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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 17276/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A2026PAVANELLO;1718- controricorrenti –avverso la sentenza n. 723/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 08/11/2022 R.G.N. 302/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10851/2023Numero sezionale 1718/20261.

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza dDait a pubblicazione 01/06/2026primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore delle ex preponenti, [OSCURATO:SOCIETA] e Arcas.r.l., della indennità sostitutiva del preavviso e condannato ledue società a versare all’ex agente l’indennità di risoluzione delrapporto, rigettando le ulteriori domande relative al pagamentodi importi provvigionali.La Corte territoriale ha ritenuto che la circostanza, appresadall’agente, per cui la società [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata daMorellato spa, promuoveva a prezzi più bassi articoli identici aquelli della [OSCURATO:SOCIETA], non integrasse una giusta causa direcesso (intervenuto nel maggio 2017), sia perché l’attività dellaCipiemme era nota all’agente fin dal 2015 e sia perché questinon aveva indicato quali effetti negativi sul proprio operatofossero derivati dall’attività della [OSCURATO:SOCIETA]2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.

Le società [OSCURATO:SOCIETA] eArca s.r.l. hanno resistito con un unico controricorso.

Entrambele parti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1748, 2697 c.c. e 116 c.p.c., per averela Corte d’appello negato il diritto dell’ex agente alle provvigioninonostante queste risultassero dai tabulati predisposti dallesocietà con valore confessorio e di ricognizione di debito.1.1.

Il motivo è inammissibile per più profili.Anzitutto, perché non si confronta con la ratio decidendiN udmeerlola re gistro generale 10851/2023Numero sezionale 1718/2026sentenza impugnata che ha analizzato i citati documNuemnertoi di era ccolta generale 17276/2026ritenuto gli stessi riferiti a “provvigioni potenziali”, chDeat a pubblicazione 01/06/2026sarebbero maturate se tutti gli affari fossero andati a buon fine.Inoltre, perché la censura investe la valutazione del materialeprobatorio in una ipotesi di doppia conforme, di cui all’art. 348ter c.p.c., ora art. 360, comma 4 c.p.c.1.2.

Il motivo è infondato quanto alla dedotta violazione dell’art.2697 c.c. poiché la Corte di merito non ha invertito gli oneri diprova ma ha correttamente addossato all’agente l’onere diprovare i fatti costitutivi del diritto al conseguimento delleprovvigioni ed ha ritenuto lo stesso non assolto.Parimenti infondata è la censura di violazione dell’art. 116c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questaCorte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), cheil giudice valuti una prova legale secondo prudenteapprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabilecome prova legale.

Nessuna di queste situazioni è rappresentatanel motivo di ricorso in esame ove è unicamente einammissibilmente dedotto che il giudice ha male esercitato ilsuo prudente apprezzamento delle prove.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 1748 e 2697 c.c.Il ricorrente censura la seguente statuizione dei giudici diappello: “Non sarebbe convincente l’affermazione secondo cuile preponenti non avrebbero potuto applicare gli storni dalfatturato senza provare i fatti costitutivi della pretesarestitutoria” poiché “Cicognani ha regolarmente ricevuto dallepreponenti gli estratti conto provvigionali” e “se avesse notatodelle incongruenze idonee a portare a differenze in suo favore,si presume che l’odierno appellante le avNruembebroe re gistro generale 10851/2023Numero sezionale 1718/2026tempestivamente rilevate, cosa di cui non v’è traccia agNlui maertot di”i r;a ccolta generale 17276/2026assume che non avrebbe potuto censurare quegli estratti contDoat a pubblicazione 01/06/2026provvigionali poiché da essi risultavano le provvigionirivendicate con la domanda riconvenzionale.2.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perchénon illustra le ragioni di contrarietà della statuizione riportataalle norme di diritto invocate.

Questa Corte ha statuito che, intema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi,sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., imponeal ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, cheè tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare - conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass., Sez.

U., n. 23745 del 2020).2.2.

Il motivo è, inoltre, inammissibile perché censura lavalutazione del materiale probatorio come eseguita dai giudicidi merito che hanno rinvenuto, nei documenti di cui discute,l’indicazione delle provvigioni potenziali e degli storni edappurato come nessuna contestazione sulla esattezza dei dati,anche riferiti agli storni, fosse stata mossa dall’ex agente.3.

Le considerazione esposte conducono al rigetto del ricorso.4.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.5.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuaNleum pereo rre gistro generale 10851/2023Numero sezionale 1718/2026il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, Ncuommerom di ara ccolta generale 17276/20261 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 dDealt a pubblicazione 01/06/20262020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A2026PAVANELLO;1718- controricorrenti –avverso la sentenza n. 723/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 08/11/2022 R.G.N. 302/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10851/2023Numero sezionale 1718/20261. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza dDait a pubblicazione 01/06/2026primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore delle ex preponenti, [OSCURATO:SOCIETA] e Arcas.r.l., della indennità sostitutiva del preavviso e condannato ledue società a versare all’ex agente l’indennità di risoluzione delrapporto, rigettando le ulteriori domande relative al pagamentodi importi provvigionali.La Corte territoriale ha ritenuto che la circostanza, appresadall’agente, per cui la società [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata daMorellato spa, promuoveva a prezzi più bassi articoli identici aquelli della [OSCURATO:SOCIETA], non integrasse una giusta causa direcesso (intervenuto nel maggio 2017), sia perché l’attività dellaCipiemme era nota all’agente fin dal 2015 e sia perché questinon aveva indicato quali effetti negativi sul proprio operatofossero derivati dall’attività della [OSCURATO:SOCIETA]2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi. Le società [OSCURATO:SOCIETA] eArca s.r.l. hanno resistito con un unico controricorso. Entrambele parti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1748, 2697 c.c. e 116 c.p.c., per averela Corte d’appello negato il diritto dell’ex agente alle provvigioninonostante queste risultassero dai tabulati predisposti dallesocietà con valore confessorio e di ricognizione di debito.1.1. Il motivo è inammissibile per più profili.Anzitutto, perché non si confronta con la ratio decidendiN udmeerlola re gistro generale 10851/2023Numero sezionale 1718/2026sentenza impugnata che ha analizzato i citati documNuemnertoi di era ccolta generale 17276/2026ritenuto gli stessi riferiti a “provvigioni potenziali”, chDeat a pubblicazione 01/06/2026sarebbero maturate se tutti gli affari fossero andati a buon fine.Inoltre, perché la censura investe la valutazione del materialeprobatorio in una ipotesi di doppia conforme, di cui all’art. 348ter c.p.c., ora art. 360, comma 4 c.p.c.1.2. Il motivo è infondato quanto alla dedotta violazione dell’art.2697 c.c. poiché la Corte di merito non ha invertito gli oneri diprova ma ha correttamente addossato all’agente l’onere diprovare i fatti costitutivi del diritto al conseguimento delleprovvigioni ed ha ritenuto lo stesso non assolto.Parimenti infondata è la censura di violazione dell’art. 116c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questaCorte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), cheil giudice valuti una prova legale secondo prudenteapprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabilecome prova legale. Nessuna di queste situazioni è rappresentatanel motivo di ricorso in esame ove è unicamente einammissibilmente dedotto che il giudice ha male esercitato ilsuo prudente apprezzamento delle prove.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 1748 e 2697 c.c.Il ricorrente censura la seguente statuizione dei giudici diappello: “Non sarebbe convincente l’affermazione secondo cuile preponenti non avrebbero potuto applicare gli storni dalfatturato senza provare i fatti costitutivi della pretesarestitutoria” poiché “Cicognani ha regolarmente ricevuto dallepreponenti gli estratti conto provvigionali” e “se avesse notatodelle incongruenze idonee a portare a differenze in suo favore,si presume che l’odierno appellante le avNruembebroe re gistro generale 10851/2023Numero sezionale 1718/2026tempestivamente rilevate, cosa di cui non v’è traccia agNlui maertot di”i r;a ccolta generale 17276/2026assume che non avrebbe potuto censurare quegli estratti contDoat a pubblicazione 01/06/2026provvigionali poiché da essi risultavano le provvigionirivendicate con la domanda riconvenzionale.2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perchénon illustra le ragioni di contrarietà della statuizione riportataalle norme di diritto invocate. Questa Corte ha statuito che, intema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi,sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., imponeal ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, cheè tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare - conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass., Sez. U., n. 23745 del 2020).2.2. Il motivo è, inoltre, inammissibile perché censura lavalutazione del materiale probatorio come eseguita dai giudicidi merito che hanno rinvenuto, nei documenti di cui discute,l’indicazione delle provvigioni potenziali e degli storni edappurato come nessuna contestazione sulla esattezza dei dati,anche riferiti agli storni, fosse stata mossa dall’ex agente.3. Le considerazione esposte conducono al rigetto del ricorso.4. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.5. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuaNleum pereo rre gistro generale 10851/2023Numero sezionale 1718/2026il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, Ncuommerom di ara ccolta generale 17276/20261 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 dDealt a pubblicazione 01/06/20262020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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