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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 34447/2026

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di CassazioneUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni BattistaBertolini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso riportandosi allarequisitoria in atti;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso e ne hachiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 24 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messinaha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Con decreto del 26 settembre 2025 il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la sospensione dell'esecuzione della pena, inprecedenza disposta nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], ed ha emesso a suo caricoordine di carcerazione.2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] percensurare i provvedimento indicati è stato dichiarato inammissibile dalla SettimaSezione penale di questa Corte con ordinanza n. 6681 del 12 febbraio 2026,depositata il 18 febbraio 2026.

A sostegno dell’ordinanza si è argomentato nelsenso che: se ad essere impugnato fosse stato il rigetto da parte del Tribunale diSorveglianza di Messina dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, lostesso avrebbe potuto essere censurato nel merito giacché regolarmente notificatoal ricorrente; se, invece, ad essere impugnato fosse stato l’ordine di carcerazioneemesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ad esso cisi sarebbe dovuti opporre non con il ricorso per cassazione, ma con l’incidente diesecuzione.3.

Avverso la menzionata ordinanza della Settima Sezione penale di questaCorte ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensoree procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito, con un unico motivo,i plurimi errori percettivi in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità nella letturadegli atti interni al giudizio, con conseguente incidenza decisiva sulla declaratoriadi inammissibilità.3.1.

Ha, anzitutto, dedotto che l'ordinanza impugnata aveva erroneamenteritenuto tempestivamente notificato il provvedimento del Tribunale di sorveglianzadi Messina: intercorrendo soltanto due giorni tra il rigetto dell'istanza diaffidamento in prova al servizio sociale (in data 24 settembre 2025) e l'ordine dicarcerazione (in data 26 settembre 2025), sarebbe stato impossibile che ilcondannato avesse acquisito la conoscenza legale del provvedimento e fosse statonelle condizione di predisporne l’impugnazione.

Ha soggiunto che, in ogni caso,dalla documentazione in atti sarebbe emerso che la notifica dell'ordinanza adottatadal Tribunale di sorveglianza di Messina sarebbe stata eseguita soltanto il 30settembre 2025, ossia, dopo il deposito del ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena, sicché laCorte avrebbe dato conto dell’esistenza di un dato processuale in realtàinsussistente.2.2.

Ha, poi, lamentato che l’ordinanza medesima aveva erroneamenteindividuato nel Tribunale di sorveglianza di Messina l'autorità che aveva dispostola revoca della sospensione dell'esecuzione della pena, mentre tale provvedimentoera stato adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsalail 26 settembre 2025.

Tale erronea attribuzione avrebbe condizionato l'interaimpostazione della pronuncia di inammissibilità, in quanto avrebbe indotto la Cortea ritenere che il ricorso per cassazione fosse stato proposto contro l'ordinanza delTribunale di sorveglianza anziché contro il decreto del Pubblico ministero che avevadisposto il ripristino dell'ordine di carcerazione.2.3.

Ha, quindi, qualificato come errori di fatto le indicate inesatte percezioni,essendo, queste, il frutto di sviste attinenti a dati processuali oggettivi e decisivi:infatti, se non si fossero verificati, avrebbero condotto al riconoscimento dellanullità derivante dalla mancata tempestiva notificazione del provvedimentoincidente sulla libertà personale del condannato.

Donde, ha invocato la revocadell'ordinanza impugnata.3.

Con memoria depositata in Cancelleria il 15 luglio 2026, il difensore delricorrente ha articolato deduzioni volte a contrastare le conclusioni (diinammissibilità del ricorso) rassegnate per iscritto dal Procuratore generale.4.

La trattazione del ricorso ha avuto luogo in camera di consigliopartecipata, come da tempestiva richiesta del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che il ricorso straordinario dicui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche perla correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazioneemessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando taledecisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità delpregiudizio derivante dall'errore di fatto (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep.2017, Rv. 269789 - 01).Nel solco di tale autorevole indicazione la successiva giurisprudenza haprecisato che il ricorso straordinario per errore di fatto non è esperibile allorché ladecisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti adottati dallamagistratura di sorveglianza (Sez. 5, n. 375 del 18/09/2025, dep. 2026, Rv.289182 – 01; Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, Rv. 279530 - 01; Sez. 5, n. 25250del 14/07/2020, Rv. 279413 - 01): si è spiegato, infatti, che «le decisioni dellamagistratura di sorveglianza, a differenza dei provvedimenti emessi in sedeesecutiva che possono stabilizzare il giudicato, non incidono in alcun modo sullacondanna e sull'accertamento della responsabilità ma, pur presupponendo ilgiudicato, si risolvono in statuizioni che attengono ad alternative modalitàesecutive della pena» (Sez. 5, n. 375 del 18/09/2025, dep. 2026, in motivazione).Al lume di tali principi, dunque, il ricorso straordinario per errore di fattopresentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza della SettimaSezione di questa Corte n. 6681 del 12 febbraio 2026, che, per quanto risultadall’intestazione del provvedimento e dal contenuto della motivazione, ha decisoil ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 24 settembre 2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Messina, è inammissibile perché proposto fuori dai casiconsentiti.2.

