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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 12775/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 20474-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FACTORING, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (d’ora in avanti anche solo “MPS [OSCURATO:PERSONA]”), con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimato – contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimat a - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze , depositata in data 7.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza n. 75/2020 del Tribunale di Prato del 29 dicembre 2020 che aveva dichiarato il fallimento della società su istanza di [OSCURATO:SOCIETA], deducendo come motivi di impugnazione (i) la violazione degli artt. 77, 100 e 182 c.p.c.; (ii) l’incompetenza territoriale del Tribunale di Prato; (iii) la mancanza di esigibilità, certezza e liquidità del credito fatto valere in giudizio per ricollocazione sul mercato del bene in leasing, in violazione dell’art. 1, comma 139, l. n. 124/2017; (iv) la inesistenza del credito fatto valere in giudizio in ragione del reale valore di mercato dell’[OSCURATO:PERSONA] oggetto del contratto di leasing; (v) l’insussistenza dello stato di insolvenza.

2. Nella contumacia del [OSCURATO:PERSONA] e del creditore istante [OSCURATO:SOCIETA] e con la sola costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del primo motivo di reclamo e ritenendo assorbiti i restanti, ha accolto l’impugnazione così proposta ai sensi dell’art. 18 l. fall., e ha revocato la sentenza di fallimento n. 75/20 del Tribunale di Prato.

3. La Corte di merito ha in primo luogoricordato che: (a) in data 24.12.2019 [OSCURATO:SOCIETA], agendo quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto al Tribunale di Prato di dichiarare il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], facendo valere un credito di euro 593.820,08, riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] dal decreto ingiuntivo n. 948/2018 emesso dal Tribunale di Siena per canoni insoluti ed interessi di mora derivanti dal contratto di leasing n. 1158334, concluso in data 13.6.2007, avente ad oggetto l’[OSCURATO:PERSONA] sito in Carrara; (b) si era tuttavia costituita nel giudizio prefallimentare [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo l’assenza di valida procura conferita a [OSCURATO:SOCIETA] per rappresentare ex art. 77 c.p.c. il creditore [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], tale non potendo essere considerata la procura a rogito del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], versata in atti, in ragione dell’assenza del nominativo di [OSCURATO:SOCIETA]. tra i clienti per i quali era stato conferito mandato da [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA]; (c) l’eccezione era stata accolta dal Tribunale, che, con provvedimento datato 16.9.2020, depositato in data 15.10.2020, aveva fissato un termine sino al 25 ottobre 2020 per il deposito della procura di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA] ad agire nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con la necessità di specificare da parte della società istante il fallimento il nominativo del legale rappresentante ovvero del soggetto autorizzato a conferire il potere di rappresentanza processuale; (d) con nota del 22.10.2020 [OSCURATO:SOCIETA] depositava una serie di documenti volti a sanare il difetto di rappresentanza e, più in particolare, la procura speciale a rogito [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di attribuzione al dott. [OSCURATO:PERSONA] dei poteri di rappresentanza e firma, in nomee per conto della [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], nonché attestazione del ruolo ricoperto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], e cioè responsabile di direzione con funzioni crediti con livello procura C1, datata 17.6.2019 e con scadenza 16.6.2020, nonché dichiarazione datata 21.10.2020 del dott. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la conferma del mandato a [OSCURATO:SOCIETA], in relazione al contratto di leasing oggetto di causa; (e) in data 22.10.2020 interveniva in giudizio, poi, con “comparsa di intervento volontario”, la società [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], atto nel quale quest’ultima dichiarava di ratificare integralmente l’operato, sostanziale e processuale, della [OSCURATO:SOCIETA] che “aveva già espressamente agito in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA]“; (f) [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] allegava altresì alla comparsa di intervento volontario la procura speciale a rogito [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quella cioè di attribuzione al dott. [OSCURATO:PERSONA] dei poteri di rappresentanza e di firma, nonché procura alle liti a firma di quest’ultimo conferita all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e chiedeva di dichiarare il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].; ( g) il Tribunale di Prato, accogliendo le ulteriori eccezioni sollevate da [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine al già rilevato difetto di legittimazione della parte istante il fallimento, con provvedimento datato 13.11.2020, depositato in data 24.11.2020, e in accoglimento del rilievo secondo cui la procura a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 8 maggio 2019 avesse validità fino al 16 giugno 2020, concedeva ulteriore termine sino al 7 dicembre 2020, sempre ai sensi dell’art. 182 c.p.c., “per la produzione in giudizio della procura alle liti rilasciata da soggetto munito di autorizzazione in nome eper conto della società intervenuta”; (h) in data 2.12.2020 [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] produceva dunque nel giudizio prefallimentare: (1) la proroga del potere di firma di [OSCURATO:PERSONA] con scadenza al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; (2) una nuova procura alle liti conferita da [OSCURATO:PERSONA] all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al giudizio prefallimentare in corso, “con ratifica integrale dell’operato, sostanziale e processuale, di [OSCURATO:SOCIETA]”; (3) dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto la conferma a [OSCURATO:SOCIETA] del mandato, in relazione al contratto di leasing oggetto di causa; (f) quest’ultima documentazione veniva dunque ritenuta idonea dal Tribunale di Prato a sanare la costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha dunque osservato che: (i) le doglianze proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al primo motivo di reclamo, erano fondate, in quanto se era pur vero che il difetto di rappresentanza processuale può essere rilevato dal giudice in ogni stato e grado del giudizio ed il giudice è tenuto a procurare la sanatoria degli atti processuali nulli con l’assegnazione di un termine per la produzione della documentazione necessaria, tuttavia tale potere/dovere incontra un limite sotteso all’applicazione del principio dispositivo, dovendosi infatti ricordare che se il rilievo del vizio di rappresentanza processuale di una parte (che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio) non è officioso, ma viene sollevato dall’altra parte del giudizio, allora sorge immediatamente per il rappresentato ovvero per il suo falsus procuratorl’onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo; (ii) conseguentemente [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto immediatamente produrre tutta la documentazione idonea a sanare il vizio di rappresentanza eccepito da controparte, con la prima difesa, anche prima del provvedimento del Tribunale emesso ai sensi dell’art. 182 c.p.c.; (iii) peraltro il termine che il giudice assegna per la regolarizzazione degli atti, una volta verificato il difetto di rappresentanza ex art. 77 c.p.c. in capo a parte attrice, integra certamente un termine perentorio, in quanto così espressamente qualificato dalla stessa norma di legge; (iv) nel caso di specie nel predetto termine perentorio del 25.10.2020 non era stata infatti depositata alcuna documentazione idonea a sanare il vizio di rappresentanza della parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa, né a consentire un valido intervento in causa della parte titolare del credito [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la inidoneità della documentazione depositata in data 22.10.2020 era stata accertata dallo stesso Collegio fallimentare con il successivo provvedimento depositato in data 24.11.2020; (v) con quest’ultimo provvedimento il Tribunale non avrebbe potuto dunque assegnare ex art.182 cpc un nuovo termine per la sanatoria, essendosi “cristalizzato” il vizio processuale e maturata la relativa decadenza in capo al falsus procurator [OSCURATO:SOCIETA]; (vi) neanche poteva ritenersi legittima l’assegnazione di un nuovo termine ex art. 182 cpc in quanto rivolta non a [OSCURATO:SOCIETA] ma aMONTE dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], una volta considerata l’irritualità del suo intervento nella stessa causa che proprio detta parte sostanziale aveva già promosso, sebbene attraverso la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]; (vii) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e conformemente invece ai rilievi della reclamante, l’atto di costituzione in giudizio di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere correttamente qualificato non già come atto di intervento autonomo ex art.105 cpc, quanto piuttosto come atto difensivo con il quale la parte sostanziale del rapporto contrattuale aveva tentato invano di ratificare l’operato del falsus procurator, in quanto [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto invero con la sua comparsa di intervento il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base dell’unico credito nascente dal decreto ingiuntivo n. 948/2018 del Tribunale di Siena, credito che già [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], aveva posto a base dell’unica istanza di fallimento presentato ex art. 6 l. fall. in data 24.12.2019 avverso [OSCURATO:SOCIETA].; (viii) l’atto di “intervento” in causa della stessa parte sostanziale- che avev a già avviato il processo mediante il falsus procurator- non poteva dunque essere utilizzato come espediente per superare la perentorietà del termine già concesso dal Tribunale, ai sensi dell’art. 182 cpc e scadente in data 25.10.2020, e ciò perché non si trattava di un atto difensivo di un soggetto diverso dalla parte ricorrente, ma piuttosto del tentativo della parte creditrice di ratificare l’operato del falsus procuratore dunque di validare ex post l’istanza di fallimento avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] in data 24.12.2019; (ix) in conclusione il Collegio fallimentare non avrebbe potutoconcedere un ulteriore termine a [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] per sanare il suo atto di intervento in causa, in quanto anche la valida costituzione spontanea del rappresentato per ratificare l’operato del falsus procurator avrebbe dovuto avvenire nel termine perentorio assegnato dal giudice ex art. 182 cpc per sanare il rilevato difetto di rappresentanza della parte che aveva iniziato il processo; (x) mancando in tal modo una valida domanda di fallimento ex art. 6 l. fall., idonea ad incardinare il processo prefallimentare, la maturata nullità processuale investiva tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di fallimento che dunque doveva essere revocata.

2. La sentenza, pubblicata il 7.7.2021 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e Jiulietspa, intimati, non hanno svolto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 16 bis, 11 comma octies, del d.l. n. 179/2012, come modificato dal D.L. 83/2015, convertito nella l. n. 132/2015, sul rilievo la Corte territoriale avrebbe disatteso il principio di sinteticità degli atti stabilitadalla norma sopra indicata, avendo disatteso la relativa censura sollevata nel giudizio di reclamo in riferimento al reclamo –ritenuto invece valido dai giudici di seconda istanza –composto di ben 89 pagine, in spregio dunque alle raccomandazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 17698/2014.2.

Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 77 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato sul profilo della ritenuta non sussistenza del presupposto processuale della legittimazione ad agire in capo a [OSCURATO:SOCIETA] in quanto, con nota di deposito del 25 ottobre 2020, aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa idonea a smentire il difetto di rappresentanza sollevato nei suoi confronti,per essere stataprovata la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 77 c.p.c., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], qualeera già in virtù della procura del 21 maggio 2018 a rogito del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Si evidenzia ancora che la mera assenza della posizione di [OSCURATO:SOCIETA]. all’interno dell’elenco allegato alla procura notarile del 21 maggio 2018 non equivaleva per ciò solo a dimostrare la carenza di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] ad agire, laddove si fosse considerato che siffatta posizione era stata collocata tra le altre oggetto di mandato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] successivamente al 21 maggio 2018, come era stato confermato dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la conferma del mandato a suo tempo conferito aJiuliet spa in relazione al contratto di leasing oggetto di causa.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione ed erronea applicazione dell’art. 182 c.p.c., sul rilievo che non sarebbe condivisibile l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale in merito all’esercizio dei poteri di sanatoria attribuiti al giudice proprio dall’art. 182 c.p.c., 2 comma, c.p.c., in presenza di eccezione sollevata sul punto dalla controparte processuale. 3.1 Ricorda infatti la ricorrente che la Corte di appello, richiamando una serie di precedenti di legittimità, avrebbe evocato un automatismo volto a paralizzare i poteri processuali conferiti al giudice dall’art. 182, 2 comma, c.p.c., in caso di eccezionedi parte circa l’altrui difetto di legittimazione.

