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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 40750/2021

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[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 aprile 1987 avverso la sentenza n. 388/2019, emessa il 20 dicembre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 20 ottobre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 20 dicembre 2019 la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un telefono cellulare.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per essere stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato, pur se la buona fede sarebbe provata dal fatto che l'imputato aveva inserito la propria SIM nel telefono cellulare, sicché al più sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 712 c.p.; 2) vizi della motivazione per non essere stata applicata l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p., nonostante l'esiguo valore del bene (50 euro). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è privo di specificità.

Con esso il ricorrente ha reiterato questioni già sottoposte all'esame della Corte territoriale, che ha affermato che plurimi elementi deponevano per l'assenza di buona fede dell'imputato, tra cui l'avere acquistato il telefonino a prezzo vile e da una persona sconosciuta, che nemmeno conosceva la password, tanto che il telefono risultava bloccato.

A fronte di tali elementi, la Corte del merito ha ritenuto che l'avere l'imputato inserito la propria SIM nel telefono cellulare era spiegabile con il fatto che egli "poco si curava delle conseguenze giudiziarie del suo agire, puntando sull'immediato soddisfacimento di necessità o aspirazioni meramente voluttuarie".

Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni censura, atteso che l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto asseritannente ignoto, è certamente sintomatico del dolo di ricettazione (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26 novembre 2009, dep. 30 marzo 2010, Rv. 246324). 1.2 Il secondo motivo non è consentito„ atteso che la doglianza in ordine alla mancata applicazione dell'art. 648 cpv c.p. non ha costituito motivo d'appello ed è stata sollevata, quindi, per la prima volta in questa sede.

Giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270316) è ferma nel ritenere che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza del 20 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pacilli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 aprile 1987 avverso la sentenza n. 388/2019, emessa il 20 dicembre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 20 ottobre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 20 dicembre 2019 la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un telefono cellulare. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per essere stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato, pur se la buona fede sarebbe provata dal fatto che l'imputato aveva inserito la propria SIM nel telefono cellulare, sicché al più sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 712 c.p.; 2) vizi della motivazione per non essere stata applicata l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p., nonostante l'esiguo valore del bene (50 euro). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è privo di specificità. Con esso il ricorrente ha reiterato questioni già sottoposte all'esame della Corte territoriale, che ha affermato che plurimi elementi deponevano per l'assenza di buona fede dell'imputato, tra cui l'avere acquistato il telefonino a prezzo vile e da una persona sconosciuta, che nemmeno conosceva la password, tanto che il telefono risultava bloccato. A fronte di tali elementi, la Corte del merito ha ritenuto che l'avere l'imputato inserito la propria SIM nel telefono cellulare era spiegabile con il fatto che egli "poco si curava delle conseguenze giudiziarie del suo agire, puntando sull'immediato soddisfacimento di necessità o aspirazioni meramente voluttuarie". Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni censura, atteso che l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto asseritannente ignoto, è certamente sintomatico del dolo di ricettazione (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26 novembre 2009, dep. 30 marzo 2010, Rv. 246324). 1.2 Il secondo motivo non è consentito„ atteso che la doglianza in ordine alla mancata applicazione dell'art. 648 cpv c.p. non ha costituito motivo d'appello ed è stata sollevata, quindi, per la prima volta in questa sede. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270316) è ferma nel ritenere che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 20 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pacilli
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