CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33964/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con ordinanza in data 21 gennaio2026, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativadell’affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 121 cpp e vizio di motivazionequanto alla memoria difensiva depositata e ai relativi allegati circa l’insussistenzadella guida in stato di ebrezza e della mancanza di qualsivoglia iscrizione dinotizia di reato in relazione ad attività di spaccio di stupefacenti.2.2. Vizio di motivazione con riferimento al travisamento della nota deiCarabinieri del 14 gennaio 2026 in ordine alla conflittualità esistente tra ilcondannato e la compagna con riferimento alle risultanze informative e perl’omessa attivazione dei poteri istruttori di ufficio.2.3. Violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla valutazione delprogetto di lavoro e alla ritenuta pericolosità sociale del condannato.3. In data 19 maggio 2026 è pervenuta una memoria con le conclusionidell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso.4. In data 18 giugno 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.5. In data 30 giugno 2026 è pervenuta una memoria con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Canobbio, ulterioremente illustrati gli argomenti esposti, esposto le ragioni inreplica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale e conclude insistendoper l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In tre distinti ma complementari motivi, poi ultriormente illustrati eapprofonditi nelle memorie depositate, la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, inrelazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della misuraalternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale quanto alla valutazioneeffettuata circa il rilievo da attribuire agli elementi negativi, alla conflittualitàesistente con la compagna, al progetto di lavoro e quanto la conclusione circa lapericolosità del ricorrente.Le doglianze sono infondate.2.1. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è laforma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede peri condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altreacquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevoleprognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa.Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimentoalle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reatocommesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedentipenali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nellacondotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dallestrutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livelloprognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia unadelle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievocostituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente laconcessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devonoessere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a caricodell'interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, alcontrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concretacirca l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmenteritenere che l'affidamento si riveli proficuo.Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali iprecedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizisociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamentoal contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna el'eventuale buona prospettiva risocializzante.Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nellavalutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dallatipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo alcomportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è statainflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano omeno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioniche rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativarichiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dalcondannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenzadi un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva(sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 -01).In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che lamancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non puòindurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, siaperché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perchél'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, soloper questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolositàsociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto unacompleta revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, noncorrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cuiconcessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazionenon postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindiformularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizioprognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con glistrumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995,Litizia, Rv. 202131 – 01).Come di recente evidenziato si deve pertanto ribadire che «ai fini delgiudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzatol'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, diper sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o lamancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova cheil soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402).Sul punto, d’altro canto, si deve anche in conclusione ricordare chel'apprezzamento in ordine all’idoneità o meno della misura – frutto di un giudizioprognostico complessivo anche in ordine alla scelta ritenuta congrua al casoconcreto - rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Sez. 1, n. 16822 del20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 16442 del10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235 - 01), le cui conclusioni, se sorrette damotivazione adeguata e rispondente a canoni logici, non sono censurabili in sededi legittimità (tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 11964 del 12/03/2026, D.G.,n.m.; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01).2.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato si è conformato aiprincipi richiamati.Il Tribunale di sorveglianza, infatti, facendo specifico riferimento alle notedella polizia giudiziaria, dalle quali risultavano diciassette interventi delle forzedell’ordine attivati dalle segnalazioni dei vicini a causa della conflittualitàesistente tra il ricorrente e la compagna — la quale aveva più volte chiestol’allontanamento dell’uomo dall’abitazione — ha dato conto, con motivazioneconcreta e non manifestamente illogica, della radicale inidoneità del domicilioindicato e, conseguentemente, delle ragioni poste a fondamento del diniego dellamisura richiesta.Tale valutazione è stata, peraltro, coerentemente correlata anche alcomplessivo comportamento tenuto dal condannato, il quale non aveva rispostoalla convocazione dell’UEPE e risultava, allo stato, privo di attività lavorativa.In questa prospettiva, d’altro canto, una volta accertata l’inidoneità deldomicilio — elemento di per sé dal solo sufficiente a escludere la praticabilitàdell’affidamento in prova al servizio sociale — restano prive di rilievo decisivo leulteriori doglianze concernenti gli asseriti errori o travisamenti relativi alla guidain stato di ebbrezza e all’attività di spaccio di stupefacenti.Si tratta, infatti, di profili che non incidono sulla tenuta logica del percorsoargomentativo seguito dal giudice della sorveglianza la cui conclusione, inassenza di evidenti vizi di manifesta illogicità, non è sindacabile in sede dilegittimità.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.