CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 33253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26488-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E SANITA' - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 59/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26488 sez. ML - ud. 22-09-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 6 aprile 2020, la Corte d'Appello di Messina, chiamata a pronunziarsi sull'appello avverso la decisione resa dal Tribunale di Messina nel giudizio di opposizione al decreto ex art. 28 Stat. lav. proposto dalla FIALS - [OSCURATO:PERSONA] locali Sanità nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], decisione che, in riforma del decreto emesso nella fase sommaria che, pur a fronte della ritenuta sussistenza di una condotta antisindacale, aveva rigettato il ricorso per aver l'impresa cessato la condotta illecita nelle more tra il deposito del ricorso e la notifica dello stesso e condannato la FIALS al pagamento delle spese di lite, aveva confermato la condanna alle spese per la fase sommaria e compensato quelle relative all'opposizione, in parziale riforma della predetta decisione disponeva la compensazione anche delle spese relative alla fase sommaria; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto doversi addivenire ab origine ad una pronunzia di cessazione della materia del contendere, rapportabile al venir meno di ogni interesse alla decisione nel merito in ordine all'intervenuta cessazione della pregressa condotta illegittima, pronunzia in relazione alla quale iniquo ed erroneo doveva ritenersi l'accollo delle spese alla FIALS che legittimamente aveva proposto ricorso ma che di per sé non consentiva di fondare una condanna alle spese in suo favore; che per la cassazione di tale decisione ricorre la FIALS, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la ASP Messina; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; che la FIALS ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che con il primo motivo, l'organizzazione sindacale ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c. deduce la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese di lite in quanto in contrasto con il principio della soccombenza ed in particolare della c.d. soccombenza virtuale da apprezzare in relazione alla fondatezza della domanda proposta in via d'urgenza e di per sé ostativa a che la soccombenza sia riferibile a chi quella domanda ha proposto; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di contraddittoria motivazione, lamenta l'incongruità logica e giuridica delle statuizioni in punto spese di lite rese con riferimento alle spese del primo grado, per aver escluso ogni responsabilità riconducibile al comportamento processuale delle parti in capo a ciascuna di esse, e con riferimento alle spese del giudizio di appello, non essendo questa legittimata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed altresì 92 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ragioni previste come giustificative della mancata attribuzione nei confronti del soggetto che ha legittimamente proposto il ricorso; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 24 Cost., il ricorrente riconduce le medesime censure di cui ai precedenti motivi al complessivo e radicale vizio di motivazione deducendone il carattere meramente apparente lesivo del diritto di difesa; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento atteso che, sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale, non trova giustificazione, anche a fronte di una pronunzia di cessazione della materia del contendere, la mancata attribuzione delle spese al soggetto proponente una domanda giudiziale da ritenersi fondata e ciò per quel che riguarda la fase sommaria e la fase di merito del primo grado di giudizio ed altresì il giudizio di appello non rinvenendosi, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., alcuna ragione giustificativa del sancito nulla a disporsi sul punto; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione che provvederà in conformità, liquidando in favore della FIALS le spese della fase sommaria e della fase di merito del primo grado di giudizio nonché le spese dell'appello e disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizio