CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 ottobre 2024
Cassazione n. 28123/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni e la memoria dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza disposto 1'11/[OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto due telefonini dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e ulteriori supporti e documenti informatici. Si procede per i reati di cui agli artt. 353- 353 bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il responsabile dell'area dei lavori pubblici del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e un collaboratore di stretta fiducia del [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare e principale indagato.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge. Il tema attiene al fumus connmissi delicti, delineato solo con rinvio agli articoli di legge violati e al tempo e al luogo del prospettato reato, senza, tuttavia, nessuna indicazione dei fatti e dei comportamenti soggettivi e delle ragioni per cui sarebbero configurabili gli ipotizzati reati; si aggiunge che non sarebbe sufficiente nemmeno il richiamo compiuto dal Tribunale alla conversazione intercettata il 15.11.2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], valorizzata in chiave accusatoria, per il fatto che gli stessi non solo nella occasione "parlerebbero" di appalti ma lo farebbero temendo di essere intercettati. Considerazioni simili sono compiute anche per altre conversazioni. L'ordinanza sarebbe viziata anche nella parte in cui si è ritenuto che "attraverso le analisi degli atti investigativi offerti dal Pm e ricavati da altro procedimento penale emergerebbero profili di criticità inerenti le gare di appalto oggetto di contestazione". Si evidenza che: a) [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe indagato nel presente procedimento; b) [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe indagato nel collegato procedimento n. 800/2023 RGNR; c) [OSCURATO:PERSONA] sarebbe risultato estraneo a ogni "sistema" che possa essere stato messo in campo da [OSCURATO:PERSONA] per governare le procedure di appalto nel comunque di [OSCURATO:PERSONA]; d) [OSCURATO:PERSONA], in ragione del suo ruolo, era legittimato a parlare sui "fatti di indagine"; e) l'amministrazione sotto indagine sarebbe quella di Salerno e non quella del comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità. 2. Il Tribunale ha spiegato come: a) la domanda cautelare sia stata articolata attraverso il richiamo ad una serie di atti, tutti indicati espressamente e conosciuti dalle parti; b) dall'esame di tali atti, siano descritti con sufficiente precisione, in ragione dello stato del procedimento, i fatti per cui si procede e siano indicate le ragioni per cui è stato disposto il sequestro probatorio in esame; c) successivamente, con il decreto emesso il 30.10.2024, il Pubblico Ministero, dopo aver dato atto che con il decreto in esame erano stati sottoposti a sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alcuni supporti informatici - in precedenza indicati- oltre la copia forense di altri cinque file, aveva riferito di avere nominato un consulente per la estrazione di copia forense dei dati contenuti nei cellulari e negli altri supporti sequestrati, con "analisi di tutti i dati in essi contenuti" al fine di sequestrare soltanto quelli ritenuti utili per le indagini e restituzione di tutti i supporti informatici e della stessa copia forense dei dati "una volta estrapolati quelli ritenuti utili; c) fosse stato fissato un termine per l'espletamento delle operazioni da parte del consulente; d) l'esame sia ancora in corso. Sulla base di tale quadro di riferimento, il Tribunale ha richiamato una serie di conversazioni da cui emergerebbe il coinvolgimento del ricorrente nella gestione illecita degli appalti. 3. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza, ai limiti della inammissibilità. Sotto un primo profilo, è stato chiarito come l'oggetto del sequestro in esame sia diverso da quello disposto il 30.11.2024, atteso che con il primo si è proceduto ad apporre il vincolo reale sul supporto, cioè sul contenitore all'interno del quale sono raccolte una serie di informazioni, mentre il secondo sequestro ha ad oggetto il solo contenuto, selezionato correttamente dal Pubblico Ministero, estratto dal contenitore e ritenuto utile ai fini delle indagini con conseguente restituzione non solo del supporto esterno ma anche dalla copia forense. Dunque nessuna duplicazione di titoli aventi lo stesso oggetto. Sotto altro profilo, dalla ordinanza impugnata emergono non solo gli elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti ma anche gli specifici comportamenti attribuibili al ricorrente e ritenuti dimostrativi del suo coinvolgimento nei fatti; né, come è noto, il sequestro probatorio presuppone che il soggetto a cui le cose sono sequestrate debba essere necessariamente l'indagato, ben potendo la cosa essere nella disponibilità di un terzo estraneo. Il ricorrente, da una parte, sovrappone profili giuridici distinti, e, dall'altra, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc