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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26438/2025

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unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 38262-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. p. i. 03 359580176, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t. domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2345 / 23 / 20 1 9 della Co mmissione tributaria provinciale della Lombardia, sez. staccata di Brescia,depositata il 27maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Iva –Società interposte e meccanismi di evasione iva mediante false lettere d’intento-Prova RGN 38262/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] di controlli eseguiti da militari della GdF, l’Agenzia delle entrate emise due avvisi d’accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativi alle dichiarazioni Iva per gli anni d’imposta 20 10 /2011 .

Con essi contestò l’infedele fatturazione e registrazione di operazioni imponibili, trattate come operazioni esenti sulla base di false lettere d’intento, rilasciate ex art. 8, d.P.R. 26 ottobre 1972 da società cessionarie ritenute cartiere e comunque non esportatori abituali.

Conseguentemente determinò una maggiore imposta, rispettivamente pari ad € 703.008,00 (2010) e ad € 25093,00 (2011), irrogando sanzioni.

Avverso gli atti la società, in liquidazione, propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, che con sentenza n. 268/03/2017, accogliendone le ragioni, annullò gli avvisi di accertamento.

L’appello erariale fu invece accolto dalla C ommissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con sentenza n. 2345/23/2019, oraal vaglio di questa Corte.

Il giudice regionale ha ritenuto che gli elementi indiziari allegati dall’Agenzia delle entrate,a sostegno della condotta fraudolenta o comunque illegittima della società,fossero gravi precisi e concordanti, e pertanto idonei asupportare la prova presuntiva a carico dell’erario.

A tal fine ha valorizzato la valutazione di affidabilità concessa ad una (la [OSCURATO:SOCIETA].) delle tre società, cessionarie dei beni acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] (materiale plastico trasformato in “film” per la protezione di altra merce), rilasciata da una società internazionale di primario rilievo, quantificata “in qualche decina di migliaia di euro”, a fronte di una esposizione debitoria nei confronti della ricorrente, pari ad oltre 800.000,00 €; ha valorizzato la relazione del Curatore del fallimento della medesima società, che aveva messo in dubbio la effettività delle operazioni di cessione, evidenziando tra l’altro l’anomalia di una società cooperativa di facchinaggio, che aveva acquisito lo status di esportatore abituale.

Da questi indicatori il giudice regionale aveva desunto l’assenza delle precauzioni che la ricorrente avrebbe dovuto invece assumere prima della fatturazione in regime di esenzione delle operazioni di cessione di merce alle cessionarie, traendone il riscontro della colpevole condotta con cui la cedente aveva operato.

Il giudice d’appello, sempre valorizzando la relazione del Curatore del fallimento della cessionaria, aveva anche evidenziato l’anomalia della RGN 38262/2019 Consigliere rel.

Federici cessione, in 34 giorni, di 534 tonnellate di “film plastico”, corrispondenti a circa 2.127 km di lunghezza della materia ceduta ( con fatturazione di € 848.406,01), nonché ulteriori osservazioni esplicate in quella consulenza.

Dal complesso degli elementi allegati dall’ufficio e valorizzati in sede processuale, la Commissione regionale ha evinto una con[vi]nivenza della [OSCURATO:PERSONA] in un disegno criminoso attuato da terzi.

La società ha proposto ricorsoper la cassazione della sentenza, affidato a sei motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

All’esito dell’adunanza camerale del 29 aprile 202 5 , l a causa è stata riservata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha denunciato: con il primo motivola violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nella sentenza si affermerebbe erroneamente che la contribuente non avrebbe opposto prove contrarie alle presunzioni allegate dall’Agenzia delle entrate, soffermandosi solo su dettagli delle proprie operazioni, laddove le difese della [OSCURATO:PERSONA] avrebberoinvece descritto tutta l’attività posta in essere dalla contribuente nelle operazioni commerciali poste in essere con le proprie clienti. con il secondomotivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza avrebbe concentrato l’attenzione esclusivamente sulla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., laddove le operazioni di cessione denunciate riguardavano altre due società. con il terzomotivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Le motivazioni esposte in sentenza, oltre che inesistenti rispetto alle altre due società, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., erano in fatto errate anche nei confronti della Spazio Lavoro, enunciando fatti non veri.

RGN 38262/2019 Consigliere rel.

Federici con il quartomotivo la violazione e falsa applicazione de gli artt. 1 e 2 d.l. 746/1983, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza avrebbe violato la disciplina invocata, per la quale l’obbligo delfornitore/cedente era quello di trasmettere, entro il giorno 16 del mese successivo alla ricezione della dichiarazione d’intento della cessionaria, il medesimo documento per via telematica all’Agenzia delle entrate. con il quintomotivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza avrebbe apprezzato un passaggio della relazione del curatore del fallimento della Spazio Lavoro, che aveva rilevato l’anomalia di una società cooperativa di facchinaggio, che aveva acquisito lo status di esportatore abituale, laddove il medesimocuratore aveva anche dichiarato, tuttavia, che quella società, che inizialmente svolgeva attività di facchinaggio, successivamente aveva effettuato anche il commercio di materiale per imballaggi. con il sestomotivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza avrebbe apprezzato altri passi della relazione del curatore, dai quali si evincevano le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto interesse al compimento di operazioni di rilievo con le società coinvolte in fatturazioni irregolari finalizzate alla evasione dell’iva, e da ciò il giudice regionale avrebbe erroneamente tratto uno quadro dei rapporti, caratterizzato da un complesso di operazioni inesistenti sul piano oggettivo, così travisando le contestazioni della stessa amministrazione finanziaria, che aveva invece contestato operazioni soggettivamente inesistenti.

I motivi, che come chiaramente emerge, sono tutti indirizzati a censurare il quadro valutativo dei fatti e dei riscontri su cui il giudice regionale ha fondato la sua decisione, vanno trattati unitariamente, perché connessi.

Essi sono tutti infondati quando non inammissibili.

RGN 38262/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] premesso che la vicenda intorno a cui fa perno l’attività accertativa dell’erario, le contestazioni elevate, e le pretese fiscali avanzate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], afferisce alla fornitura di merce (film plastici da imballaggio) fatturata in esenzione da iva ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, perché eseguita in favore di cessionari, dichiaratisi esportatori abituali e con rilascio di dichiarazioni d’intento false; va ancora premesso che tali rapporti si sviluppano in un contesto nel quale le società a monte, fornitrici della odierna contribuente, e quelle a valle, cui la contribuente stessa fornisce il prodotto lavorato, si muovono, in un gioco di passaggi di beni per i quali operazioni assoggettate ad iva si avvicendano ad operazioni non imponibili, per essere formalmente destinate all’esportazione, con il comune obiettivo di evadere l’imposta.

In tale gioco, che nelle indagini penali non vede attinta la odierna ricorrente, l’Agenzia delle entrate attribuisce invece alla [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di corresponsabile, consapevole o anche colposamente inconsapevole, per la scarsa diligenza con cui non avrebbe valutato lo spessore delle società cessionarie e l’effettività dell’intento di esportazione della merce, mediante dichiarazioni d’intenti solo formalmente corrette.

Ciò chiarito, rispetto alla motivazione della sentenza del giudice d’appello, che, in riforma delle statuizioni del giudice di primo grado, riconosce la responsabilità della ricorrente, secondo le ragioni sintetizzate e sopra riportate, tutti i motivi articolati dalla difesa della contribuente sono finalizzati a proporre una diversa ricostruzione delle vicende che attingono la società ricorrente.

Con essi, tuttavia, mirando principalmente a ricostruire, e più precisamente ad interpretare diversamente i fatti, non risultano scalfite in alcun modo le ragioni sottese alla decisione assunta dal giudice regionale.

Così, è manifestamente inutile riportare dettagliatamente le operazioni poste in essere dalla società al momento della ricezione di un ordine di acquisto delle cessionarie (ricezione delle lettere d’intento, visure camerali, identificazione del trasportatore e fotografia della targa del mezzo di trasporto, acquisizione di notizie presso la banca dati [OSCURATO:PERSONA]), perché per un verso si tratta di verifiche formali,del tutto inutili rispetto alle concrete contestazioni, per altro verso, e soprattutto, esse si rivelano addirittura controproducenti, laddove la sentenza mette in evidenza la RGN 38262/2019 Consigliere rel.

Federici superficialità o contraddittorietà di quei controlli, quando espone che proprio per l’acquisizione di valutazione di affidabilità della cessionaria Spazio Lavoro, dichiarata per poche decine di migliaia di euro dalla banca dati [OSCURATO:PERSONA], era incomprensibile accettare commissioni e cedere merce in esenzione iva per oltre 800.000,00 €.

Né la circostanza che l’attenzione del giudice regionale si sia concentrata solo su una delle tre società cessionarie assume rilievo, trattandosi, delle tre società, diquella con il più imponente rapporto commerciale.

Senza considerare la singolare anomalia della cessione in soli trentaquattro giorni di oltre 500 tonnellate di film plastico da imballaggio, estensibile in bobine lunghe oltre 2.127 Km, o, ancora, la capacità di una società cooperativa che nasce per l’esercizio di operazioni di facchinaggio, e che diventa società commerciale per l’acquisto del suddetto materiale, acquisendo anche lo status di esportatore abituale.

In tale contesto privo di pregio è il tentativo (quinto motivo) di equivocare sul contenuto delle dichiarazioni complete del curatore fallimentare, denunciato come non veritiero, tanto da evocare implicitamente un travisamento degli elementi portati all’attenzione del collegio regionale.

Evidenziare come anomala la circostanza che una società di facchinaggio estenda la sua attività al commercio di film plastici e ne diventi esportatore abituale non contrasta infatti con la circostanza che il medesimo curatore abbia dichiarato che quella società di facchinaggio aveva successivamente effettuato commercio di materiale per imballaggio.

È evidente che il complesso degli elementi, apprezzati in modo chiaro dal giudice d’appello, sono quelli cui in sentenza si è ritenuto di attribuire maggiore rilevanza nel contesto delle allegazioni complessivamente prodotte dalle parti.

Né le pur lunghe difese illustrate nella memoria depositata ex art. 380 bis.1 c.p.c. aggiungono elementi significativi alle argomentazioni già esplicate con il ricorso.

Si tratta infatti di elementi e considerazioni fattuali che attingono il merito,infatti sistematicamente richiamando, nell’epigrafe di ogni richiamo ai motivi di ricorso, il vizio di motivazione, certamente non valutabile in sede di legittimità nei termini prospettati dalla società.

Ma, soprattutto, si tratta di elementi e considerazioni che non si confrontano efficacemente con le contestazioni di cui la ricorrente risponde, ossia l’infedele fatturazione e registrazione di operazioni imponibili, trattate come RGN 38262/2019 Consigliere rel.

Federici operazioni esenti sulla base di false lettere d’intento, rilasciate ex art. 8, d.P.R. 26 ottobre 1972 da società cessionarie cartiere, e “comunque non esportatriciabituali”.

D’altronde, è appena il caso di ribadire che compito del giudice è quello di esprimere una valutazione esaustiva in ordine alla fondatezza o meno delle ragioni, fattuali e giuridiche, addotte dalla parte nel processo, senza necessariamente rispondere a ciascuna delle censure o argomentazioni sollevate.

La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che nella redazione della motivazione della sentenza il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass., 20 novembre 2009, n. 24542; 2 dicembre 2014, n. 25509; 9 febbraio 2021, n. 3126, le ultime due con riguardo agli obblighi di motivazione del giudice d’appello).

Ancora, il principio risulta ulteriormente esplicitato quando si afferma che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (Cass., 4 marzo 2011, n. 5241).

Peraltro, in tema di vizio di motivazione, qui più volte invocato dalla società, si è anche valorizzato che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della RGN 38262/2019 Consigliere rel.

Federici controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 20 giugno 2024, n. 17005; 29 ottobre 2018, n. 27415).

E ancora, sempre in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., va escluso che l’omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass., 6 febbraio 2025, n. 2961). [OSCURATO:PERSONA] regionale si è attenuta a tali principi, valorizzando gli elementi che, secondo una ponderazione logica della pregnanza valoriale di essi, ha ritenuto sufficienti a dimostrare che la condotta tenuta dalla odierna ricorrente, quando non coinvolta né consapevole della effettiva natura delle cessionarie, della falsità delle dichiarazioni d’intento rilasciate, della finalità evasive delle operazioni poste in atto -donde l’insussistenza di ogni contraddizione tra la decisione del giudice tributario ed il mancato coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nei processi penali che hanno invece attinto le altre società, poste a monte e a valle della ricorrente- fosse correttamente denunciabile per la colpevole inconsapevolezza della illiceità e soggettiva inesistenza delle altrui operazioni finalizzate all’evasione dell’iva.

Viene meno allora anche la denunciata violazione degli artt. 1 e 2 d.l. 746/1983, articolata nel quarto motivo, perché nel caso di specie non si faceva questione di violazione degli obblighi del fornitore/cedente di trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione d’intento della cessionaria, ma della totale assenza di controllo sulla inesistenza soggettiva delle operazioni medesime, e della affidabilità delle cessionarie ai fini della fatturazione senza imponibilità all’iva di operazioni di cessione,a chi quelle lettere d’intento non poteva rilasciarle.

Così perde anche rilievo, per non scalfire il nucleo della motivazione della sentenza, la circostanza, denunciata con il sesto motivo, che il giudice d’appello abbia inteso interpretare le finalità del coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] (precostituirsi un credito d’imposta nei confronti dell’erario, insinuandosi in un passivo fallimentare della Spazio Lavoro artificiosamente RGN 38262/2019 Consigliere rel.

Federici gonfiato).

Si tratta infatti della supposizione di quelle che sarebbero state, secondo il giudice d’appello, le ragioni interiori del coinvolgimento soggettivo della società, che, errate o meno, non assumono alcuna rilevanza rispetto agli altri elementi obiettivievidenziati nel resto della motivazione.

In definitiva il ricorso va rigettato.

All’esito del giudizio le spese seguono la soccombenzae vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in € 5.900,00 per competenze, oltre sp ese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 38262-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. p. i. 03 359580176, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t. domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2345 / 23 / 20 1 9 della Co mmissione tributaria provinciale della Lombardia, sez. staccata di Brescia,depositata il 27maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Iva –Società interposte e meccanismi di evasione iva mediante false lettere d’intento-Prova RGN 38262/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] di controlli eseguiti da militari della GdF, l’Agenzia delle entrate emise due avvisi d’accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativi alle dichiarazioni Iva per gli anni d’imposta 20 10 /2011 . Con essi contestò l’infedele fatturazione e registrazione di operazioni imponibili, trattate come operazioni esenti sulla base di false lettere d’intento, rilasciate ex art. 8, d.P.R. 26 ottobre 1972 da società cessionarie ritenute cartiere e comunque non esportatori abituali. Conseguentemente determinò una maggiore imposta, rispettivamente pari ad € 703.008,00 (2010) e ad € 25093,00 (2011), irrogando sanzioni. Avverso gli atti la società, in liquidazione, propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, che con sentenza n. 268/03/2017, accogliendone le ragioni, annullò gli avvisi di accertamento. L’appello erariale fu invece accolto dalla C ommissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con sentenza n. 2345/23/2019, oraal vaglio di questa Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che gli elementi indiziari allegati dall’Agenzia delle entrate,a sostegno della condotta fraudolenta o comunque illegittima della società,fossero gravi precisi e concordanti, e pertanto idonei asupportare la prova presuntiva a carico dell’erario. A tal fine ha valorizzato la valutazione di affidabilità concessa ad una (la [OSCURATO:SOCIETA].) delle tre società, cessionarie dei beni acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] (materiale plastico trasformato in “film” per la protezione di altra merce), rilasciata da una società internazionale di primario rilievo, quantificata “in qualche decina di migliaia di euro”, a fronte di una esposizione debitoria nei confronti della ricorrente, pari ad oltre 800.000,00 €; ha valorizzato la relazione del Curatore del fallimento della medesima società, che aveva messo in dubbio la effettività delle operazioni di cessione, evidenziando tra l’altro l’anomalia di una società cooperativa di facchinaggio, che aveva acquisito lo status di esportatore abituale. Da questi indicatori il giudice regionale aveva desunto l’assenza delle precauzioni che la ricorrente avrebbe dovuto invece assumere prima della fatturazione in regime di esenzione delle operazioni di cessione di merce alle cessionarie, traendone il riscontro della colpevole condotta con cui la cedente aveva operato. Il giudice d’appello, sempre valorizzando la relazione del Curatore del fallimento della cessionaria, aveva anche evidenziato l’anomalia della RGN 38262/2019 Consigliere rel. Federici cessione, in 34 giorni, di 534 tonnellate di “film plastico”, corrispondenti a circa 2.127 km di lunghezza della materia ceduta ( con fatturazione di € 848.406,01), nonché ulteriori osservazioni esplicate in quella consulenza. Dal complesso degli elementi allegati dall’ufficio e valorizzati in sede processuale, la Commissione regionale ha evinto una con[vi]nivenza della [OSCURATO:PERSONA] in un disegno criminoso attuato da terzi. La società ha proposto ricorsoper la cassazione della sentenza, affidato a sei motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. All’esito dell’adunanza camerale del 29 aprile 202 5 , l a causa è stata riservata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha denunciato: con il primo motivola violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nella sentenza si affermerebbe erroneamente che la contribuente non avrebbe opposto prove contrarie alle presunzioni allegate dall’Agenzia delle entrate, soffermandosi solo su dettagli delle proprie operazioni, laddove le difese della [OSCURATO:PERSONA] avrebberoinvece descritto tutta l’attività posta in essere dalla contribuente nelle operazioni commerciali poste in essere con le proprie clienti. con il secondomotivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza avrebbe concentrato l’attenzione esclusivamente sulla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., laddove le operazioni di cessione denunciate riguardavano altre due società. con il terzomotivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Le motivazioni esposte in sentenza, oltre che inesistenti rispetto alle altre due società, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., erano in fatto errate anche nei confronti della Spazio Lavoro, enunciando fatti non veri. RGN 38262/2019 Consigliere rel. Federici con il quartomotivo la violazione e falsa applicazione de gli artt. 1 e 2 d.l. 746/1983, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza avrebbe violato la disciplina invocata, per la quale l’obbligo delfornitore/cedente era quello di trasmettere, entro il giorno 16 del mese successivo alla ricezione della dichiarazione d’intento della cessionaria, il medesimo documento per via telematica all’Agenzia delle entrate. con il quintomotivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza avrebbe apprezzato un passaggio della relazione del curatore del fallimento della Spazio Lavoro, che aveva rilevato l’anomalia di una società cooperativa di facchinaggio, che aveva acquisito lo status di esportatore abituale, laddove il medesimocuratore aveva anche dichiarato, tuttavia, che quella società, che inizialmente svolgeva attività di facchinaggio, successivamente aveva effettuato anche il commercio di materiale per imballaggi. con il sestomotivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza avrebbe apprezzato altri passi della relazione del curatore, dai quali si evincevano le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto interesse al compimento di operazioni di rilievo con le società coinvolte in fatturazioni irregolari finalizzate alla evasione dell’iva, e da ciò il giudice regionale avrebbe erroneamente tratto uno quadro dei rapporti, caratterizzato da un complesso di operazioni inesistenti sul piano oggettivo, così travisando le contestazioni della stessa amministrazione finanziaria, che aveva invece contestato operazioni soggettivamente inesistenti. I motivi, che come chiaramente emerge, sono tutti indirizzati a censurare il quadro valutativo dei fatti e dei riscontri su cui il giudice regionale ha fondato la sua decisione, vanno trattati unitariamente, perché connessi. Essi sono tutti infondati quando non inammissibili. RGN 38262/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] premesso che la vicenda intorno a cui fa perno l’attività accertativa dell’erario, le contestazioni elevate, e le pretese fiscali avanzate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], afferisce alla fornitura di merce (film plastici da imballaggio) fatturata in esenzione da iva ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, perché eseguita in favore di cessionari, dichiaratisi esportatori abituali e con rilascio di dichiarazioni d’intento false; va ancora premesso che tali rapporti si sviluppano in un contesto nel quale le società a monte, fornitrici della odierna contribuente, e quelle a valle, cui la contribuente stessa fornisce il prodotto lavorato, si muovono, in un gioco di passaggi di beni per i quali operazioni assoggettate ad iva si avvicendano ad operazioni non imponibili, per essere formalmente destinate all’esportazione, con il comune obiettivo di evadere l’imposta. In tale gioco, che nelle indagini penali non vede attinta la odierna ricorrente, l’Agenzia delle entrate attribuisce invece alla [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di corresponsabile, consapevole o anche colposamente inconsapevole, per la scarsa diligenza con cui non avrebbe valutato lo spessore delle società cessionarie e l’effettività dell’intento di esportazione della merce, mediante dichiarazioni d’intenti solo formalmente corrette. Ciò chiarito, rispetto alla motivazione della sentenza del giudice d’appello, che, in riforma delle statuizioni del giudice di primo grado, riconosce la responsabilità della ricorrente, secondo le ragioni sintetizzate e sopra riportate, tutti i motivi articolati dalla difesa della contribuente sono finalizzati a proporre una diversa ricostruzione delle vicende che attingono la società ricorrente. Con essi, tuttavia, mirando principalmente a ricostruire, e più precisamente ad interpretare diversamente i fatti, non risultano scalfite in alcun modo le ragioni sottese alla decisione assunta dal giudice regionale. Così, è manifestamente inutile riportare dettagliatamente le operazioni poste in essere dalla società al momento della ricezione di un ordine di acquisto delle cessionarie (ricezione delle lettere d’intento, visure camerali, identificazione del trasportatore e fotografia della targa del mezzo di trasporto, acquisizione di notizie presso la banca dati [OSCURATO:PERSONA]), perché per un verso si tratta di verifiche formali,del tutto inutili rispetto alle concrete contestazioni, per altro verso, e soprattutto, esse si rivelano addirittura controproducenti, laddove la sentenza mette in evidenza la RGN 38262/2019 Consigliere rel. Federici superficialità o contraddittorietà di quei controlli, quando espone che proprio per l’acquisizione di valutazione di affidabilità della cessionaria Spazio Lavoro, dichiarata per poche decine di migliaia di euro dalla banca dati [OSCURATO:PERSONA], era incomprensibile accettare commissioni e cedere merce in esenzione iva per oltre 800.000,00 €. Né la circostanza che l’attenzione del giudice regionale si sia concentrata solo su una delle tre società cessionarie assume rilievo, trattandosi, delle tre società, diquella con il più imponente rapporto commerciale. Senza considerare la singolare anomalia della cessione in soli trentaquattro giorni di oltre 500 tonnellate di film plastico da imballaggio, estensibile in bobine lunghe oltre 2.127 Km, o, ancora, la capacità di una società cooperativa che nasce per l’esercizio di operazioni di facchinaggio, e che diventa società commerciale per l’acquisto del suddetto materiale, acquisendo anche lo status di esportatore abituale. In tale contesto privo di pregio è il tentativo (quinto motivo) di equivocare sul contenuto delle dichiarazioni complete del curatore fallimentare, denunciato come non veritiero, tanto da evocare implicitamente un travisamento degli elementi portati all’attenzione del collegio regionale. Evidenziare come anomala la circostanza che una società di facchinaggio estenda la sua attività al commercio di film plastici e ne diventi esportatore abituale non contrasta infatti con la circostanza che il medesimo curatore abbia dichiarato che quella società di facchinaggio aveva successivamente effettuato commercio di materiale per imballaggio. È evidente che il complesso degli elementi, apprezzati in modo chiaro dal giudice d’appello, sono quelli cui in sentenza si è ritenuto di attribuire maggiore rilevanza nel contesto delle allegazioni complessivamente prodotte dalle parti. Né le pur lunghe difese illustrate nella memoria depositata ex art. 380 bis.1 c.p.c. aggiungono elementi significativi alle argomentazioni già esplicate con il ricorso. Si tratta infatti di elementi e considerazioni fattuali che attingono il merito,infatti sistematicamente richiamando, nell’epigrafe di ogni richiamo ai motivi di ricorso, il vizio di motivazione, certamente non valutabile in sede di legittimità nei termini prospettati dalla società. Ma, soprattutto, si tratta di elementi e considerazioni che non si confrontano efficacemente con le contestazioni di cui la ricorrente risponde, ossia l’infedele fatturazione e registrazione di operazioni imponibili, trattate come RGN 38262/2019 Consigliere rel. Federici operazioni esenti sulla base di false lettere d’intento, rilasciate ex art. 8, d.P.R. 26 ottobre 1972 da società cessionarie cartiere, e “comunque non esportatriciabituali”. D’altronde, è appena il caso di ribadire che compito del giudice è quello di esprimere una valutazione esaustiva in ordine alla fondatezza o meno delle ragioni, fattuali e giuridiche, addotte dalla parte nel processo, senza necessariamente rispondere a ciascuna delle censure o argomentazioni sollevate. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che nella redazione della motivazione della sentenza il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass., 20 novembre 2009, n. 24542; 2 dicembre 2014, n. 25509; 9 febbraio 2021, n. 3126, le ultime due con riguardo agli obblighi di motivazione del giudice d’appello). Ancora, il principio risulta ulteriormente esplicitato quando si afferma che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (Cass., 4 marzo 2011, n. 5241). Peraltro, in tema di vizio di motivazione, qui più volte invocato dalla società, si è anche valorizzato che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della RGN 38262/2019 Consigliere rel. Federici controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 20 giugno 2024, n. 17005; 29 ottobre 2018, n. 27415). E ancora, sempre in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., va escluso che l’omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass., 6 febbraio 2025, n. 2961). [OSCURATO:PERSONA] regionale si è attenuta a tali principi, valorizzando gli elementi che, secondo una ponderazione logica della pregnanza valoriale di essi, ha ritenuto sufficienti a dimostrare che la condotta tenuta dalla odierna ricorrente, quando non coinvolta né consapevole della effettiva natura delle cessionarie, della falsità delle dichiarazioni d’intento rilasciate, della finalità evasive delle operazioni poste in atto -donde l’insussistenza di ogni contraddizione tra la decisione del giudice tributario ed il mancato coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nei processi penali che hanno invece attinto le altre società, poste a monte e a valle della ricorrente- fosse correttamente denunciabile per la colpevole inconsapevolezza della illiceità e soggettiva inesistenza delle altrui operazioni finalizzate all’evasione dell’iva. Viene meno allora anche la denunciata violazione degli artt. 1 e 2 d.l. 746/1983, articolata nel quarto motivo, perché nel caso di specie non si faceva questione di violazione degli obblighi del fornitore/cedente di trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione d’intento della cessionaria, ma della totale assenza di controllo sulla inesistenza soggettiva delle operazioni medesime, e della affidabilità delle cessionarie ai fini della fatturazione senza imponibilità all’iva di operazioni di cessione,a chi quelle lettere d’intento non poteva rilasciarle. Così perde anche rilievo, per non scalfire il nucleo della motivazione della sentenza, la circostanza, denunciata con il sesto motivo, che il giudice d’appello abbia inteso interpretare le finalità del coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] (precostituirsi un credito d’imposta nei confronti dell’erario, insinuandosi in un passivo fallimentare della Spazio Lavoro artificiosamente RGN 38262/2019 Consigliere rel. Federici gonfiato). Si tratta infatti della supposizione di quelle che sarebbero state, secondo il giudice d’appello, le ragioni interiori del coinvolgimento soggettivo della società, che, errate o meno, non assumono alcuna rilevanza rispetto agli altri elementi obiettivievidenziati nel resto della motivazione. In definitiva il ricorso va rigettato. All’esito del giudizio le spese seguono la soccombenzae vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in € 5.900,00 per competenze, oltre sp ese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà at
Sentenza Cassazione n. 26438/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris