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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03381/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con gli effetti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la pronuncia sopra indicata la Corte di appello di Salerno ha riformato, limitatamente all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva condannato il ricorrente per il reato di evasione dagli arresti donniciliari.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all' art. 131-bis cod. pen. in quanto la Corte di appello, pur richiesta, non ha argomentato circa la mancata applicazione della causa di non punibilità nonostante il ricorrente si trovasse all'interno della corte pertinenzialità dell'abitazione, area privata e recintata in zona isolata del Comune di Ascea, limitandosi a concedere, invece, le circostanze attenuanti generiche.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.157 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha omesso di dichiarare la prescrizione del reato nonostante questo sia stato commesso nel giugno 2014 e non siano utili le sospensioni dovute all'emergenza COVID.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e ciò consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.

2. A fronte dell'espressa richiesta del difensore di applicare, nel caso di specie, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., menzionata a pagina tre della motivazione della sentenza impugnata, la Corte distrettuale ha del tutto omesso di esaminarla sostenendo, peraltro, che la circostanza che il prevenuto si trovasse a poca distanza dalla sua abitazione, in terreno nella sua disponibilità rendeva il fatto tale da meritare l'applicazione delle attenuanti generiche.

3. Il reato di evasione contestato a Vargiu, commesso in data 16 gennaio 2014, è estinto per prescrizione per essere maturato il termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 161 cod. pen., il 18 luglio 2022, compresi due periodi di sospensione di complessivi 366 giorni (302 giorni per il rinvio nel periodo compreso tra il 19 marzo 2019 e il 15 gennaio 2020; 64 giorni per il periodo della c.d.

"emergenza Covid 19" di cui all'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito con modifiche dalla

I. n. 27 del 2020).

Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti, in termini di "evidenza", elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, cornnna 2, cod. proc. pen.

La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 14 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con gli effetti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la pronuncia sopra indicata la Corte di appello di Salerno ha riformato, limitatamente all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva condannato il ricorrente per il reato di evasione dagli arresti donniciliari. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all' art. 131-bis cod. pen. in quanto la Corte di appello, pur richiesta, non ha argomentato circa la mancata applicazione della causa di non punibilità nonostante il ricorrente si trovasse all'interno della corte pertinenzialità dell'abitazione, area privata e recintata in zona isolata del Comune di Ascea, limitandosi a concedere, invece, le circostanze attenuanti generiche. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.157 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha omesso di dichiarare la prescrizione del reato nonostante questo sia stato commesso nel giugno 2014 e non siano utili le sospensioni dovute all'emergenza COVID. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e ciò consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. 2. A fronte dell'espressa richiesta del difensore di applicare, nel caso di specie, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., menzionata a pagina tre della motivazione della sentenza impugnata, la Corte distrettuale ha del tutto omesso di esaminarla sostenendo, peraltro, che la circostanza che il prevenuto si trovasse a poca distanza dalla sua abitazione, in terreno nella sua disponibilità rendeva il fatto tale da meritare l'applicazione delle attenuanti generiche. 3. Il reato di evasione contestato a Vargiu, commesso in data 16 gennaio 2014, è estinto per prescrizione per essere maturato il termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 161 cod. pen., il 18 luglio 2022, compresi due periodi di sospensione di complessivi 366 giorni (302 giorni per il rinvio nel periodo compreso tra il 19 marzo 2019 e il 15 gennaio 2020; 64 giorni per il periodo della c.d. "emergenza Covid 19" di cui all'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito con modifiche dalla I. n. 27 del 2020). Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti, in termini di "evidenza", elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, cornnna 2, cod. proc. pen. La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 14 d
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