Anche a voler prescindere dal rilevato profilo di inammissibilità, il ricorso è,comunque, manifestamente infondato.Va, infatti, osservato che l'errore percettivo segnalato, consistito nella svistain cui sarebbe incorso il giudice di legittimità nel ritenere che il provvedimento delTribunale di sorveglianza di Messina del 24 settembre 2025 fosse stato notificatoal condannato prima dell'adozione da parte del Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del decreto di revoca della sospensione dell'esecuzione dellapena e di ripristino dell’ordine di carcerazione, quand’anche effettivamenteverificatosi, sarebbe, comunque, privo di decisività, come, invece, richiesto per larilevabilità dell'errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 45384 del13/09/2018, Rv. 274125 – 03; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Rv. 239037).L'art. 656, comma 8, cod. proc. pen. dispone, infatti, che «salva l'ipotesiprevista dall'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309, qualora l'istanza [volta a ottenere la concessione di una delle misurealternative alla detenzione] non sia accolta, ovvero sia dichiarata inammissibile oimprocedibile, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto disospensione dell'esecuzione».

La norma, dunque, collega la revoca del decreto disospensione dell’esecuzione della pena non alla notificazione al condannato o alsuo difensore del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità o di rigettodell'istanza di concessione di misura alternativa, ma al mero fatto dell’adozionedel provvedimento.Ne consegue che, nell’ipotesi al vaglio, il Procuratore della Repubblica diMarsala, una volta ricevuta comunicazione del rigetto dell'istanza di affidamentoin prova al servizio sociale deliberato dal Tribunale di sorveglianza di Messina, eratenuto, per espresso comando legislativo, a procedere immediatamente allarevoca della sospensione dell'esecuzione della pena e al ripristino dell'ordine dicarcerazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza dover attendere lanotificazione del provvedimento all'interessato.Pertanto, anche qualora la Corte avesse errato nel ritenere che, alla data del26 settembre 2025, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza fosse stata notificataal ricorrente, tale circostanza non sarebbe stata tale da incidere sulla legittimitàdel provvedimento adottato dal pubblico ministero né, conseguentemente, sullacorrettezza della decisione assunta dalla Settima Sezione.3.

Né potrebbe attribuirsi carattere decisivo all'ulteriore errore percettivosegnalato dal ricorrente, consistito nell'avere la Corte di cassazione individuato ilprovvedimento impugnato, di revoca della sospensione dell'esecuzione della penae di ripristino dell’ordine di carcerazione, nell’ordinanza del Tribunale disorveglianza di Messina, piuttosto che nel decreto del Procuratore della [OSCURATO:PERSONA].Quand’anche ciò si fosse verificato, come rilevato nella stessa ordinanzaimpugnata, il provvedimento con il quale il Pubblico ministero aveva ordinato lacarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere contestato sollevando «unincidente di esecuzione davanti al Giudice dell’esecuzione» e non direttamente conil ricorso per cassazione.

Costituisce, infatti, pacifico approdo della giurisprudenzadi legittimità quello secondo cui i provvedimenti emessi dal pubblico ministeronella fase esecutiva, anche se incidenti sulla libertà del condannato, non avendocontenuto decisorio e attitudine a definire il rapporto processuale, non hannonatura giurisdizionale ma amministrativa, promanando da un organo le cui funzionisono eminentemente di carattere esecutivo e amministrativo, con la conseguenzache tali provvedimenti non sono suscettibili di autonoma e diretta impugnazionecon il ricorso per cassazione, mentre, per ottenere una pronuncia ablativa omodificativa, è esperibile lo specifico rimedio dell'incidente di esecuzione (Sez. 1,n. 4396 del 17/06/1999, Crea, Rv. 214236 - 01).4.

Le ragioni dianzi spiegate giustificano la dichiarazione di inammissibilità delricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di CassazioneUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni BattistaBertolini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso riportandosi allarequisitoria in atti;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso e ne hachiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 24 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messinaha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Con decreto del 26 settembre 2025 il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la sospensione dell'esecuzione della pena, inprecedenza disposta nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], ed ha emesso a suo caricoordine di carcerazione.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] percensurare i provvedimento indicati è stato dichiarato inammissibile dalla SettimaSezione penale di questa Corte con ordinanza n. 6681 del 12 febbraio 2026,depositata il 18 febbraio 2026. A sostegno dell’ordinanza si è argomentato nelsenso che: se ad essere impugnato fosse stato il rigetto da parte del Tribunale diSorveglianza di Messina dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, lostesso avrebbe potuto essere censurato nel merito giacché regolarmente notificatoal ricorrente; se, invece, ad essere impugnato fosse stato l’ordine di carcerazioneemesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ad esso cisi sarebbe dovuti opporre non con il ricorso per cassazione, ma con l’incidente diesecuzione.3. Avverso la menzionata ordinanza della Settima Sezione penale di questaCorte ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensoree procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito, con un unico motivo,i plurimi errori percettivi in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità nella letturadegli atti interni al giudizio, con conseguente incidenza decisiva sulla declaratoriadi inammissibilità.3.1. Ha, anzitutto, dedotto che l'ordinanza impugnata aveva erroneamenteritenuto tempestivamente notificato il provvedimento del Tribunale di sorveglianzadi Messina: intercorrendo soltanto due giorni tra il rigetto dell'istanza diaffidamento in prova al servizio sociale (in data 24 settembre 2025) e l'ordine dicarcerazione (in data 26 settembre 2025), sarebbe stato impossibile che ilcondannato avesse acquisito la conoscenza legale del provvedimento e fosse statonelle condizione di predisporne l’impugnazione. Ha soggiunto che, in ogni caso,dalla documentazione in atti sarebbe emerso che la notifica dell'ordinanza adottatadal Tribunale di sorveglianza di Messina sarebbe stata eseguita soltanto il 30settembre 2025, ossia, dopo il deposito del ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena, sicché laCorte avrebbe dato conto dell’esistenza di un dato processuale in realtàinsussistente.2.2. Ha, poi, lamentato che l’ordinanza medesima aveva erroneamenteindividuato nel Tribunale di sorveglianza di Messina l'autorità che aveva dispostola revoca della sospensione dell'esecuzione della pena, mentre tale provvedimentoera stato adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsalail 26 settembre 2025. Tale erronea attribuzione avrebbe condizionato l'interaimpostazione della pronuncia di inammissibilità, in quanto avrebbe indotto la Cortea ritenere che il ricorso per cassazione fosse stato proposto contro l'ordinanza delTribunale di sorveglianza anziché contro il decreto del Pubblico ministero che avevadisposto il ripristino dell'ordine di carcerazione.2.3. Ha, quindi, qualificato come errori di fatto le indicate inesatte percezioni,essendo, queste, il frutto di sviste attinenti a dati processuali oggettivi e decisivi:infatti, se non si fossero verificati, avrebbero condotto al riconoscimento dellanullità derivante dalla mancata tempestiva notificazione del provvedimentoincidente sulla libertà personale del condannato. Donde, ha invocato la revocadell'ordinanza impugnata.3. Con memoria depositata in Cancelleria il 15 luglio 2026, il difensore delricorrente ha articolato deduzioni volte a contrastare le conclusioni (diinammissibilità del ricorso) rassegnate per iscritto dal Procuratore generale.4. La trattazione del ricorso ha avuto luogo in camera di consigliopartecipata, come da tempestiva richiesta del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che il ricorso straordinario dicui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche perla correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazioneemessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando taledecisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità delpregiudizio derivante dall'errore di fatto (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep.2017, Rv. 269789 - 01).Nel solco di tale autorevole indicazione la successiva giurisprudenza haprecisato che il ricorso straordinario per errore di fatto non è esperibile allorché ladecisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti adottati dallamagistratura di sorveglianza (Sez. 5, n. 375 del 18/09/2025, dep. 2026, Rv.289182 – 01; Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, Rv. 279530 - 01; Sez. 5, n. 25250del 14/07/2020, Rv. 279413 - 01): si è spiegato, infatti, che «le decisioni dellamagistratura di sorveglianza, a differenza dei provvedimenti emessi in sedeesecutiva che possono stabilizzare il giudicato, non incidono in alcun modo sullacondanna e sull'accertamento della responsabilità ma, pur presupponendo ilgiudicato, si risolvono in statuizioni che attengono ad alternative modalitàesecutive della pena» (Sez. 5, n. 375 del 18/09/2025, dep. 2026, in motivazione).Al lume di tali principi, dunque, il ricorso straordinario per errore di fattopresentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza della SettimaSezione di questa Corte n. 6681 del 12 febbraio 2026, che, per quanto risultadall’intestazione del provvedimento e dal contenuto della motivazione, ha decisoil ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 24 settembre 2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Messina, è inammissibile perché proposto fuori dai casiconsentiti.2. Anche a voler prescindere dal rilevato profilo di inammissibilità, il ricorso è,comunque, manifestamente infondato.Va, infatti, osservato che l'errore percettivo segnalato, consistito nella svistain cui sarebbe incorso il giudice di legittimità nel ritenere che il provvedimento delTribunale di sorveglianza di Messina del 24 settembre 2025 fosse stato notificatoal condannato prima dell'adozione da parte del Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del decreto di revoca della sospensione dell'esecuzione dellapena e di ripristino dell’ordine di carcerazione, quand’anche effettivamenteverificatosi, sarebbe, comunque, privo di decisività, come, invece, richiesto per larilevabilità dell'errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 45384 del13/09/2018, Rv. 274125 – 03; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Rv. 239037).L'art. 656, comma 8, cod. proc. pen. dispone, infatti, che «salva l'ipotesiprevista dall'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309, qualora l'istanza [volta a ottenere la concessione di una delle misurealternative alla detenzione] non sia accolta, ovvero sia dichiarata inammissibile oimprocedibile, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto disospensione dell'esecuzione». La norma, dunque, collega la revoca del decreto disospensione dell’esecuzione della pena non alla notificazione al condannato o alsuo difensore del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità o di rigettodell'istanza di concessione di misura alternativa, ma al mero fatto dell’adozionedel provvedimento.Ne consegue che, nell’ipotesi al vaglio, il Procuratore della Repubblica diMarsala, una volta ricevuta comunicazione del rigetto dell'istanza di affidamentoin prova al servizio sociale deliberato dal Tribunale di sorveglianza di Messina, eratenuto, per espresso comando legislativo, a procedere immediatamente allarevoca della sospensione dell'esecuzione della pena e al ripristino dell'ordine dicarcerazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza dover attendere lanotificazione del provvedimento all'interessato.Pertanto, anche qualora la Corte avesse errato nel ritenere che, alla data del26 settembre 2025, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza fosse stata notificataal ricorrente, tale circostanza non sarebbe stata tale da incidere sulla legittimitàdel provvedimento adottato dal pubblico ministero né, conseguentemente, sullacorrettezza della decisione assunta dalla Settima Sezione.3. Né potrebbe attribuirsi carattere decisivo all'ulteriore errore percettivosegnalato dal ricorrente, consistito nell'avere la Corte di cassazione individuato ilprovvedimento impugnato, di revoca della sospensione dell'esecuzione della penae di ripristino dell’ordine di carcerazione, nell’ordinanza del Tribunale disorveglianza di Messina, piuttosto che nel decreto del Procuratore della [OSCURATO:PERSONA].Quand’anche ciò si fosse verificato, come rilevato nella stessa ordinanzaimpugnata, il provvedimento con il quale il Pubblico ministero aveva ordinato lacarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere contestato sollevando «unincidente di esecuzione davanti al Giudice dell’esecuzione» e non direttamente conil ricorso per cassazione. Costituisce, infatti, pacifico approdo della giurisprudenzadi legittimità quello secondo cui i provvedimenti emessi dal pubblico ministeronella fase esecutiva, anche se incidenti sulla libertà del condannato, non avendocontenuto decisorio e attitudine a definire il rapporto processuale, non hannonatura giurisdizionale ma amministrativa, promanando da un organo le cui funzionisono eminentemente di carattere esecutivo e amministrativo, con la conseguenzache tali provvedimenti non sono suscettibili di autonoma e diretta impugnazionecon il ricorso per cassazione, mentre, per ottenere una pronuncia ablativa omodificativa, è esperibile lo specifico rimedio dell'incidente di esecuzione (Sez. 1,n. 4396 del 17/06/1999, Crea, Rv. 214236 - 01).4. Le ragioni dianzi spiegate giustificano la dichiarazione di inammissibilità delricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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