CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21122/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. nonché alla ritenuta sussistenza della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. Il ricorrente ha reiterato le stesse doglianze già sollevate dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattese con argomentazioni immuni da vizi. 2.1 La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che i beni archeologici rinvenuti fossero riconducibili con certezza all'imputato, avendo evidenziato che il luogo, ove essi erano stati trovati, coincideva con l'abitazione in uso esclusivo dell'imputato, così che nessun ulteriore accertamento andava compiuto da parte della polizia giudiziaria operante. Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, sindacabili in questa sede. 2.2 Nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., la Corte territoriale ha preso in considerazione "il notevole valore dei beni ricettati, ricavabile dalla loro datazione, dalla quantità e dalle condizioni degli stessi, oltre che dalla lesione al patrimonio culturale derwante dal mercato illecito, che ha consentito all'imputato di venirne in possesso". In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. cod. pen., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226). 2.3 Le doglianze sulla riconosciuta recidiva sono del tutto generiche, risolvendosi nel richiamo dei principi affermati da questa Corte, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, da cui può trarsi che la Corte del merito ha ritenuto che il nuovo reato, in quanto c:oncernente beni di valore notevole, oggetto di mercato illecito in cui l'imputato si era inserito, si innestava su un'accertata proclività a delinquere di quest'ultimo. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.P1.(-1 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali- e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] i Paola - 2. Aj [OSCURATO:PERSONA]