CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso" [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'Il ottobre 2021 respingeva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere edilizie di cui alla sentenza n. 138/2006 del Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Cava dei Tirreni del 10 ottobre 2006 -. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 606, 665, 666 cod. proc. pen., 31 d. P.R. 380/2001 e legge Regione Campania n. 5 del 2013; art. 2, 3, 4 e 5 legge 1865 n. 2248). La decisione non valuta adeguatamente la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 2012 che ha stabilito per gli immobili abusivi, prioritariamente, la destinazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale. In mancanza della declaratoria, anche incidentale, della illiceità della delibera del Consiglio comunale la stessa non avrebbe potuto essere disapplicata. La relazione tecnica dell'Arch. Caiazzo indica una successiva delibera del Comune del 27 novembre 2018, n. 80 mai notificata alla ricorrente; il Comune, inoltre, rispondeva parzialmente alla richiesta del giudice dell'esecuzione indicando una mancata pronuncia, sulla compatibilità paesaggistica dell'immobile da demolire, da parte dell'ente competente. 2. 2. Violazione di legge (art. 32 Costituzione e 8 Cedu). La demolizione deve essere, comunque, proporzionata rispetto al fine indicato dal legislatore, art. 1, del protocollo 1, Cedu. Dalla sentenza di condanna è mutata la realtà, sia per il soggetto destinatario e sia per il nucleo familiare che abita nell'immobile. L'esecuzione della demolizione senza un limite di tempo risulta afflittiva in maniera sproporzionata. Il giudice dell'esecuzione ha dato scarso valore alle i condizioni socioeconomiche del nucleo familiare della ricorrente, dando rilevanza solo al tempo trascorso e all'esigenza di legalità. Il modesto fabbricato da demolire è adibito a residenza principale dell'intero nucleo familiare della ricorrente. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza. 3. La Procura Generale della Cassazione, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). La delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 2012 che ha stabilito per gli immobili abusivi, prioritariamente, la destinazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale riguarda ipotesi generali ed astratte e non certo la situazione individuale dell'immobile oggetto della demolizione. Invece, dalla relazione tecnica del Dirigente del settore urbanistico del Comune di Cava dei Tirreni emerge l'assenza di provvedimenti per la conservazione dell'immobile, ma la destinazione dello stesso alla demolizione (inserito nel relativo elenco). Del resto, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 - dep. 18/11/2014, Chisci e altro, Rv. 26097201). 5. La questione della natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu sulla confisca è mal posta. Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il territorio alla condizione iniziale, prima dell'abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti; Cass. Sez. 3, 11/02/2016, n. 5708, Wolgar). 6. Per il diritto all'abitazione e la proporzionalità della misura il ricorso risulta generico e articolato in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il diritto all'abitazione, infatti, è rappresentato in modo alquanto generico, solo teorico, senza prospettazioni di concreti motivi ut-' 1: di legittimità. La decisione impugnata evidenzia come il tempo trascorso in relazione alle allegate condizioni economiche dell'attuale occupante ([OSCURATO:PERSONA]) seppure estremamente rilevanti devono ritenersi recessive rispetto alle esigenze di ripristino della legalità. Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con questa motivazione e non si rappresenta il possesso o rro di altre unità di abitazione, ma si ribadisce in modo del tutto generico e teorico il diritto all'abitazione e alla tutela della vita privata e familiare della ricorrente e del suo nucleo familiare. Le questioni personali e familiari della ricorrente, infatti, sono rappresentate a questa Corte in modo generico, senza alcun confronto con le motivazioni del provvedimento impugnato; in precedenza al giudice dell'esecuzione le allegazioni sono risultate inadeguate in relazione all'esigenza di ripristino della legalità. Pertanto, non era possibile verificare l'incidenza sul caso della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 aprile 2016, Ivanova e Cherkezov V/Bulgaria, ricorso 46577/15 e la eventuale violazione, nella fattispecie concreta, dell'art. 8 della convenzione europea, sotto il profilo della proporzionalità, tra l'abuso - se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità - e gli interessi generali della comunità al rispetto delle norme. Infatti, la ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) non risulta neanche l'attuale occupante dell'immobile (occupante indicata, dall'ordinanza in oggetto, in [OSCURATO:PERSONA]) e conseguentemente non risultano evidenziate, per la ricorrente, esigenze abitative specifiche da tutelare. Mancano allegazioni, in sede di incidente di esecuzione, della situazione economica di tutti i membri del nucleo familiare e della proprietà o no di altre idonee abitazioni, per la valutazione in concreto, e non solo teorica, del diritto all'abitazione e della proporzionalità della misura della demolizione (Sez. 3, Sentenza n. 48021 del 11/09/2019 Cc. - dep. 26/11/2019 - Rv. 277994; vedi, anche, Sez. 3, del 5 giugno 2020, n. 17193 Manganilello, non massimata). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca