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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 34352/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza del 21/1/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE di PACE di CHIAVARI in data 20/12/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore deducendo che l'imputato è deceduto prima della pronuncia della sentenza di appello chiedendo pertanto l'annullamento della stessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.

In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso è inammissibile e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Appello affinché provveda ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, infatti, la morte dell'imputato ha determinato l'estinzione del mandato cui segue il difetto di legittimazione del difensore a proporre ricorso.

La morte dell'imputato intervenuta prima della decisione del giudice d'appello e non rilevata da quest'ultimo, d'altro canto, richiede che la relativa sentenza sia emendata, adempimento questo al quale è tenuto a procedere il giudice che l'ha pronunciata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., applicabile estensivamente (Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, Raciti, Rv. 276860).

4. La peculiarità della situazione, in assenza di colpa, consente di escludere la condanna in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova ex art. 130 cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 12/4/2022 Il consiglii re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza del 21/1/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE di PACE di CHIAVARI in data 20/12/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore deducendo che l'imputato è deceduto prima della pronuncia della sentenza di appello chiedendo pertanto l'annullamento della stessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso è inammissibile e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Appello affinché provveda ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, infatti, la morte dell'imputato ha determinato l'estinzione del mandato cui segue il difetto di legittimazione del difensore a proporre ricorso. La morte dell'imputato intervenuta prima della decisione del giudice d'appello e non rilevata da quest'ultimo, d'altro canto, richiede che la relativa sentenza sia emendata, adempimento questo al quale è tenuto a procedere il giudice che l'ha pronunciata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., applicabile estensivamente (Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, Raciti, Rv. 276860). 4. La peculiarità della situazione, in assenza di colpa, consente di escludere la condanna in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova ex art. 130 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 12/4/2022 Il consiglii re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34352/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris