CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49595/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'ingiustificato diniego del consenso del Pubblico Ministero alla richiesta di patteggiamento formulata dal ricorrente risulta generico in quanto privo di reale censura avendo sul punto la Corte di merito reso motivazione giuridicamente corretta circa la preclusione connessa al richiesto e celebrato giudizio abbreviato che impediva censure sul punto in sede di appello; rilevato che analogo limite incontrano le censure in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che non si confrontano con la corretta motivazione della Corte di merito che, condividendo il giudizio operato dal primo giudice, ha messo in risalto l'estrema gravità della condotta a giustificazione della determinazione della pena base in misura superiore al minimo e l'assenza di elementi positivi che giustificassero il riconoscimento delle richieste attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il