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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36547/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12794-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2966/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente impugnava degli estratti di ruolo correlati a 10 cartelle di pagamento; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso dell'Ufficio in quanto la parte contribuente ha fornito la prova di aver notificato all' Agenzia delle entrate - Riscossione la sentenza di primo grado con raccomandata ricevuta in data 23 maggio 2017 e da tale data decorre quindi il termine di sessanta giorni per proporre impugnazione ex art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 e poiché il ricorso è stato proposto a mezzo posta con raccomandata spedita in data 9 novembre 2017, ne deriva la tardività del gravame e l'inammissibilità dell'appello.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce.

Considerato che Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 285, 170 cod. proc. civ. e degli artt. 11, 12, 16, 38, 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l'erronea individuazione del termine decadenziale per la proposizione dell'appello, in quanto non è idonea a far decorrere Ric. 2021 n. 12794 sez.

MT - ud. 08-11-2022 -2- il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata presso la parte personalmente anziché al domicilio eletto presso il procuratore costituito. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo Così deciso ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12794-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2966/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava degli estratti di ruolo correlati a 10 cartelle di pagamento; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso dell'Ufficio in quanto la parte contribuente ha fornito la prova di aver notificato all' Agenzia delle entrate - Riscossione la sentenza di primo grado con raccomandata ricevuta in data 23 maggio 2017 e da tale data decorre quindi il termine di sessanta giorni per proporre impugnazione ex art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 e poiché il ricorso è stato proposto a mezzo posta con raccomandata spedita in data 9 novembre 2017, ne deriva la tardività del gravame e l'inammissibilità dell'appello. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce. Considerato che Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 285, 170 cod. proc. civ. e degli artt. 11, 12, 16, 38, 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l'erronea individuazione del termine decadenziale per la proposizione dell'appello, in quanto non è idonea a far decorrere Ric. 2021 n. 12794 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata presso la parte personalmente anziché al domicilio eletto presso il procuratore costituito. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo Così deciso ne
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