Secondo la ricorrente, simile interpretazione restrittiva non troverebbe alcun riferimento nella lettera della norma di cui all’art. 182, 2 comma, c.p.c., e che la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata sembrerebbe contrariaalla soluzione prospettata dalla Corte fiorentina, e cioè nel senso che possa essere assegnato il termine ex art. 182 c.p.c. in caso di eccezione di parte. 3.2 Si evidenzia ancora che comunque si sarebbe attivata autonomamente per sanare l’eccepito vizio di difetto di rappresentanza attraverso le note depositate in data 24 febbraio 2020, ciò peraltro non precludendo la possibilità che il giudice concedesse, comunque, un termine per sanare ex tuncil vizio ai sensi dell’art. 182 c.p.c. 3.3 Osserva la ricorrente che, oltre al deposito della documentazione integrativa sopra richiamata, con nota del 22 ottobre 2020 [OSCURATO:SOCIETA] aveva prodotto, entro il termine del 25 ottobre 2020, l’ulteriore documentazione integrativa atta a smentire il difetto di rappresentanza sollevato nei propri confronti. 3.4 Si evidenzia da ultimo che non corrispondeva al vero la circostanza secondo cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse privo dei poteri di firma, tanto nell’integrare il difetto di rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA] dapprima, quanto nel far costituire la parte autonomamente dopo, giacchè lo stesso era stato sempre a tal fine legittimato dallo specifico attestato di ruolo decorrente dal 11.6.2018 e rinnovato, di volta in volta, alla scadenza.

Sarebbe dunque evidente – sempre secondo la società ricorrente – che, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed anche successivamente, nel tempo e senza soluzione di continuità, il dott. [OSCURATO:PERSONA] avesse sempre mantenuto il ruolo di cui all’attestato attribuitogli da [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA].

4. Il quarto mezzo denuncia infine la violazione e falsa applicazione dell’art.105 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere l’intervento volontario ed autonomo ex art. 105 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] invalido, mentre tale intervento sarebbe stato al contrario valido ed efficace, potendo lo stesso essere esplicato in ogni momento, sino alla precisazione delle conclusioni, senza il consenso del giudice e delle parti, dal titolare del diritto oggetto di controversia ex art. 105, 2 comma, c.p.c. 4.1 Ritiene il Collegio che le questioni dedotte dalla ricorrente nei motivi di ricorso qui in esame meritano un approfondimento nella discussione in pubblica udienza, anche in relazione al preliminare profilo della natura del giudizio prefallimentare e alla sua adattabilità all’istituto di cui all’art. 182 c.p.c., con particolare riferimento alle scansioni temporali di rilievo e sanatoria dei vizi processuali contemplati nella norma da ultimo menzionata (per l’applicabilità dell’art. 182

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 20474-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FACTORING, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (d’ora in avanti anche solo “MPS [OSCURATO:PERSONA]”), con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimato – contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimat a - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze , depositata in data 7.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza n. 75/2020 del Tribunale di Prato del 29 dicembre 2020 che aveva dichiarato il fallimento della società su istanza di [OSCURATO:SOCIETA], deducendo come motivi di impugnazione (i) la violazione degli artt. 77, 100 e 182 c.p.c.; (ii) l’incompetenza territoriale del Tribunale di Prato; (iii) la mancanza di esigibilità, certezza e liquidità del credito fatto valere in giudizio per ricollocazione sul mercato del bene in leasing, in violazione dell’art. 1, comma 139, l. n. 124/2017; (iv) la inesistenza del credito fatto valere in giudizio in ragione del reale valore di mercato dell’[OSCURATO:PERSONA] oggetto del contratto di leasing; (v) l’insussistenza dello stato di insolvenza. 2. Nella contumacia del [OSCURATO:PERSONA] e del creditore istante [OSCURATO:SOCIETA] e con la sola costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del primo motivo di reclamo e ritenendo assorbiti i restanti, ha accolto l’impugnazione così proposta ai sensi dell’art. 18 l. fall., e ha revocato la sentenza di fallimento n. 75/20 del Tribunale di Prato. 3. La Corte di merito ha in primo luogoricordato che: (a) in data 24.12.2019 [OSCURATO:SOCIETA], agendo quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto al Tribunale di Prato di dichiarare il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], facendo valere un credito di euro 593.820,08, riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] dal decreto ingiuntivo n. 948/2018 emesso dal Tribunale di Siena per canoni insoluti ed interessi di mora derivanti dal contratto di leasing n. 1158334, concluso in data 13.6.2007, avente ad oggetto l’[OSCURATO:PERSONA] sito in Carrara; (b) si era tuttavia costituita nel giudizio prefallimentare [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo l’assenza di valida procura conferita a [OSCURATO:SOCIETA] per rappresentare ex art. 77 c.p.c. il creditore [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], tale non potendo essere considerata la procura a rogito del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], versata in atti, in ragione dell’assenza del nominativo di [OSCURATO:SOCIETA]. tra i clienti per i quali era stato conferito mandato da [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA]; (c) l’eccezione era stata accolta dal Tribunale, che, con provvedimento datato 16.9.2020, depositato in data 15.10.2020, aveva fissato un termine sino al 25 ottobre 2020 per il deposito della procura di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA] ad agire nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con la necessità di specificare da parte della società istante il fallimento il nominativo del legale rappresentante ovvero del soggetto autorizzato a conferire il potere di rappresentanza processuale; (d) con nota del 22.10.2020 [OSCURATO:SOCIETA] depositava una serie di documenti volti a sanare il difetto di rappresentanza e, più in particolare, la procura speciale a rogito [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di attribuzione al dott. [OSCURATO:PERSONA] dei poteri di rappresentanza e firma, in nomee per conto della [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], nonché attestazione del ruolo ricoperto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], e cioè responsabile di direzione con funzioni crediti con livello procura C1, datata 17.6.2019 e con scadenza 16.6.2020, nonché dichiarazione datata 21.10.2020 del dott. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la conferma del mandato a [OSCURATO:SOCIETA], in relazione al contratto di leasing oggetto di causa; (e) in data 22.10.2020 interveniva in giudizio, poi, con “comparsa di intervento volontario”, la società [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], atto nel quale quest’ultima dichiarava di ratificare integralmente l’operato, sostanziale e processuale, della [OSCURATO:SOCIETA] che “aveva già espressamente agito in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA]“; (f) [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] allegava altresì alla comparsa di intervento volontario la procura speciale a rogito [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quella cioè di attribuzione al dott. [OSCURATO:PERSONA] dei poteri di rappresentanza e di firma, nonché procura alle liti a firma di quest’ultimo conferita all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e chiedeva di dichiarare il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].; ( g) il Tribunale di Prato, accogliendo le ulteriori eccezioni sollevate da [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine al già rilevato difetto di legittimazione della parte istante il fallimento, con provvedimento datato 13.11.2020, depositato in data 24.11.2020, e in accoglimento del rilievo secondo cui la procura a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 8 maggio 2019 avesse validità fino al 16 giugno 2020, concedeva ulteriore termine sino al 7 dicembre 2020, sempre ai sensi dell’art. 182 c.p.c., “per la produzione in giudizio della procura alle liti rilasciata da soggetto munito di autorizzazione in nome eper conto della società intervenuta”; (h) in data 2.12.2020 [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] produceva dunque nel giudizio prefallimentare: (1) la proroga del potere di firma di [OSCURATO:PERSONA] con scadenza al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; (2) una nuova procura alle liti conferita da [OSCURATO:PERSONA] all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al giudizio prefallimentare in corso, “con ratifica integrale dell’operato, sostanziale e processuale, di [OSCURATO:SOCIETA]”; (3) dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto la conferma a [OSCURATO:SOCIETA] del mandato, in relazione al contratto di leasing oggetto di causa; (f) quest’ultima documentazione veniva dunque ritenuta idonea dal Tribunale di Prato a sanare la costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha dunque osservato che: (i) le doglianze proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al primo motivo di reclamo, erano fondate, in quanto se era pur vero che il difetto di rappresentanza processuale può essere rilevato dal giudice in ogni stato e grado del giudizio ed il giudice è tenuto a procurare la sanatoria degli atti processuali nulli con l’assegnazione di un termine per la produzione della documentazione necessaria, tuttavia tale potere/dovere incontra un limite sotteso all’applicazione del principio dispositivo, dovendosi infatti ricordare che se il rilievo del vizio di rappresentanza processuale di una parte (che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio) non è officioso, ma viene sollevato dall’altra parte del giudizio, allora sorge immediatamente per il rappresentato ovvero per il suo falsus procuratorl’onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo; (ii) conseguentemente [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto immediatamente produrre tutta la documentazione idonea a sanare il vizio di rappresentanza eccepito da controparte, con la prima difesa, anche prima del provvedimento del Tribunale emesso ai sensi dell’art. 182 c.p.c.; (iii) peraltro il termine che il giudice assegna per la regolarizzazione degli atti, una volta verificato il difetto di rappresentanza ex art. 77 c.p.c. in capo a parte attrice, integra certamente un termine perentorio, in quanto così espressamente qualificato dalla stessa norma di legge; (iv) nel caso di specie nel predetto termine perentorio del 25.10.2020 non era stata infatti depositata alcuna documentazione idonea a sanare il vizio di rappresentanza della parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa, né a consentire un valido intervento in causa della parte titolare del credito [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la inidoneità della documentazione depositata in data 22.10.2020 era stata accertata dallo stesso Collegio fallimentare con il successivo provvedimento depositato in data 24.11.2020; (v) con quest’ultimo provvedimento il Tribunale non avrebbe potuto dunque assegnare ex art.182 cpc un nuovo termine per la sanatoria, essendosi “cristalizzato” il vizio processuale e maturata la relativa decadenza in capo al falsus procurator [OSCURATO:SOCIETA]; (vi) neanche poteva ritenersi legittima l’assegnazione di un nuovo termine ex art. 182 cpc in quanto rivolta non a [OSCURATO:SOCIETA] ma aMONTE dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], una volta considerata l’irritualità del suo intervento nella stessa causa che proprio detta parte sostanziale aveva già promosso, sebbene attraverso la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]; (vii) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e conformemente invece ai rilievi della reclamante, l’atto di costituzione in giudizio di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere correttamente qualificato non già come atto di intervento autonomo ex art.105 cpc, quanto piuttosto come atto difensivo con il quale la parte sostanziale del rapporto contrattuale aveva tentato invano di ratificare l’operato del falsus procurator, in quanto [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto invero con la sua comparsa di intervento il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base dell’unico credito nascente dal decreto ingiuntivo n. 948/2018 del Tribunale di Siena, credito che già [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], aveva posto a base dell’unica istanza di fallimento presentato ex art. 6 l. fall. in data 24.12.2019 avverso [OSCURATO:SOCIETA].; (viii) l’atto di “intervento” in causa della stessa parte sostanziale- che avev a già avviato il processo mediante il falsus procurator- non poteva dunque essere utilizzato come espediente per superare la perentorietà del termine già concesso dal Tribunale, ai sensi dell’art. 182 cpc e scadente in data 25.10.2020, e ciò perché non si trattava di un atto difensivo di un soggetto diverso dalla parte ricorrente, ma piuttosto del tentativo della parte creditrice di ratificare l’operato del falsus procuratore dunque di validare ex post l’istanza di fallimento avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] in data 24.12.2019; (ix) in conclusione il Collegio fallimentare non avrebbe potutoconcedere un ulteriore termine a [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] per sanare il suo atto di intervento in causa, in quanto anche la valida costituzione spontanea del rappresentato per ratificare l’operato del falsus procurator avrebbe dovuto avvenire nel termine perentorio assegnato dal giudice ex art. 182 cpc per sanare il rilevato difetto di rappresentanza della parte che aveva iniziato il processo; (x) mancando in tal modo una valida domanda di fallimento ex art. 6 l. fall., idonea ad incardinare il processo prefallimentare, la maturata nullità processuale investiva tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di fallimento che dunque doveva essere revocata. 2. La sentenza, pubblicata il 7.7.2021 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e Jiulietspa, intimati, non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 16 bis, 11 comma octies, del d.l. n. 179/2012, come modificato dal D.L. 83/2015, convertito nella l. n. 132/2015, sul rilievo la Corte territoriale avrebbe disatteso il principio di sinteticità degli atti stabilitadalla norma sopra indicata, avendo disatteso la relativa censura sollevata nel giudizio di reclamo in riferimento al reclamo –ritenuto invece valido dai giudici di seconda istanza –composto di ben 89 pagine, in spregio dunque alle raccomandazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 17698/2014.2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 77 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato sul profilo della ritenuta non sussistenza del presupposto processuale della legittimazione ad agire in capo a [OSCURATO:SOCIETA] in quanto, con nota di deposito del 25 ottobre 2020, aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa idonea a smentire il difetto di rappresentanza sollevato nei suoi confronti,per essere stataprovata la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 77 c.p.c., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], qualeera già in virtù della procura del 21 maggio 2018 a rogito del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Si evidenzia ancora che la mera assenza della posizione di [OSCURATO:SOCIETA]. all’interno dell’elenco allegato alla procura notarile del 21 maggio 2018 non equivaleva per ciò solo a dimostrare la carenza di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] ad agire, laddove si fosse considerato che siffatta posizione era stata collocata tra le altre oggetto di mandato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] successivamente al 21 maggio 2018, come era stato confermato dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la conferma del mandato a suo tempo conferito aJiuliet spa in relazione al contratto di leasing oggetto di causa. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione ed erronea applicazione dell’art. 182 c.p.c., sul rilievo che non sarebbe condivisibile l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale in merito all’esercizio dei poteri di sanatoria attribuiti al giudice proprio dall’art. 182 c.p.c., 2 comma, c.p.c., in presenza di eccezione sollevata sul punto dalla controparte processuale. 3.1 Ricorda infatti la ricorrente che la Corte di appello, richiamando una serie di precedenti di legittimità, avrebbe evocato un automatismo volto a paralizzare i poteri processuali conferiti al giudice dall’art. 182, 2 comma, c.p.c., in caso di eccezionedi parte circa l’altrui difetto di legittimazione. Secondo la ricorrente, simile interpretazione restrittiva non troverebbe alcun riferimento nella lettera della norma di cui all’art. 182, 2 comma, c.p.c., e che la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata sembrerebbe contrariaalla soluzione prospettata dalla Corte fiorentina, e cioè nel senso che possa essere assegnato il termine ex art. 182 c.p.c. in caso di eccezione di parte. 3.2 Si evidenzia ancora che comunque si sarebbe attivata autonomamente per sanare l’eccepito vizio di difetto di rappresentanza attraverso le note depositate in data 24 febbraio 2020, ciò peraltro non precludendo la possibilità che il giudice concedesse, comunque, un termine per sanare ex tuncil vizio ai sensi dell’art. 182 c.p.c. 3.3 Osserva la ricorrente che, oltre al deposito della documentazione integrativa sopra richiamata, con nota del 22 ottobre 2020 [OSCURATO:SOCIETA] aveva prodotto, entro il termine del 25 ottobre 2020, l’ulteriore documentazione integrativa atta a smentire il difetto di rappresentanza sollevato nei propri confronti. 3.4 Si evidenzia da ultimo che non corrispondeva al vero la circostanza secondo cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse privo dei poteri di firma, tanto nell’integrare il difetto di rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA] dapprima, quanto nel far costituire la parte autonomamente dopo, giacchè lo stesso era stato sempre a tal fine legittimato dallo specifico attestato di ruolo decorrente dal 11.6.2018 e rinnovato, di volta in volta, alla scadenza. Sarebbe dunque evidente – sempre secondo la società ricorrente – che, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed anche successivamente, nel tempo e senza soluzione di continuità, il dott. [OSCURATO:PERSONA] avesse sempre mantenuto il ruolo di cui all’attestato attribuitogli da [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il quarto mezzo denuncia infine la violazione e falsa applicazione dell’art.105 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere l’intervento volontario ed autonomo ex art. 105 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA] invalido, mentre tale intervento sarebbe stato al contrario valido ed efficace, potendo lo stesso essere esplicato in ogni momento, sino alla precisazione delle conclusioni, senza il consenso del giudice e delle parti, dal titolare del diritto oggetto di controversia ex art. 105, 2 comma, c.p.c. 4.1 Ritiene il Collegio che le questioni dedotte dalla ricorrente nei motivi di ricorso qui in esame meritano un approfondimento nella discussione in pubblica udienza, anche in relazione al preliminare profilo della natura del giudizio prefallimentare e alla sua adattabilità all’istituto di cui all’art. 182 c.p.c., con particolare riferimento alle scansioni temporali di rilievo e sanatoria dei vizi processuali contemplati nella norma da ultimo menzionata (per l’applicabilità dell’art. 182
Sentenza Cassazione n. 12775/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris