Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 08655/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 19/12/2020 del Tribunale di Catania, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 6.700 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver trasportato nella propria automobile 2 chilogrammi di marijuana, del peso netto di 1,7 chilogrammi, da cui avrebbero potuto essere ricavate 408 dosi medie singole).

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, il mancato riconoscimento della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, risultando apodittica e assertiva l'affermazione del collegamento tra il ricorrente e la criminalità organizzata e mancando la prescritta valutazione globale della vicenda, non essendo state considerate le modalità rudimentali del trasporto della droga e le, sia pur modeste, disponibilità economiche del ricorrente; con un secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'ammissione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Attraverso la censura relativa al mancato riconoscimento della configurabilità del fatto di lieve entità il ricorrente censura una valutazione di merito della Corte d'appello, in ordine alla gravità della condotta, che è stata adeguatamente motivata, evidenziando che il non modesto quantitativo di sostanza stupefacente che l'imputato trasportava corrispondeva a 6.000 dosi singole (o commerciali, v. pag. 3 della sentenza impugnata), dunque un quantitativo idoneo a compromettere in modo serio la salute pubblica, per la potenziale diffusione della droga a un numero assai rilevante di consumatori, e anche il fatto che il ricorrente era prossimo a una conosciuta piazza di spaccio e che non aveva la disponibilità economica per acquistare un così rilevante quantitativo di sostanza stupefacente (circostanza che ne fa presumere il collegamento con ambienti criminali dediti allo spaccio in modo organizzato e sistematico): si tratta di motivazione idonea, essendo fondata su una valutazione complessiva della condotta, di cui sono stati indicati i plurimi aspetti di non modesta gravità, che il ricorrente ha censurato sul piano valutativo, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.

Anche la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia perché e volta a sindacare sul piano del merito la valutazione di gravità della condotta (fondata sugli aspetti già evidenziati) e il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato (a cagione del numero e della gravità dei suoi precedenti), di cui è stata fornita giustificazione adeguata, attraverso l'indicazione degli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti nel compimento di tali valutazioni, non rivisitabili sul piano del merito in sede di legittimità.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 19/12/2020 del Tribunale di Catania, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 6.700 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver trasportato nella propria automobile 2 chilogrammi di marijuana, del peso netto di 1,7 chilogrammi, da cui avrebbero potuto essere ricavate 408 dosi medie singole). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, il mancato riconoscimento della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, risultando apodittica e assertiva l'affermazione del collegamento tra il ricorrente e la criminalità organizzata e mancando la prescritta valutazione globale della vicenda, non essendo state considerate le modalità rudimentali del trasporto della droga e le, sia pur modeste, disponibilità economiche del ricorrente; con un secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'ammissione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Attraverso la censura relativa al mancato riconoscimento della configurabilità del fatto di lieve entità il ricorrente censura una valutazione di merito della Corte d'appello, in ordine alla gravità della condotta, che è stata adeguatamente motivata, evidenziando che il non modesto quantitativo di sostanza stupefacente che l'imputato trasportava corrispondeva a 6.000 dosi singole (o commerciali, v. pag. 3 della sentenza impugnata), dunque un quantitativo idoneo a compromettere in modo serio la salute pubblica, per la potenziale diffusione della droga a un numero assai rilevante di consumatori, e anche il fatto che il ricorrente era prossimo a una conosciuta piazza di spaccio e che non aveva la disponibilità economica per acquistare un così rilevante quantitativo di sostanza stupefacente (circostanza che ne fa presumere il collegamento con ambienti criminali dediti allo spaccio in modo organizzato e sistematico): si tratta di motivazione idonea, essendo fondata su una valutazione complessiva della condotta, di cui sono stati indicati i plurimi aspetti di non modesta gravità, che il ricorrente ha censurato sul piano valutativo, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità. Anche la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia perché e volta a sindacare sul piano del merito la valutazione di gravità della condotta (fondata sugli aspetti già evidenziati) e il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato (a cagione del numero e della gravità dei suoi precedenti), di cui è stata fornita giustificazione adeguata, attraverso l'indicazione degli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti nel compimento di tali valutazioni, non rivisitabili sul piano del merito in sede di legittimità. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08655/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris