CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04097/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11658/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC [OSCURATO:EMAIL]), come da procura speciale alla lite in calce al ricorso, ex legedomiciliatoin ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , ([OSCURATO:EMAIL]) come da procura speciale alla lite in calce al controricorso, ex legedomiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –resistente – Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista – (contratto di appalto) -Direttore dei lavori – Diligenza - Obblighi di vigilanza . CC 13 dicembre2023 Ric. n.11658/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, Palermo, - I ntimato - avverso la sentenza della Corte di appello di PALERMO n. 324 /202 2 pubblicata in data 28/02/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 202 3 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 324 /202 2 ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della società Hidrotec. Co., ha respintoil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato della sentenza di prime cure, con condanna dell’appellante a rifondere in favore degli appellatile spese del grado. 2. Per quanto ancora qui rileva, Francesc o [OSCURATO:PERSONA], odierno resistente, proprietario dell’ appartamento posto all’ultimo piano dell’immobile, convenn in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, sito a Palermo, la Hidrotec. Co. , impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione del tetto e il G eometra [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, affinché fossero condannati, ciascuno nell’ambito dei rispettivi profili di responsabilità,a risarcire in solido i danni subiti da l proprio appartamento, per avere ciascuno concorso, inviolazione, fra l’altro, dello specifico obbligo di diligenza impostodall’art. 1176 cod.civ. nel non causare e/o non impedire il percolamento delleacque meteoriche dal tetto. Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 400/2016 ha accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] condannato: - il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 30 a realizzare immediatamente gli interventi necessari a rimuovere le cause dei danni presenti nell’immobile dell’attore, al fine di evitare il perpetrarsi delle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura condominiale, attraverso l’esecuzione delle opere analiticamente indicate, dal CTU Arch. CC 13 dicembre2023 Ric. n.11658/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], nellerelazioni di consulenza tecnica redatte sia nel corso del procedimento di ATP sia nel giudizio di cognizione; - il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 30, la Hidrotek. C o . e il [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di progettista e direttore dei lavori), a risarcire, in solido tra loro, a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 16.906,50, oltre IVA, ed oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data del loro verificarsi (agosto 2007) alla data della sentenza, oltre gli interessi legali successivi al saldo; - il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 30 a risarcire all’attore [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 3.046,18, oltre IVA, per i danni subiti dall’attore successivamente alla data di deposito della relazione di ATP, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione di ATP (maggio 2009) alla data della sentenza, oltre gli interessi legali successivi fino al saldo. Tenuto conto della responsabilità solidale dei convenuti (art. 2055 c.c.) nella causazione dei danni subiti dall’attore, lo stesso Tribunale aveva rigettatola domanda di manleva avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] e la domanda di manleva avanzata dal Geom. [OSCURATO:PERSONA] e condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’attore e di quelle di CTU. In accoglimento della domanda in riconvenzione di risarcimento del danno,svolta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 30, il giudice di prime cure aveva infine condannato la Hidrotek. Co. e il Geom etra [OSCURATO:PERSONA] (inqualità di progettista e direttore dei lavori), a risarcire, in solido tra loro, in favore del [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 26.434,62 (oltre IVA), di cui € 4.800,00 per il costo della messa in sicurezza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione di ATP (maggio 2009) alla data della sentenza, oltre gli interessi legali successivi fino al saldo. 3.Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 324/2022 , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su duemotivi; ha CC 13 dicembre2023 Ric. n.11658/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; sebbene intimato il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 30, non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 1218, 1223, 1227, 1373, 1461,1453, 2056, 2049, 2230, 2236, 1176, 2055, 2697 c.c., art. 138 DPR 554/1999 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. ” ; in particolare, denuncia l’asserita erroneità della decisione della Corte d’appello che ha confermato la suacorresponsabilità per i danni occorsi all’immobile de quo. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 1218,1453, 1223, 1227, artt.1175 e 1375, 2055 c.c., in relazione all’art. 360comma 1 n.3 c.p.c.”; il ricorrente, lamenta l’asserito errore commesso la Corte di Appello nel non accogliere la sua richiesta diriduzione dei danni ex art. 1227 c.c. 3.I due motivi, come prospettati e sopra sint eti camente riassunti, che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente vincolo di connessione attenendo entrambi , sotto diversi aspetti, la critica alla ascritta corresponsabilitàal convenuto professionista , sono inammissibili sotto un triplice profilo. 3.1.In primo luogo, sono inammissibili in quanto gli asseriti errores iuris con riferimento agli artt. 1176 e 2697 c.c. e ai principi in tema di causalità e di riparto dell’onere probatorio , laddove si imputa al convenuto professionista di non ave r dimostrato di aver svolto diligentemente l’incarico svolto, sono volti, nella sostanza, ad una rivalutazione dei fatti, insistendo nelle censure già ampiamente ed esattamente esaminate dalla Corte d’appello palermitana, risolvendosi le stesse in un’inammissibile critica alla interpretazione delle risultanze CC 13 dicembre2023 Ric. n.11658/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi processuali esaminate e valutate dal giudice d’appello e in unaltrettanto inammissibile richiesta a questa Corte di esaminarlenuovamente. Nello specifico, il ricorrente insiste nel contestare le valutazioni compiute complessivamente dalla Corte d’appello sulle sue corresponsabilità nella vicenda in esame e omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 3.2. In secondo luogo, le violazioni di legge denunciate evocano riferimenti normativi che non scalfiscono la ritenuta e motivata esclusione della derivazione del danno dalle carenze ascritte alla responsabilità concorrente delprofessionista e, con essi, l’odierno ricorrente reitera la proposizione dei temi di merito, qual i l ’ iniziale situazione di degrado dell’immobile che avrebbe dovuto essere verificata in relazione alla violazione delle regole dell’arte edile, imputabili alla sola ditta appaltatrice e non al direttore dei lavori, dovute alle periodiche sospensioni dei lavori e alla definitiva interruzione dei medesimi. 3.3. Infine e p er le stesse ragioni, neppure coglie nel segno la censura con cui il ricorrente invoca, nuovamente, la riduzione de l risarcimento deidanni ex art. 1227 cod. civ.. Ebbene, la Corte di merito con motivazione piana e coerente ha dato conto di ciascun profilo in ordine al quale si è nuovamente doluto l’odierno ricorrente con il ricorso in esame (cfr. l’elenco dettagliato a pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); invero, la Corte d’appello alla luce del complesso delle risultanze istruttorie esaminate ha ritenuto che l’odierno ricorrente «non abbia correttamente vigilato sulla esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore. Inoltre,le intimazioni cui l’appellante fa cenno rivolte all’Impresa appaiono atti puramente formali (si vedano doc.ti nn. 14, 17, 19, 20, 21), inviati reiteratamente e senza alcun effetto CC 13 dicembre2023 Ric. n.11658/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi di sorta. Non sono state assunte, invece, le determinazioni necessarie nell’immediatezza, all’atto della prima interruzione, consistenti nell’informare la committente della concreta necessità di rimediare alla condotta dall’appaltatrice mediante la sostituzione con altra impresa, al fine di scongiurare i rischi di danni poi effettivamente verificatisi, anche in considerazione delle elusive risposte dell’Impr e sa » . Ha pertanto ribadito la responsabilità dell’odierno ricorrente sia per il danno aquiliano concausato assieme alla ditta appaltatrice al condomino [OSCURATO:PERSONA], odierno controricorrente e allo stesso [OSCURATO:PERSONA], intimato, sia per il danno contrattuale di cui si è reso responsabile concorrente. Conclusivamente ha osservato la Corte palermitana che attesa «la responsabilità concorrente dell’odierno appellante», concordemente con quanto deciso dal giudice di prime cure, ha rigettato anche le domande di manleva e di diminuzione e/o esclusione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c. ( v. pagg. 11 - 13 della sentenza impugnata). 4.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivoin favore della part e resistent e . Nulla per l’intimato [OSCURATO:PERSONA] che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore della partecontroricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui CC 13 dicembre2023 Ric. n.11658/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat