CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 34095/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliarinel procedimento iscritto a carico diMiceli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]con ordinanza emessa il 22/05/2026 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catania.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 22 maggio 2026 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Catania confermava il decreto di sequestro preventivodella somma di 480,00 euro che [OSCURATO:PERSONA] aveva accreditato, effettuando unaricarica, su una carta prepagata PostePayEvolution, intestata a [OSCURATO:PERSONA].Con la stessa ordinanza veniva sollevato conflitto di competenza, ai sensidell’art. 28 cod. proc. pen., in relazione all’istanza di sequestro preventivo dellasomma controversa, che era stata presentata dal Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Cagliari, su cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari, con provvedimento del 24 aprile 2006, si era dichiaratoincompetente, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Catania.A sostegno della rimessione, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catania evidenziava che il luogo della commissione del reato dovevaessere individuato a Capoterra, che rientrava nella competenza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Cagliari, originariamente attivato dal Pubblicoministero, che è la sede della ricevitoria dove [OSCURATO:PERSONA], il 23 gennaio 2026,aveva effettuato la ricarica della carta prepagata PostePayEvolution. La ricarica,in particolare, era funzionale al pagamento del noleggio di un’autovettura YarisCross, che era stato effettuato tramite il sito internet “locautorent.com”, al qualela persona offesa era stata indotta fraudolentemente da [OSCURATO:PERSONA], dandoorigine alla fattispecie di reato contestata a quest’ultimo, ai sensi degli artt. 81,secondo comma, 640, secondo comma, n. 2-ter, e terzo comma, cod. pen.Ne discendeva la competenza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari, che si era dichiarato incompetente con ordinanza del 24aprile 2026, a pronunciarsi sull’istanza di sequestro preventivo della sommacontroversa, richiesto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diCagliari, disposto, d’urgenza, dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] il 22 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre premettere che il luogo di commissione del reato per cui siprocede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 81, secondo comma,640, secondo comma, n. 2-ter, e terzo comma, cod. pen., in origine, venivaindividuato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari aCapoterra, che rientra nella competenza per territorio del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Cagliari.Il luogo di commissione del reato, in particolare, veniva individuato dalPubblico ministero nella sede della ricevitoria dove [OSCURATO:PERSONA], il 26 gennaio2026, aveva effettuato un accredito di 480,00 euro su una carta prepagataPostePayEvolution intestata a [OSCURATO:PERSONA]. La ricarica era funzionale alpagamento del prezzo del noleggio di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] – che era statoeffettuato tramite il sito internet “locautorent.com”, che non corrispondeva aun’attività commerciale effettivamente operante –, all’esecuzione del quale lapersona offesa era stata indotta fraudolentemente da [OSCURATO:PERSONA], attraversoconversazioni telefoniche e scambio di messaggi su whatsapp.2. Tanto premesso, deve evidenziarsi che è incontroversa e non contestatadalle stesse autorità giudiziarie in conflitto la configurazione della truffaaggravata per la quale si procede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degliartt. 81, secondo comma, 640, secondo comma, n. 2-ter, e terzo comma, cod.pen., che si perfezionava con le modalità compiutamente descritte nel paragrafoprecedente.Deve, tuttavia, precisarsi che, nel caso di specie, non sussiste un conflitto dicompetenza, rilevante ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., atteso che nelleipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente da altra,omologa, autorità giudiziaria, anziché ricusare la cognizione del procedimento,applichi, d’urgenza, una misura cautelare, analogamente a quanto si verificavanel caso di specie, il compimento dell’atto assume una funzione di stabilizzazioneprocessuale.Occorre, invero, ricordare che, nella materia cautelare, il giudice per leindagini preliminari possiede una competenza funzionale collegata all’attoprocessuale adottato, con la conseguenza che, una volta emesso ilprovvedimento richiestogli, non può, a sua volta, domandare alla Corte dicassazione che si pronunci sulla sua competenza, ex art. 28 cod. proc. pen.Infatti, il giudice per le indagini preliminari è investito della competenza apronunciarsi solo in funzione della decisione cautelare invocata dal pubblicoministero, ottenuta la quale il procedimento è destinato a proseguire, potendol’accusa continuare a svolgere le indagini e ad adottare tutte le determinazioniprocessuali che gli competono.Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato da Sez.1, n. 39874 del 3/10/2012, Confl. comp. in proc. Commisso, Rv. 253693 - 01,secondo cui: «Non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudiceper le indagini preliminari ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod.proc., anziché ricusare la cognizione del procedimento trasmesso da altraautorità giudiziaria, applichi comunque una misura cautelare, atteso che ilcompimento dell'atto non determina una situazione di stallo del procedimento».L’opzione ermeneutica secondo cui non sussiste conflitto di competenza,nelle ipotesi in cui il giudice che lo sollevi adotti contestualmente ilprovvedimento cautelare rispetto al quale si sia dichiarato incompetente, è stata,anche in epoca più recente, affermata, tra l’altro, da Sez. 1, n. 13083 del3/3/2020, confl. Comp. in proc. Hoxha, Rv. 279328 – 01; Sez. 1, n. 13988 del28/2/2020, Confl. comp. in proc. Insabato, Rv. 278940 - 01.3. La posizione interpretativa richiamata nel paragrafo precedente, daultimo, veniva definitivamente recepita dalle Sezioni Unite, che in Sez. U, n.19652 del 15/01/2026, Confl. comp. In proc. Bruno, Rv. 290070 - 01, che –chiamate a risolvere il seguente quesito: “Se sussista conflitto negativo dicompetenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo averricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito delladeclaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottatosolo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosiincompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare lacognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., dispongacomunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto,nonché quale sia la disciplina applicabile a tale misura” – affermavanorisolutivamente il principio di diritto, che si attaglia perfettamente al caso dispecie, secondo cui: «Non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso incui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta perl’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza perterritorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria unprovvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod.proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensidell’art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare econtemporaneamente sollevi il conflitto, restando valida ed efficace l’ordinanzadel secondo giudice, se emessa nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cit.».Ne discende che, nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catania, ricevuti gli atti trasmessi dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Cagliari, si sarebbe dovuto limitare a ricusare lacognizione del procedimento, sollevando conflitto di competenza ai sensi dell’art.28 cod. proc. pen., senza emettere alcun provvedimento cautelare, che, unavolta adottato, determinava la stabilizzazione della competenza davanti allastessa autorità giudiziaria.4. Per queste ragioni, occorre dichiarare insussistente il conflitto dicompetenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatania, al quale devono essere trasmessi gli atti processuali. P.Q.MDichiara insussistente il conflitto e ordina la restituzione degli atti al Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di CataniaCosì è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]