il profitto del reato di cui al capo i2), alla cui eliminazione può procedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. Va, invece, dichiarato il ricorso inammissibile nel resto, condannandosi il ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e lite sostenute nel grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività defensionale svolta e della relativa tariffa legale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di C 6.000
Sentenza Cassazione n. 25587/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris