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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 gennaio 2023

Cassazione n. 00142/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettoresponsabilità geni* DI * Consigliere* * Consigliere * 15149/2019* * Consigliere ** * Consigliere * CC – 19/10/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15149/2019 * proposto da* * * rappresentato e difeso dall * * *stino con domicilio eletto in Roma viale delle * n. 34– ricorrente –contro* * rappresentata e difesa dall * * *con domicilio eletto in Roma via S. * n. 34 presso lo studio dell *– controricorrente –avverso il decreto della Corte d appello di Bari n. 400/19 depositato il 25gennaio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dalConsigliere * ** imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/20231.

Con decreto del 15 novembre 2017 il Tribunale per i minorenni di Baridichiarò non luogo a provvedere in ordine alla domanda di adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale proposta da * ** nei confronti della moglie * * in considerazionedell inottemperanza di quest ultima alle condizioni riguardanti l affidamentodei figli minori * e * stabilite nel verbale di separazioneconsensuale omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 12 febbraio2015.2.

Il reclamo proposto dall * è stato rigettato dalla Corte d appellodi Bari che con decreto del 25 gennaio 2019 ha ammonito la * a consentire ai figli di ottemperare all obbligo scolastico e l * a non frapporre ostacoli all ingresso e all uscita dei figli dai rispettivi istituti scolastici.A fondamento della decisione la Corte ha rilevato innanzitutto l inammissibilità dei due ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ. proposti dal reclamante nelcorso del procedimento osservando che uno di essi aveva un oggetto totalmente estraneo alla controversia riguardando la liquidazione delle spesedella c.t.u. espletata in un altro procedimento svoltosi dinanzi al Tribunaleper i minorenni da contestarsi dinanzi al giudice competente per il meritomentre l altro volto ad ottenere l avvio di un percorso di mediazione familiaree l adozione di prescrizioni a tutela dell interesse dei minori alla bigenitorialitàcontro la condotta ostativa della * aveva un oggetto solo in partecoincidente con quello del reclamo comprendendo anche la richiesta di adozione di prescrizioni nei confronti dell Amministrazione scolastica non rientrante nei poteri del Giudice ordinario e quella di adozione di prescrizioni neiconfronti della * da proporsi nelle forme di cui all art. 709 ter cod.civ. * atto inoltre della disponibilità manifestata dalla donna all avvio diun percorso di mediazione familiare la Corte ha ritenuto che in quanto fondato sul consenso delle parti e volto a ricostituire dinamiche relazionali appropriate tra i componenti del nucleo familiare il relativo invito potesse essere rivolto agli stessi anche nella fase successiva all udienza presidenzialeha escluso tuttavia la possibilità d impartire alle parti un ordine in tal sensoosservando che in quanto riguardante un facere infungibile la relativa do* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023manda non poteva costituire oggetto di un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.ed aggiungendo che il ricorrente non poteva scegliere l organismo di mediazione familiare al quale rivolgersi in deroga alla competenza territoriale.Nel merito premesso che la richiesta di avvio del percorso di mediazionefamiliare era stata già accolta in sede cautelare e precisato che la relativapronuncia doveva considerarsi incoercibile la Corte ha ritenuto generica ecomunque eccedente i propri poteri la richiesta di adozione di prescrizioni agaranzia dell ottemperanza alle condizioni stabilite in sede di separazione.

Hariconosciuto invece la propria competenza in qualità di giudice dinanzi alquale pendeva il procedimento di appello in ordine alla richiesta proposta aisensi dell art. 709 ter cod. proc. civ. di adozione di prescrizioni a garanziadel diritto dei minori alla bigenitorialità affermando tuttavia di non poter applicare d ufficio le misure previste dai nn. 2 e 3 della predetta disposizionema di poter provvedere soltanto all irrogazione delle sanzioni previste dai nn.1 e 4 in proposito rilevato che entrambi i genitori si erano sottratti all osservanza alle condizioni stabilite in sede di separazione dal momento chel * aveva preteso di prelevare i figli contro la volontà degli stessi mentre la * aveva consentito ai minori di assentarsi da scuola nei giorni incui il padre avrebbe dovuto prelevarli ha ritenuto che sebbene il comportamento della donna fosse giustificato dall esigenza di proteggere i figli dalgrave disagio determinato dal comportamento dell uomo i provvedimentiadottati in sede di separazione non potevano restare inapplicati.3.

Avverso il predetto decreto l * ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi illustrati anche con memoria.

La * haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va dichiarata l ammissibilità del ricorso in quantoavente ad oggetto un provvedimento che pur risultando emesso all esito diun procedimento camerale presenta contenuto decisorio e carattere di definitività ed è pertanto impugnabile in sede di legittimità ai sensi dell art. 111settimo comma * anche nella parte riguardante l ammonimento.In ordine ai provvedimenti previsti dall art. 709 ter cod. proc. civ. per la* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all esercizio dellaresponsabilità genitoriale o alle modalità dell affidamento questa Corte haavuto già infatti modo di affermare che al pari di quanto accade per quelli intema di affidamento dei figli aventi attitudine al giudicato sia pure rebus sicstantibus in quanto modificabili e revocabili soltanto a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi l efficacia intrinsecamente temporanea delle disposizioniadottate ai sensi di tale articolo non consente di escluderne la natura decisoriae l idoneità ad assumere un carattere tendenzialmente stabile cfr. ** I 27/07/2021 n. 21553 .Quanto all ammonimento non può condividersi il principio enunciato daun precedente di questa Corte e ripreso senza particolare approfondimentoda successive pronunce secondo cui tra le misure previste dall art. 709 tersecondo comma cod. proc. civ. soltanto quelle di cui ai nn. 2 3 e 4 risultanosuscettibili d impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione inquanto aventi le prime due carattere risarcitorio e la terza carattere sanzionatorio laddove quella di cui al n. 1 riveste natura meramente esortativa cfr.* * I 21/02/2014 n. 4176 27/06/2018 n. 16980 17/05/2019 n.13400 13/07/2022 n. 22100 .

Tale affermazione trova infatti fondamentonel richiamo a due precedenti più risalenti il primo dei quali avente ad oggetto l ammonimento aveva escluso il carattere decisorio del provvedimentoriconoscendone tuttavia la natura sanzionatoria cfr. * * I 22/10/2010 n. 21718 mentre il secondo riguardante il risarcimento e la sanzioneamministrativa pecuniaria ne aveva confermato la natura rispettivamenteriparatoria ed afflittiva riconoscendone pertanto il carattere decisorio e definitivo senza nulla precisare in ordine all ammonimento cfr. * * I8/08/2013 n. 18977 .In realtà è sufficiente prendere in considerazione la portata semanticadell espressione letterale adoperata dal legislatore nella formulazione dell art.709 ter secondo comma n. 1 cod. proc. civ. per rendersi conto del caratteretutt altro che esortativo del provvedimento nel quale è implicita la minacciadi più gravi misure per l ipotesi di persistente inadempienza delle condizioniriguardanti l esercizio della responsabilità genitoriale o l affidamento dei minori «ammonire» non significa infatti semplicemente consigliare o esortare* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023una persona ma avvertirla autorevolmente al fine d indurla al rispetto diregole di condotta mettendola in guardia contro le conseguenze negativedella loro inosservanza e poiché nella specie tali conseguenze non possonoche consistere nel pregiudizio che potrà eventualmente derivarne per il sanoed equilibrato sviluppo psicofisico del minore la cui valutazione può costituirela premessa oltre che per l applicazione delle altre misure previste dalla medesima disposizione anche per la revisione in senso restrittivo delle predettecondizioni o addirittura per l adozione di provvedimenti ablativi o limitatividella responsabilità genitoriale risulta evidente la portata immediatamenteafflittiva del provvedimento in esame la cui incidenza sul diritto dovere delgenitore d intrattenere rapporti con il figlio e di collaborare all assistenzaall educazione ed all istruzione dello stesso posta anche in relazione con l irrevocabilità della misura non suscettibile di ritiro una volta irrogata giustificail riconoscimento dell impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.* a quanto sostenuto dalla difesa della controricorrente vapoi riconosciuta la possibilità di far valere con il rimedio in questione nonsolo il vizio di violazione di legge ma anche quello di cui all art. 360 primocomma n. 5 cod. proc. civ. come espressamente previsto dall ultimo commadella medesima disposizione.2.

Con il primo motivo d impugnazione il ricorrente denuncia il difetto digiurisdizione dell * giudiziaria ordinaria in relazione all ammonimentorivoltogli dal decreto impugnato sostenendo che la regolamentazione dell ingresso e dell uscita dagl istituti scolastici nonché l adozione dei provvedimenti conseguenti all inosservanza dei relativi obblighi e la rimozione di eventuali ostacoli spettano alla * *2.1.

Il motivo è inammissibile avendo ad oggetto una statuizione che inquanto avente come destinatario esclusivamente il ricorrente e come contenuto l intimazione ad astenersi da comportamenti idonei a turbare la serenitàdei figli nell esercizio del loro diritto allo studio non comporta in alcun modouno sconfinamento nella sfera riservata all Amministrazione scolastica la cuidiscrezionalità nella regolamentazione dell attività scolastica e dell accessoagli edifici alla stessa adibiti nonché nell individuazione dei provvedimenti daadottare contro indebite interferenze di terzi non può ritenersi affatto com* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023pressa o limitata dall ammonimento rivolto al ricorrente.E noto d altronde che ove una controversia tra privati attinente a dirittisoggettivi implichi il vaglio di situazioni che presentano aspetti di pubblicointeresse o lo scrutinio della legittimità di provvedimenti amministrativi l estraneità della * Amministrazione al giudizio comporta che le questionieventualmente insorgenti riguardo ai confini dei poteri spettanti al giudiceordinario attengono al merito e non già alla giurisdizione investendo l individuazione dei limiti interni posti dall ordinamento alle attribuzioni del giudiceordinario ed in particolare il divieto di annullare modificare o revocare ilprovvedimento amministrativo ai sensi dell art. 4 della legge 20 marzo n.2248 all.

E cfr. * * * 8/03/2019 n. 6883 23/12/2005 n. 28500* * III 27/06/2006 n. 14762 .3.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 709ter e 710 cod. proc. civ. osservando che la competenza in ordine alla richiestadi adozione di prescrizioni nei confronti della * non spettava alla Corted appello ma al giudice ordinariamente competente ai sensi degli artt. 18 20cod. proc. civ.3.1.

Il motivo è infondato.Il decreto impugnato ha dichiarato per un verso inammissibile la domanda di adozione delle predette prescrizioni proposta dal ricorrente ai sensidell art. 700 cod. proc. civ. evidenziando il carattere residuale della tutelaprevista da tale disposizione ed affermando che l inosservanza delle condizioni riguardanti l affidamento dei figli stabilite in sede di separazione avrebbedovuto essere fatta valere con il rimedio tipico di cui all art. 709 ter cod. proc.civ. non attivato con il reclamo per altro verso ha ritenuto di poter applicared ufficio le sanzioni di cui ai nn. 1 e 4 di tale disposizione osservando che lastessa prevede uno strumento processuale a tutela dell interesse dei minoriutilizzabile anche in deroga al principio della domanda per far fronte a situazioni di particolare urgenza ed affermando la propria competenza al riguardoin qualità di giudice del procedimento.* ultima affermazione trova conforto nella disciplina dettata dall art.709 ter cit. introdotto dall art. 2 comma secondo della legge 8 febbraio2006 n. 54 il quale prevede un procedimento volto a risolvere le controversie* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023eventualmente insorgenti tra i genitori in sede di attuazione o nell interpretazione di provvedimenti giudiziali riguardanti l esercizio della responsabilitàgenitoriale o l affidamento dei figli minori che può essere promosso tanto invia principale autonomamente o congiuntamente ad una domanda di modificazione delle condizioni di separazione o divorzio quanto in via incidentalenell ambito di giudizi aventi ad oggetto la risoluzione della crisi coniugale ol affidamento di figli nati da genitori non coniugati cfr. * * I 6/10/2021 n. 27147 o anche nell ambito di procedimenti come quello in esamevolti all adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale.

Ai sensi del primo comma di tale disposizione mentre nel caso incui la domanda venga proposta in via principale la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza del minore nel caso di proposizione in via incidentale la competenza spetta al giudice dinanzi al quale è in corso il procedimento principale e quindi ove lo stesso penda in fase d impugnazione comenella specie dinanzi al giudice competente per quest ultima.Non può ritenersi pertinente in contrario il richiamo della difesa del ricorrente ad un precedente di legittimità che in riferimento al procedimentodi revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di divorzioha ritenuto applicabili ai fini dell individuazione del giudice competente perterritorio gli ordinari criteri di cui agli artt. 18 20 cod. proc. civ. cfr. ** VI 4/04/2013 n. 8016 nell escludere che al predetto procedimentopossa trovare applicazione l art. 709 ter cod. proc. civ. tale pronuncia had altronde confermato l operatività dei criteri indicati da tale disposizione siapure limitatamente al procedimento da essa previsto per la soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all esercizio della potestà genitoriale oalle modalità di affidamento nonché per l adozione in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolinoil corretto svolgimento delle modalità di affidamento dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa anche in unione con la modifica deiprovvedimenti in vigore relativamente a tali modalità.

La competenza del giudice del luogo di residenza abituale del minore è stata d altronde ribaditarecentemente anche in riferimento alle controversie aventi ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all affidamento ed al mantenimento dei mi* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023nori ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proprio in virtù di un interpretazioneestensiva dell art. 709 ter cod. proc. civ. fondata sulla considerazione che ilnuovo regime introdotto dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219 e dal d.lgs. 28dicembre 2013 n. 154 mira ad assicurare l uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio cfr. * * VI 20/07/2020 n.15421 14/12/2016 n. 25636 .4.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 336 bis e 337 ter cod. civ. e dell art. 8 della CEDU rilevando che nel richiamare il verbale relativo all ascolto dei minori il decretoimpugnato non ha tenuto conto dell inosservanza delle disposizioni concernenti l informazione del minore e la descrizione del suo contegno.

Aggiungeche la Corte d appello ha omesso di provvedere alla tutela dell interesse deiminori alla conservazione del rapporto con il padre interrotto totalmente daoltre due anni.4.1.

Il motivo è infondato.Nei procedimenti volti all adozione di provvedimenti riguardanti i minoril inosservanza delle norme che disciplinano le forme e le modalità dell ascoltodegli stessi così come l omissione di tale adempimento si traduce infatti inuna violazione del contraddittorio che comportando la nullità della decisionedev essere fatta valere mediante l impugnazione del provvedimento adottatoai sensi dell art. 161 cod. proc. civ. cfr. * * I 13/12/2018 n. 3230910/09/2014 n. 19007 8/03/2013 n. 5847 nella specie essendo stato l ascolto effettuato nel corso del procedimento di primo grado il vizio in questione avrebbe pertanto dovuto essere dedotto con il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni la cui mancata impugnazione sulpunto esclude la possibilità di farlo valere come motivo di ricorso per cassazione.Quanto invece al mantenimento di un rapporto continuativo tra i minoried il padre la Corte d appello non ha affatto omesso di valutare la necessitàdell adozione di provvedimenti idonei ad assicurarlo avendo preso puntualmente in esame il comportamento tenuto da entrambi i genitori al fine di* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023verificare l eventuale inadempimento da parte degli stessi delle condizionistabilite in sede di separazione ed avendo escluso l opportunità di procederealla modifica di tali condizioni in virtù della considerazione fondata sulla documentazione acquisita e sulle dichiarazioni rese dai minori nel corso dell ascolto che le condotte ostative ascritte alla * trovavano giustificazionenell intento di proteggere i figli dal disagio ingenerato dal contegno aggressivodel padre.

Tale valutazione trova conforto nel principio recentemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione del dirittoalla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio conl altro genitore e la conseguente necessità di garantire l attuazione di talediritto non impongono necessariamente l adozione di una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e l allontanamento del minore dalla suaresidenza trattandosi di misure estreme che in quanto aventi come effettola rescissione di ogni rapporto giuridico morale ed affettivo con il figlio presuppongono conformemente al superiore interesse del minore una preventiva verifica in ordine alla concreta praticabilità d interventi più limitati voltiad evitare il trauma derivante dal brusco e definitivo abbandono del genitorecon cui il minore ha sempre vissuto e la correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita cfr. * * I 24/03/2022 n. 9691 . * specie d altronde nonostante il riconoscimento della maggiore gravità delle inadempienze addebitate al ricorrente il decreto impugnato non ha mancato di richiamare entrambe le parti ad un rigoroso rispetto delle predette condizionirafforzando la propria sollecitazione mediante l irrogazione della sanzionedell ammonimento e prospettando in caso di ulteriore inosservanza la possibilità del ricorso a rimedi esecutivi o della proposizione di un altra istanza aisensi dell art. 709 ter cod. proc. civ.5.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato o del procedimento per violazione dell art. 112 cod. proc. civ. e dell art.118 disp. att. cod. proc. civ. osservando che a sostegno dell ammonimentorivoltogli la Corte d appello ha richiamato un provvedimento provvisorioadottato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell art. 336 terzo commacod. civ. e non confermato nel provvedimento definitivo.

Aggiunge che la decisione adottata d ufficio senza la previa instaurazione del contraddittorio tra* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023le parti si fonda sui medesimi fatti già presi in esame dal Giudice di primogrado nonché sul richiamo ad una certificazione non aggiornata e su indaginipsicologiche svolte da un soggetto non abilitato professionalmente integratedal riferimento a nozioni non qualificabili come fatti notori ma costituentimanifestazione di scienza privata. * inoltre che il provvedimento comporta per un verso l aggravamento di quello adottato dal Tribunale per i minorenni non giustificato da fatti sopravvenuti e per altro verso una modificadegli accordi intervenuti in sede di separazione sorretta da una motivazioneillogica e contraddittoria in quanto pur consentendogli di tenere con sé i figlie di accompagnarli e prelevarli da scuola gli impedisce di vigilare sugli stessial momento dell ingresso e dell uscita.5.1.

Il motivo è infondato.La mera circostanza che i provvedimenti temporanei adottati nel corsodel procedimento di primo grado non avessero trovato conferma nel decretoimpugnato non impediva infatti alla Corte d appello di tenere conto ai finidella decisione sul reclamo delle inadempienze che ne avevano giustificatol adozione non risultando che il Tribunale per i minorenni avesse accertatol insussistenza dei comportamenti addebitati all * e dovendo pertantoescludersi che la mancata impugnazione del decreto di primo grado da partedella * avesse comportato la formazione di un giudicato interno al riguardo.

L ultimo comma dell art. 709 ter cod. proc. civ. prevedendo che iprovvedimenti adottati ai sensi di tale disposizione sono impugnabili «neimodi ordinari» ne comporta d altronde l assoggettamento ai mezzi d impugnazione previsti per il tipo di procedimento nell ambito del quale sono statipronunciati e quindi nel caso in esame al regime impugnatorio proprio deiprovvedimenti de potestate alla cui adozione mirava la domanda originariamente proposta dal ricorrente trattandosi di provvedimenti pronunciati incamera di consiglio ai sensi dell art. 336 secondo comma cod. civ. il mezzod impugnazione è stato correttamente individuato nel reclamo di cui all art.739 cod. proc. civ. la cui disciplina configurando il rimedio in questione nongià come una mera revisio prioris instantiae ma come una prosecuzione delprocedimento di primo grado consente di procedere non solo ad un rinnovatoapprezzamento dei fatti già esaminati dal provvedimento impugnato ma an* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023che alla valutazione di fatti sopravvenuti eventualmente idonei ad incideresulla situazione dei minori nonché all acquisizione di nuovi mezzi di provasenza che operino le preclusioni previste per il giudizio ordinario di cognizione cfr. * * I 1/06/2022 n. 17931 25/01/2007 n. 1656 28/05/2003n. 8547 .In quanto volto alla tutela degl interessi di minori il procedimento inesame risulta d altronde caratterizzato da ampi poteri ufficiosi del giudice siaistruttori che decisori che gli consentono di adottare le disposizioni più idoneea garantire l attuazione delle condizioni relative all affidamento dei figli edall esercizio della responsabilità genitoriale superando i contrasti eventualmente insorti tra i genitori in ordine all interpretazione dei relativi provvedimenti modificando se necessario i provvedimenti in vigore e sanzionandoeventuali violazioni con l applicazione di appropriate misure volte ad esercitare una coazione indiretta nei confronti del genitore inadempiente.

Peraltrotra quelle contemplate dall art. 709 ter secondo comma cod. proc. civ. soltanto il risarcimento dei danni previsto dai nn. 2 e 3 in favore del minore odell altro genitore richiede una domanda di parte trattandosi di una misuranon avente carattere punitivo ma riparatorio che implica necessariamenteuna valutazione in ordine all entità del pregiudizio arrecato all istante mentrel ammonimento di cui al n. 1 e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui aln. 4 possono essere disposte anche d ufficio rivestendo carattere sanzionatorio in quanto aventi una funzione eminentemente afflittiva e deterrente cfr. * * I 23/06/2022 n. 20264 17/05/2019 n. 13400 27/06/2018 n. 16980 .Non merita pertanto censura l operato della Corte territoriale la qualenel riesaminare il provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni inrelazione alle censure proposte dal ricorrente ha proceduto ad una nuovavalutazione del materiale probatorio senza fare in alcun modo ricorso ad elementi desunti dal patrimonio di conoscenze della collettività o da proprie cognizioni particolari ma conferendo rilievo alle condotte delle parti emergentida rapporti di polizia giudiziaria informazioni rese dal personale scolastico edocumentazione medica ed amministrativa già acquisiti in primo grado sullabase dei quali ha ritenuto per un verso di dover confermare le conclusioni cui* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023era pervenuto il Giudice di primo grado e per altro verso di dover rafforzarele determinazioni adottate in sede di separazione con l applicazione della misura dell ammonimento indirizzato ad entrambe le parti.

Né risulta privo dilogica l invito rivolto al ricorrente a non frapporre ostacoli all ingresso ed allauscita dei propri figli da scuola il quale non si pone affatto in contrasto conla collocazione dei minori presso il padre nei giorni compresi tra il primo el otto di ciascun mese prevista nel verbale di separazione e nella facoltàconseguentemente riconosciuta all * di accompagnarli e prelevarli dascuola come ampiamente spiegato nella motivazione del decreto impugnatol ammonimento lungi dall ostacolare l esercizio di tale facoltà è volto ad assicurare che l accompagnamento e il prelievo abbiano luogo serenamentetrovando giustificazione nell esigenza di evitare il ripetersi dei litigi insorti trale parti proprio nelle predette occasioni e di porre un limite alla condotta aggressiva tenuta dal ricorrente nei confronti del personale scolastico checome emerso a seguito dell ascolto dei minori avevano arrecato a questi ultimi un grave disagio.6.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio sostenendo che nel richiamare il parerereso dal Pubblico Ministero il decreto impugnato ne ha omesso una parte incui si sollecitava la formulazione di un ordine prescrittivo.

Aggiunge che laCorte d appello ha omesso di esaminare le richieste da lui formulate nellenote autorizzate depositate nel corso del procedimento nonché la richiestadi annullamento della c.t.u. avanzata con il reclamo in quanto fondata sullaavvenuta liquidazione delle relative spese da parte del Giudice di primo gradoin pendenza del procedimento d impugnazione.6.1.

Il motivo è inammissibile.* è noto l art. 54 comma primo lett. b del d.l. 22 giugno 2012 n.83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 nel riformulare l art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. ha introdotto nell ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione consistente nell omesso esame di un fatto storico principale o secondario la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia cfr.* * * 7/04/2014 n. 8053 * * II 29/10/2018 n. 27415* * III 11/04/2017 n. 9253 .

Tale vizio non è configurabile né inriferimento all incompleta trascrizione delle conclusioni rese dal Pubblico Ministero né in riferimento all omessa pronuncia in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente non trattandosi di fatti storici ma di atti nei quali trovaespressione la partecipazione delle parti al procedimento.

La trascrizione delleconclusioni del Pubblico Ministero è d altronde prevista soltanto dall art. 132secondo comma n. 3 cod. proc. civ. riguardante la sentenza e non anchedall art. 135 cod. proc. civ. riguardante il decreto e l omissione o incompletezza della stessa non costituisce neppure causa di nullità a meno che con leconclusioni non siano state proposte questioni diverse da quelle sollevatedalle parti il cui mancato esame si traduca nel vizio di cui all art. 112 cod.proc. civ. nella specie neppure dedotto cfr. * * I 17/01/1977 n.214 11/06/1971 n. 1756 * * II 10/04/1969 n. 1159 .

Nel lamentare l omesso esame delle proprie richieste il ricorrente omette poi di precisarne il contenuto limitandosi a richiamare quella di annullamento della c.t.u.proposta con il secondo ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. la quale ha costituito oggetto di specifica valutazione da parte del decreto impugnato che l hadichiarata inammissibile in quanto estranea all oggetto del reclamo.7.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio rilevando che il decreto impugnato haomesso di valutare un rapporto di pronto soccorso ed una relazione di poliziagiudiziaria prodotti in giudizio da cui emergevano rispettivamente i disturbineurologici manifestati dal figlio ed a lungo trascurati dalla moglie nonché gliostacoli frapposti dalla * alla consegna dei minori al padre.7.1.

Il motivo è inammissibile.Le censure proposte dal ricorrente non sono infatti riconducibili all art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. non riflettendo la pretermissione difatti storici ma l omessa o errata valutazione di elementi istruttori non deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi della norma citata cfr.ex plurimis * * II 31/03/2022 n. 10525 29/10/2018 n. 27415* * VI 10/02/2015 n. 2498 .

Il ricorrente insiste infatti sulla rile* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023vanza del contenuto di due documenti uno dei quali allegato ad una memoriadifensiva depositata in primo grado in ordine al quale non viene precisato seil fatto storico dallo stesso emergente non menzionato nel decreto impugnato sia stato ritualmente introdotto nel dibattito processuale ed un altropreso puntualmente in esame dalla Corte territoriale dal quale avrebbe dovuto desumersi a suo avviso una versione dei fatti diversa da quella risultante dal decreto impugnato.

In tal modo egli dimostra di voler sollecitareuna nuova valutazione dei fatti non consentita a questa Corte alla quale nonspetta il compito di riesaminare il merito della controversia ma solo quello diverificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato nonché la coerenza logico formale delle stesse nei limitiin cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazionea seguito della riformulazione dell art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. cfr. * * I 13/01/2020 n. 331 * * II 29/10/2018 n. 27415* * V 4/08/2017 n. 195478.

Il ricorso va pertanto rigettato con l integrale compensazione dellespese processuali avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate edall avvenuta rimeditazione di precedenti orientamenti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettoresponsabilità geni* DI * Consigliere* * Consigliere * 15149/2019* * Consigliere ** * Consigliere * CC – 19/10/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15149/2019 * proposto da* * * rappresentato e difeso dall * * *stino con domicilio eletto in Roma viale delle * n. 34– ricorrente –contro* * rappresentata e difesa dall * * *con domicilio eletto in Roma via S. * n. 34 presso lo studio dell *– controricorrente –avverso il decreto della Corte d appello di Bari n. 400/19 depositato il 25gennaio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dalConsigliere * ** imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/20231.

Con decreto del 15 novembre 2017 il Tribunale per i minorenni di Baridichiarò non luogo a provvedere in ordine alla domanda di adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale proposta da * ** nei confronti della moglie * * in considerazionedell inottemperanza di quest ultima alle condizioni riguardanti l affidamentodei figli minori * e * stabilite nel verbale di separazioneconsensuale omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 12 febbraio2015.2.

Il reclamo proposto dall * è stato rigettato dalla Corte d appellodi Bari che con decreto del 25 gennaio 2019 ha ammonito la * a consentire ai figli di ottemperare all obbligo scolastico e l * a non frapporre ostacoli all ingresso e all uscita dei figli dai rispettivi istituti scolastici.A fondamento della decisione la Corte ha rilevato innanzitutto l inammissibilità dei due ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ. proposti dal reclamante nelcorso del procedimento osservando che uno di essi aveva un oggetto totalmente estraneo alla controversia riguardando la liquidazione delle spesedella c.t.u. espletata in un altro procedimento svoltosi dinanzi al Tribunaleper i minorenni da contestarsi dinanzi al giudice competente per il meritomentre l altro volto ad ottenere l avvio di un percorso di mediazione familiaree l adozione di prescrizioni a tutela dell interesse dei minori alla bigenitorialitàcontro la condotta ostativa della * aveva un oggetto solo in partecoincidente con quello del reclamo comprendendo anche la richiesta di adozione di prescrizioni nei confronti dell Amministrazione scolastica non rientrante nei poteri del Giudice ordinario e quella di adozione di prescrizioni neiconfronti della * da proporsi nelle forme di cui all art. 709 ter cod.civ. * atto inoltre della disponibilità manifestata dalla donna all avvio diun percorso di mediazione familiare la Corte ha ritenuto che in quanto fondato sul consenso delle parti e volto a ricostituire dinamiche relazionali appropriate tra i componenti del nucleo familiare il relativo invito potesse essere rivolto agli stessi anche nella fase successiva all udienza presidenzialeha escluso tuttavia la possibilità d impartire alle parti un ordine in tal sensoosservando che in quanto riguardante un facere infungibile la relativa do* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023manda non poteva costituire oggetto di un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.ed aggiungendo che il ricorrente non poteva scegliere l organismo di mediazione familiare al quale rivolgersi in deroga alla competenza territoriale.Nel merito premesso che la richiesta di avvio del percorso di mediazionefamiliare era stata già accolta in sede cautelare e precisato che la relativapronuncia doveva considerarsi incoercibile la Corte ha ritenuto generica ecomunque eccedente i propri poteri la richiesta di adozione di prescrizioni agaranzia dell ottemperanza alle condizioni stabilite in sede di separazione.

Hariconosciuto invece la propria competenza in qualità di giudice dinanzi alquale pendeva il procedimento di appello in ordine alla richiesta proposta aisensi dell art. 709 ter cod. proc. civ. di adozione di prescrizioni a garanziadel diritto dei minori alla bigenitorialità affermando tuttavia di non poter applicare d ufficio le misure previste dai nn. 2 e 3 della predetta disposizionema di poter provvedere soltanto all irrogazione delle sanzioni previste dai nn.1 e 4 in proposito rilevato che entrambi i genitori si erano sottratti all osservanza alle condizioni stabilite in sede di separazione dal momento chel * aveva preteso di prelevare i figli contro la volontà degli stessi mentre la * aveva consentito ai minori di assentarsi da scuola nei giorni incui il padre avrebbe dovuto prelevarli ha ritenuto che sebbene il comportamento della donna fosse giustificato dall esigenza di proteggere i figli dalgrave disagio determinato dal comportamento dell uomo i provvedimentiadottati in sede di separazione non potevano restare inapplicati.3.

Avverso il predetto decreto l * ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi illustrati anche con memoria.

La * haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va dichiarata l ammissibilità del ricorso in quantoavente ad oggetto un provvedimento che pur risultando emesso all esito diun procedimento camerale presenta contenuto decisorio e carattere di definitività ed è pertanto impugnabile in sede di legittimità ai sensi dell art. 111settimo comma * anche nella parte riguardante l ammonimento.In ordine ai provvedimenti previsti dall art. 709 ter cod. proc. civ. per la* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all esercizio dellaresponsabilità genitoriale o alle modalità dell affidamento questa Corte haavuto già infatti modo di affermare che al pari di quanto accade per quelli intema di affidamento dei figli aventi attitudine al giudicato sia pure rebus sicstantibus in quanto modificabili e revocabili soltanto a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi l efficacia intrinsecamente temporanea delle disposizioniadottate ai sensi di tale articolo non consente di escluderne la natura decisoriae l idoneità ad assumere un carattere tendenzialmente stabile cfr. ** I 27/07/2021 n. 21553 .Quanto all ammonimento non può condividersi il principio enunciato daun precedente di questa Corte e ripreso senza particolare approfondimentoda successive pronunce secondo cui tra le misure previste dall art. 709 tersecondo comma cod. proc. civ. soltanto quelle di cui ai nn. 2 3 e 4 risultanosuscettibili d impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione inquanto aventi le prime due carattere risarcitorio e la terza carattere sanzionatorio laddove quella di cui al n. 1 riveste natura meramente esortativa cfr.* * I 21/02/2014 n. 4176 27/06/2018 n. 16980 17/05/2019 n.13400 13/07/2022 n. 22100 .

Tale affermazione trova infatti fondamentonel richiamo a due precedenti più risalenti il primo dei quali avente ad oggetto l ammonimento aveva escluso il carattere decisorio del provvedimentoriconoscendone tuttavia la natura sanzionatoria cfr. * * I 22/10/2010 n. 21718 mentre il secondo riguardante il risarcimento e la sanzioneamministrativa pecuniaria ne aveva confermato la natura rispettivamenteriparatoria ed afflittiva riconoscendone pertanto il carattere decisorio e definitivo senza nulla precisare in ordine all ammonimento cfr. * * I8/08/2013 n. 18977 .In realtà è sufficiente prendere in considerazione la portata semanticadell espressione letterale adoperata dal legislatore nella formulazione dell art.709 ter secondo comma n. 1 cod. proc. civ. per rendersi conto del caratteretutt altro che esortativo del provvedimento nel quale è implicita la minacciadi più gravi misure per l ipotesi di persistente inadempienza delle condizioniriguardanti l esercizio della responsabilità genitoriale o l affidamento dei minori «ammonire» non significa infatti semplicemente consigliare o esortare* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023una persona ma avvertirla autorevolmente al fine d indurla al rispetto diregole di condotta mettendola in guardia contro le conseguenze negativedella loro inosservanza e poiché nella specie tali conseguenze non possonoche consistere nel pregiudizio che potrà eventualmente derivarne per il sanoed equilibrato sviluppo psicofisico del minore la cui valutazione può costituirela premessa oltre che per l applicazione delle altre misure previste dalla medesima disposizione anche per la revisione in senso restrittivo delle predettecondizioni o addirittura per l adozione di provvedimenti ablativi o limitatividella responsabilità genitoriale risulta evidente la portata immediatamenteafflittiva del provvedimento in esame la cui incidenza sul diritto dovere delgenitore d intrattenere rapporti con il figlio e di collaborare all assistenzaall educazione ed all istruzione dello stesso posta anche in relazione con l irrevocabilità della misura non suscettibile di ritiro una volta irrogata giustificail riconoscimento dell impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.* a quanto sostenuto dalla difesa della controricorrente vapoi riconosciuta la possibilità di far valere con il rimedio in questione nonsolo il vizio di violazione di legge ma anche quello di cui all art. 360 primocomma n. 5 cod. proc. civ. come espressamente previsto dall ultimo commadella medesima disposizione.2.

Con il primo motivo d impugnazione il ricorrente denuncia il difetto digiurisdizione dell * giudiziaria ordinaria in relazione all ammonimentorivoltogli dal decreto impugnato sostenendo che la regolamentazione dell ingresso e dell uscita dagl istituti scolastici nonché l adozione dei provvedimenti conseguenti all inosservanza dei relativi obblighi e la rimozione di eventuali ostacoli spettano alla * *2.1.

Il motivo è inammissibile avendo ad oggetto una statuizione che inquanto avente come destinatario esclusivamente il ricorrente e come contenuto l intimazione ad astenersi da comportamenti idonei a turbare la serenitàdei figli nell esercizio del loro diritto allo studio non comporta in alcun modouno sconfinamento nella sfera riservata all Amministrazione scolastica la cuidiscrezionalità nella regolamentazione dell attività scolastica e dell accessoagli edifici alla stessa adibiti nonché nell individuazione dei provvedimenti daadottare contro indebite interferenze di terzi non può ritenersi affatto com* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023pressa o limitata dall ammonimento rivolto al ricorrente.E noto d altronde che ove una controversia tra privati attinente a dirittisoggettivi implichi il vaglio di situazioni che presentano aspetti di pubblicointeresse o lo scrutinio della legittimità di provvedimenti amministrativi l estraneità della * Amministrazione al giudizio comporta che le questionieventualmente insorgenti riguardo ai confini dei poteri spettanti al giudiceordinario attengono al merito e non già alla giurisdizione investendo l individuazione dei limiti interni posti dall ordinamento alle attribuzioni del giudiceordinario ed in particolare il divieto di annullare modificare o revocare ilprovvedimento amministrativo ai sensi dell art. 4 della legge 20 marzo n.2248 all.

E cfr. * * * 8/03/2019 n. 6883 23/12/2005 n. 28500* * III 27/06/2006 n. 14762 .3.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 709ter e 710 cod. proc. civ. osservando che la competenza in ordine alla richiestadi adozione di prescrizioni nei confronti della * non spettava alla Corted appello ma al giudice ordinariamente competente ai sensi degli artt. 18 20cod. proc. civ.3.1.

Il motivo è infondato.Il decreto impugnato ha dichiarato per un verso inammissibile la domanda di adozione delle predette prescrizioni proposta dal ricorrente ai sensidell art. 700 cod. proc. civ. evidenziando il carattere residuale della tutelaprevista da tale disposizione ed affermando che l inosservanza delle condizioni riguardanti l affidamento dei figli stabilite in sede di separazione avrebbedovuto essere fatta valere con il rimedio tipico di cui all art. 709 ter cod. proc.civ. non attivato con il reclamo per altro verso ha ritenuto di poter applicared ufficio le sanzioni di cui ai nn. 1 e 4 di tale disposizione osservando che lastessa prevede uno strumento processuale a tutela dell interesse dei minoriutilizzabile anche in deroga al principio della domanda per far fronte a situazioni di particolare urgenza ed affermando la propria competenza al riguardoin qualità di giudice del procedimento.* ultima affermazione trova conforto nella disciplina dettata dall art.709 ter cit. introdotto dall art. 2 comma secondo della legge 8 febbraio2006 n. 54 il quale prevede un procedimento volto a risolvere le controversie* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023eventualmente insorgenti tra i genitori in sede di attuazione o nell interpretazione di provvedimenti giudiziali riguardanti l esercizio della responsabilitàgenitoriale o l affidamento dei figli minori che può essere promosso tanto invia principale autonomamente o congiuntamente ad una domanda di modificazione delle condizioni di separazione o divorzio quanto in via incidentalenell ambito di giudizi aventi ad oggetto la risoluzione della crisi coniugale ol affidamento di figli nati da genitori non coniugati cfr. * * I 6/10/2021 n. 27147 o anche nell ambito di procedimenti come quello in esamevolti all adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale.

Ai sensi del primo comma di tale disposizione mentre nel caso incui la domanda venga proposta in via principale la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza del minore nel caso di proposizione in via incidentale la competenza spetta al giudice dinanzi al quale è in corso il procedimento principale e quindi ove lo stesso penda in fase d impugnazione comenella specie dinanzi al giudice competente per quest ultima.Non può ritenersi pertinente in contrario il richiamo della difesa del ricorrente ad un precedente di legittimità che in riferimento al procedimentodi revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di divorzioha ritenuto applicabili ai fini dell individuazione del giudice competente perterritorio gli ordinari criteri di cui agli artt. 18 20 cod. proc. civ. cfr. ** VI 4/04/2013 n. 8016 nell escludere che al predetto procedimentopossa trovare applicazione l art. 709 ter cod. proc. civ. tale pronuncia had altronde confermato l operatività dei criteri indicati da tale disposizione siapure limitatamente al procedimento da essa previsto per la soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all esercizio della potestà genitoriale oalle modalità di affidamento nonché per l adozione in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolinoil corretto svolgimento delle modalità di affidamento dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa anche in unione con la modifica deiprovvedimenti in vigore relativamente a tali modalità.

La competenza del giudice del luogo di residenza abituale del minore è stata d altronde ribaditarecentemente anche in riferimento alle controversie aventi ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all affidamento ed al mantenimento dei mi* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023nori ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proprio in virtù di un interpretazioneestensiva dell art. 709 ter cod. proc. civ. fondata sulla considerazione che ilnuovo regime introdotto dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219 e dal d.lgs. 28dicembre 2013 n. 154 mira ad assicurare l uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio cfr. * * VI 20/07/2020 n.15421 14/12/2016 n. 25636 .4.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 336 bis e 337 ter cod. civ. e dell art. 8 della CEDU rilevando che nel richiamare il verbale relativo all ascolto dei minori il decretoimpugnato non ha tenuto conto dell inosservanza delle disposizioni concernenti l informazione del minore e la descrizione del suo contegno.

Aggiungeche la Corte d appello ha omesso di provvedere alla tutela dell interesse deiminori alla conservazione del rapporto con il padre interrotto totalmente daoltre due anni.4.1.

Il motivo è infondato.Nei procedimenti volti all adozione di provvedimenti riguardanti i minoril inosservanza delle norme che disciplinano le forme e le modalità dell ascoltodegli stessi così come l omissione di tale adempimento si traduce infatti inuna violazione del contraddittorio che comportando la nullità della decisionedev essere fatta valere mediante l impugnazione del provvedimento adottatoai sensi dell art. 161 cod. proc. civ. cfr. * * I 13/12/2018 n. 3230910/09/2014 n. 19007 8/03/2013 n. 5847 nella specie essendo stato l ascolto effettuato nel corso del procedimento di primo grado il vizio in questione avrebbe pertanto dovuto essere dedotto con il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni la cui mancata impugnazione sulpunto esclude la possibilità di farlo valere come motivo di ricorso per cassazione.Quanto invece al mantenimento di un rapporto continuativo tra i minoried il padre la Corte d appello non ha affatto omesso di valutare la necessitàdell adozione di provvedimenti idonei ad assicurarlo avendo preso puntualmente in esame il comportamento tenuto da entrambi i genitori al fine di* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023verificare l eventuale inadempimento da parte degli stessi delle condizionistabilite in sede di separazione ed avendo escluso l opportunità di procederealla modifica di tali condizioni in virtù della considerazione fondata sulla documentazione acquisita e sulle dichiarazioni rese dai minori nel corso dell ascolto che le condotte ostative ascritte alla * trovavano giustificazionenell intento di proteggere i figli dal disagio ingenerato dal contegno aggressivodel padre.

Tale valutazione trova conforto nel principio recentemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione del dirittoalla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio conl altro genitore e la conseguente necessità di garantire l attuazione di talediritto non impongono necessariamente l adozione di una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e l allontanamento del minore dalla suaresidenza trattandosi di misure estreme che in quanto aventi come effettola rescissione di ogni rapporto giuridico morale ed affettivo con il figlio presuppongono conformemente al superiore interesse del minore una preventiva verifica in ordine alla concreta praticabilità d interventi più limitati voltiad evitare il trauma derivante dal brusco e definitivo abbandono del genitorecon cui il minore ha sempre vissuto e la correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita cfr. * * I 24/03/2022 n. 9691 . * specie d altronde nonostante il riconoscimento della maggiore gravità delle inadempienze addebitate al ricorrente il decreto impugnato non ha mancato di richiamare entrambe le parti ad un rigoroso rispetto delle predette condizionirafforzando la propria sollecitazione mediante l irrogazione della sanzionedell ammonimento e prospettando in caso di ulteriore inosservanza la possibilità del ricorso a rimedi esecutivi o della proposizione di un altra istanza aisensi dell art. 709 ter cod. proc. civ.5.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato o del procedimento per violazione dell art. 112 cod. proc. civ. e dell art.118 disp. att. cod. proc. civ. osservando che a sostegno dell ammonimentorivoltogli la Corte d appello ha richiamato un provvedimento provvisorioadottato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell art. 336 terzo commacod. civ. e non confermato nel provvedimento definitivo.

Aggiunge che la decisione adottata d ufficio senza la previa instaurazione del contraddittorio tra* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023le parti si fonda sui medesimi fatti già presi in esame dal Giudice di primogrado nonché sul richiamo ad una certificazione non aggiornata e su indaginipsicologiche svolte da un soggetto non abilitato professionalmente integratedal riferimento a nozioni non qualificabili come fatti notori ma costituentimanifestazione di scienza privata. * inoltre che il provvedimento comporta per un verso l aggravamento di quello adottato dal Tribunale per i minorenni non giustificato da fatti sopravvenuti e per altro verso una modificadegli accordi intervenuti in sede di separazione sorretta da una motivazioneillogica e contraddittoria in quanto pur consentendogli di tenere con sé i figlie di accompagnarli e prelevarli da scuola gli impedisce di vigilare sugli stessial momento dell ingresso e dell uscita.5.1.

Il motivo è infondato.La mera circostanza che i provvedimenti temporanei adottati nel corsodel procedimento di primo grado non avessero trovato conferma nel decretoimpugnato non impediva infatti alla Corte d appello di tenere conto ai finidella decisione sul reclamo delle inadempienze che ne avevano giustificatol adozione non risultando che il Tribunale per i minorenni avesse accertatol insussistenza dei comportamenti addebitati all * e dovendo pertantoescludersi che la mancata impugnazione del decreto di primo grado da partedella * avesse comportato la formazione di un giudicato interno al riguardo.

L ultimo comma dell art. 709 ter cod. proc. civ. prevedendo che iprovvedimenti adottati ai sensi di tale disposizione sono impugnabili «neimodi ordinari» ne comporta d altronde l assoggettamento ai mezzi d impugnazione previsti per il tipo di procedimento nell ambito del quale sono statipronunciati e quindi nel caso in esame al regime impugnatorio proprio deiprovvedimenti de potestate alla cui adozione mirava la domanda originariamente proposta dal ricorrente trattandosi di provvedimenti pronunciati incamera di consiglio ai sensi dell art. 336 secondo comma cod. civ. il mezzod impugnazione è stato correttamente individuato nel reclamo di cui all art.739 cod. proc. civ. la cui disciplina configurando il rimedio in questione nongià come una mera revisio prioris instantiae ma come una prosecuzione delprocedimento di primo grado consente di procedere non solo ad un rinnovatoapprezzamento dei fatti già esaminati dal provvedimento impugnato ma an* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023che alla valutazione di fatti sopravvenuti eventualmente idonei ad incideresulla situazione dei minori nonché all acquisizione di nuovi mezzi di provasenza che operino le preclusioni previste per il giudizio ordinario di cognizione cfr. * * I 1/06/2022 n. 17931 25/01/2007 n. 1656 28/05/2003n. 8547 .In quanto volto alla tutela degl interessi di minori il procedimento inesame risulta d altronde caratterizzato da ampi poteri ufficiosi del giudice siaistruttori che decisori che gli consentono di adottare le disposizioni più idoneea garantire l attuazione delle condizioni relative all affidamento dei figli edall esercizio della responsabilità genitoriale superando i contrasti eventualmente insorti tra i genitori in ordine all interpretazione dei relativi provvedimenti modificando se necessario i provvedimenti in vigore e sanzionandoeventuali violazioni con l applicazione di appropriate misure volte ad esercitare una coazione indiretta nei confronti del genitore inadempiente.

Peraltrotra quelle contemplate dall art. 709 ter secondo comma cod. proc. civ. soltanto il risarcimento dei danni previsto dai nn. 2 e 3 in favore del minore odell altro genitore richiede una domanda di parte trattandosi di una misuranon avente carattere punitivo ma riparatorio che implica necessariamenteuna valutazione in ordine all entità del pregiudizio arrecato all istante mentrel ammonimento di cui al n. 1 e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui aln. 4 possono essere disposte anche d ufficio rivestendo carattere sanzionatorio in quanto aventi una funzione eminentemente afflittiva e deterrente cfr. * * I 23/06/2022 n. 20264 17/05/2019 n. 13400 27/06/2018 n. 16980 .Non merita pertanto censura l operato della Corte territoriale la qualenel riesaminare il provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni inrelazione alle censure proposte dal ricorrente ha proceduto ad una nuovavalutazione del materiale probatorio senza fare in alcun modo ricorso ad elementi desunti dal patrimonio di conoscenze della collettività o da proprie cognizioni particolari ma conferendo rilievo alle condotte delle parti emergentida rapporti di polizia giudiziaria informazioni rese dal personale scolastico edocumentazione medica ed amministrativa già acquisiti in primo grado sullabase dei quali ha ritenuto per un verso di dover confermare le conclusioni cui* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023era pervenuto il Giudice di primo grado e per altro verso di dover rafforzarele determinazioni adottate in sede di separazione con l applicazione della misura dell ammonimento indirizzato ad entrambe le parti.

Né risulta privo dilogica l invito rivolto al ricorrente a non frapporre ostacoli all ingresso ed allauscita dei propri figli da scuola il quale non si pone affatto in contrasto conla collocazione dei minori presso il padre nei giorni compresi tra il primo el otto di ciascun mese prevista nel verbale di separazione e nella facoltàconseguentemente riconosciuta all * di accompagnarli e prelevarli dascuola come ampiamente spiegato nella motivazione del decreto impugnatol ammonimento lungi dall ostacolare l esercizio di tale facoltà è volto ad assicurare che l accompagnamento e il prelievo abbiano luogo serenamentetrovando giustificazione nell esigenza di evitare il ripetersi dei litigi insorti trale parti proprio nelle predette occasioni e di porre un limite alla condotta aggressiva tenuta dal ricorrente nei confronti del personale scolastico checome emerso a seguito dell ascolto dei minori avevano arrecato a questi ultimi un grave disagio.6.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio sostenendo che nel richiamare il parerereso dal Pubblico Ministero il decreto impugnato ne ha omesso una parte incui si sollecitava la formulazione di un ordine prescrittivo.

Aggiunge che laCorte d appello ha omesso di esaminare le richieste da lui formulate nellenote autorizzate depositate nel corso del procedimento nonché la richiestadi annullamento della c.t.u. avanzata con il reclamo in quanto fondata sullaavvenuta liquidazione delle relative spese da parte del Giudice di primo gradoin pendenza del procedimento d impugnazione.6.1.

Il motivo è inammissibile.* è noto l art. 54 comma primo lett. b del d.l. 22 giugno 2012 n.83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 nel riformulare l art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. ha introdotto nell ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione consistente nell omesso esame di un fatto storico principale o secondario la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia cfr.* * * 7/04/2014 n. 8053 * * II 29/10/2018 n. 27415* * III 11/04/2017 n. 9253 .

Tale vizio non è configurabile né inriferimento all incompleta trascrizione delle conclusioni rese dal Pubblico Ministero né in riferimento all omessa pronuncia in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente non trattandosi di fatti storici ma di atti nei quali trovaespressione la partecipazione delle parti al procedimento.

La trascrizione delleconclusioni del Pubblico Ministero è d altronde prevista soltanto dall art. 132secondo comma n. 3 cod. proc. civ. riguardante la sentenza e non anchedall art. 135 cod. proc. civ. riguardante il decreto e l omissione o incompletezza della stessa non costituisce neppure causa di nullità a meno che con leconclusioni non siano state proposte questioni diverse da quelle sollevatedalle parti il cui mancato esame si traduca nel vizio di cui all art. 112 cod.proc. civ. nella specie neppure dedotto cfr. * * I 17/01/1977 n.214 11/06/1971 n. 1756 * * II 10/04/1969 n. 1159 .

Nel lamentare l omesso esame delle proprie richieste il ricorrente omette poi di precisarne il contenuto limitandosi a richiamare quella di annullamento della c.t.u.proposta con il secondo ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. la quale ha costituito oggetto di specifica valutazione da parte del decreto impugnato che l hadichiarata inammissibile in quanto estranea all oggetto del reclamo.7.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio rilevando che il decreto impugnato haomesso di valutare un rapporto di pronto soccorso ed una relazione di poliziagiudiziaria prodotti in giudizio da cui emergevano rispettivamente i disturbineurologici manifestati dal figlio ed a lungo trascurati dalla moglie nonché gliostacoli frapposti dalla * alla consegna dei minori al padre.7.1.

Il motivo è inammissibile.Le censure proposte dal ricorrente non sono infatti riconducibili all art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. non riflettendo la pretermissione difatti storici ma l omessa o errata valutazione di elementi istruttori non deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi della norma citata cfr.ex plurimis * * II 31/03/2022 n. 10525 29/10/2018 n. 27415* * VI 10/02/2015 n. 2498 .

Il ricorrente insiste infatti sulla rile* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023vanza del contenuto di due documenti uno dei quali allegato ad una memoriadifensiva depositata in primo grado in ordine al quale non viene precisato seil fatto storico dallo stesso emergente non menzionato nel decreto impugnato sia stato ritualmente introdotto nel dibattito processuale ed un altropreso puntualmente in esame dalla Corte territoriale dal quale avrebbe dovuto desumersi a suo avviso una versione dei fatti diversa da quella risultante dal decreto impugnato.

In tal modo egli dimostra di voler sollecitareuna nuova valutazione dei fatti non consentita a questa Corte alla quale nonspetta il compito di riesaminare il merito della controversia ma solo quello diverificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato nonché la coerenza logico formale delle stesse nei limitiin cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazionea seguito della riformulazione dell art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. cfr. * * I 13/01/2020 n. 331 * * II 29/10/2018 n. 27415* * V 4/08/2017 n. 195478.

Il ricorso va pertanto rigettato con l integrale compensazione dellespese processuali avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate edall avvenuta rimeditazione di precedenti orientamenti. *rigetta il ricorso. * integralmente le spese processuali.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115inserito dall art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso dal comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasiforma sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma il 19/10/2022Il Presidente* **rigetta il ricorso. * integralmente le spese processuali.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115inserito dall art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso dal comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasiforma sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma il 19/10/2022Il Presidente* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettoresponsabilità geni* DI * Consigliere* * Consigliere * 15149/2019* * Consigliere ** * Consigliere * CC – 19/10/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15149/2019 * proposto da* * * rappresentato e difeso dall * * *stino con domicilio eletto in Roma viale delle * n. 34– ricorrente –contro* * rappresentata e difesa dall * * *con domicilio eletto in Roma via S. * n. 34 presso lo studio dell *– controricorrente –avverso il decreto della Corte d appello di Bari n. 400/19 depositato il 25gennaio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dalConsigliere * ** imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/20231. Con decreto del 15 novembre 2017 il Tribunale per i minorenni di Baridichiarò non luogo a provvedere in ordine alla domanda di adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale proposta da * ** nei confronti della moglie * * in considerazionedell inottemperanza di quest ultima alle condizioni riguardanti l affidamentodei figli minori * e * stabilite nel verbale di separazioneconsensuale omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 12 febbraio2015.2. Il reclamo proposto dall * è stato rigettato dalla Corte d appellodi Bari che con decreto del 25 gennaio 2019 ha ammonito la * a consentire ai figli di ottemperare all obbligo scolastico e l * a non frapporre ostacoli all ingresso e all uscita dei figli dai rispettivi istituti scolastici.A fondamento della decisione la Corte ha rilevato innanzitutto l inammissibilità dei due ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ. proposti dal reclamante nelcorso del procedimento osservando che uno di essi aveva un oggetto totalmente estraneo alla controversia riguardando la liquidazione delle spesedella c.t.u. espletata in un altro procedimento svoltosi dinanzi al Tribunaleper i minorenni da contestarsi dinanzi al giudice competente per il meritomentre l altro volto ad ottenere l avvio di un percorso di mediazione familiaree l adozione di prescrizioni a tutela dell interesse dei minori alla bigenitorialitàcontro la condotta ostativa della * aveva un oggetto solo in partecoincidente con quello del reclamo comprendendo anche la richiesta di adozione di prescrizioni nei confronti dell Amministrazione scolastica non rientrante nei poteri del Giudice ordinario e quella di adozione di prescrizioni neiconfronti della * da proporsi nelle forme di cui all art. 709 ter cod.civ. * atto inoltre della disponibilità manifestata dalla donna all avvio diun percorso di mediazione familiare la Corte ha ritenuto che in quanto fondato sul consenso delle parti e volto a ricostituire dinamiche relazionali appropriate tra i componenti del nucleo familiare il relativo invito potesse essere rivolto agli stessi anche nella fase successiva all udienza presidenzialeha escluso tuttavia la possibilità d impartire alle parti un ordine in tal sensoosservando che in quanto riguardante un facere infungibile la relativa do* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023manda non poteva costituire oggetto di un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.ed aggiungendo che il ricorrente non poteva scegliere l organismo di mediazione familiare al quale rivolgersi in deroga alla competenza territoriale.Nel merito premesso che la richiesta di avvio del percorso di mediazionefamiliare era stata già accolta in sede cautelare e precisato che la relativapronuncia doveva considerarsi incoercibile la Corte ha ritenuto generica ecomunque eccedente i propri poteri la richiesta di adozione di prescrizioni agaranzia dell ottemperanza alle condizioni stabilite in sede di separazione. Hariconosciuto invece la propria competenza in qualità di giudice dinanzi alquale pendeva il procedimento di appello in ordine alla richiesta proposta aisensi dell art. 709 ter cod. proc. civ. di adozione di prescrizioni a garanziadel diritto dei minori alla bigenitorialità affermando tuttavia di non poter applicare d ufficio le misure previste dai nn. 2 e 3 della predetta disposizionema di poter provvedere soltanto all irrogazione delle sanzioni previste dai nn.1 e 4 in proposito rilevato che entrambi i genitori si erano sottratti all osservanza alle condizioni stabilite in sede di separazione dal momento chel * aveva preteso di prelevare i figli contro la volontà degli stessi mentre la * aveva consentito ai minori di assentarsi da scuola nei giorni incui il padre avrebbe dovuto prelevarli ha ritenuto che sebbene il comportamento della donna fosse giustificato dall esigenza di proteggere i figli dalgrave disagio determinato dal comportamento dell uomo i provvedimentiadottati in sede di separazione non potevano restare inapplicati.3. Avverso il predetto decreto l * ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi illustrati anche con memoria. La * haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va dichiarata l ammissibilità del ricorso in quantoavente ad oggetto un provvedimento che pur risultando emesso all esito diun procedimento camerale presenta contenuto decisorio e carattere di definitività ed è pertanto impugnabile in sede di legittimità ai sensi dell art. 111settimo comma * anche nella parte riguardante l ammonimento.In ordine ai provvedimenti previsti dall art. 709 ter cod. proc. civ. per la* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all esercizio dellaresponsabilità genitoriale o alle modalità dell affidamento questa Corte haavuto già infatti modo di affermare che al pari di quanto accade per quelli intema di affidamento dei figli aventi attitudine al giudicato sia pure rebus sicstantibus in quanto modificabili e revocabili soltanto a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi l efficacia intrinsecamente temporanea delle disposizioniadottate ai sensi di tale articolo non consente di escluderne la natura decisoriae l idoneità ad assumere un carattere tendenzialmente stabile cfr. ** I 27/07/2021 n. 21553 .Quanto all ammonimento non può condividersi il principio enunciato daun precedente di questa Corte e ripreso senza particolare approfondimentoda successive pronunce secondo cui tra le misure previste dall art. 709 tersecondo comma cod. proc. civ. soltanto quelle di cui ai nn. 2 3 e 4 risultanosuscettibili d impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione inquanto aventi le prime due carattere risarcitorio e la terza carattere sanzionatorio laddove quella di cui al n. 1 riveste natura meramente esortativa cfr.* * I 21/02/2014 n. 4176 27/06/2018 n. 16980 17/05/2019 n.13400 13/07/2022 n. 22100 . Tale affermazione trova infatti fondamentonel richiamo a due precedenti più risalenti il primo dei quali avente ad oggetto l ammonimento aveva escluso il carattere decisorio del provvedimentoriconoscendone tuttavia la natura sanzionatoria cfr. * * I 22/10/2010 n. 21718 mentre il secondo riguardante il risarcimento e la sanzioneamministrativa pecuniaria ne aveva confermato la natura rispettivamenteriparatoria ed afflittiva riconoscendone pertanto il carattere decisorio e definitivo senza nulla precisare in ordine all ammonimento cfr. * * I8/08/2013 n. 18977 .In realtà è sufficiente prendere in considerazione la portata semanticadell espressione letterale adoperata dal legislatore nella formulazione dell art.709 ter secondo comma n. 1 cod. proc. civ. per rendersi conto del caratteretutt altro che esortativo del provvedimento nel quale è implicita la minacciadi più gravi misure per l ipotesi di persistente inadempienza delle condizioniriguardanti l esercizio della responsabilità genitoriale o l affidamento dei minori «ammonire» non significa infatti semplicemente consigliare o esortare* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023una persona ma avvertirla autorevolmente al fine d indurla al rispetto diregole di condotta mettendola in guardia contro le conseguenze negativedella loro inosservanza e poiché nella specie tali conseguenze non possonoche consistere nel pregiudizio che potrà eventualmente derivarne per il sanoed equilibrato sviluppo psicofisico del minore la cui valutazione può costituirela premessa oltre che per l applicazione delle altre misure previste dalla medesima disposizione anche per la revisione in senso restrittivo delle predettecondizioni o addirittura per l adozione di provvedimenti ablativi o limitatividella responsabilità genitoriale risulta evidente la portata immediatamenteafflittiva del provvedimento in esame la cui incidenza sul diritto dovere delgenitore d intrattenere rapporti con il figlio e di collaborare all assistenzaall educazione ed all istruzione dello stesso posta anche in relazione con l irrevocabilità della misura non suscettibile di ritiro una volta irrogata giustificail riconoscimento dell impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.* a quanto sostenuto dalla difesa della controricorrente vapoi riconosciuta la possibilità di far valere con il rimedio in questione nonsolo il vizio di violazione di legge ma anche quello di cui all art. 360 primocomma n. 5 cod. proc. civ. come espressamente previsto dall ultimo commadella medesima disposizione.2. Con il primo motivo d impugnazione il ricorrente denuncia il difetto digiurisdizione dell * giudiziaria ordinaria in relazione all ammonimentorivoltogli dal decreto impugnato sostenendo che la regolamentazione dell ingresso e dell uscita dagl istituti scolastici nonché l adozione dei provvedimenti conseguenti all inosservanza dei relativi obblighi e la rimozione di eventuali ostacoli spettano alla * *2.1. Il motivo è inammissibile avendo ad oggetto una statuizione che inquanto avente come destinatario esclusivamente il ricorrente e come contenuto l intimazione ad astenersi da comportamenti idonei a turbare la serenitàdei figli nell esercizio del loro diritto allo studio non comporta in alcun modouno sconfinamento nella sfera riservata all Amministrazione scolastica la cuidiscrezionalità nella regolamentazione dell attività scolastica e dell accessoagli edifici alla stessa adibiti nonché nell individuazione dei provvedimenti daadottare contro indebite interferenze di terzi non può ritenersi affatto com* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023pressa o limitata dall ammonimento rivolto al ricorrente.E noto d altronde che ove una controversia tra privati attinente a dirittisoggettivi implichi il vaglio di situazioni che presentano aspetti di pubblicointeresse o lo scrutinio della legittimità di provvedimenti amministrativi l estraneità della * Amministrazione al giudizio comporta che le questionieventualmente insorgenti riguardo ai confini dei poteri spettanti al giudiceordinario attengono al merito e non già alla giurisdizione investendo l individuazione dei limiti interni posti dall ordinamento alle attribuzioni del giudiceordinario ed in particolare il divieto di annullare modificare o revocare ilprovvedimento amministrativo ai sensi dell art. 4 della legge 20 marzo n.2248 all. E cfr. * * * 8/03/2019 n. 6883 23/12/2005 n. 28500* * III 27/06/2006 n. 14762 .3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 709ter e 710 cod. proc. civ. osservando che la competenza in ordine alla richiestadi adozione di prescrizioni nei confronti della * non spettava alla Corted appello ma al giudice ordinariamente competente ai sensi degli artt. 18 20cod. proc. civ.3.1. Il motivo è infondato.Il decreto impugnato ha dichiarato per un verso inammissibile la domanda di adozione delle predette prescrizioni proposta dal ricorrente ai sensidell art. 700 cod. proc. civ. evidenziando il carattere residuale della tutelaprevista da tale disposizione ed affermando che l inosservanza delle condizioni riguardanti l affidamento dei figli stabilite in sede di separazione avrebbedovuto essere fatta valere con il rimedio tipico di cui all art. 709 ter cod. proc.civ. non attivato con il reclamo per altro verso ha ritenuto di poter applicared ufficio le sanzioni di cui ai nn. 1 e 4 di tale disposizione osservando che lastessa prevede uno strumento processuale a tutela dell interesse dei minoriutilizzabile anche in deroga al principio della domanda per far fronte a situazioni di particolare urgenza ed affermando la propria competenza al riguardoin qualità di giudice del procedimento.* ultima affermazione trova conforto nella disciplina dettata dall art.709 ter cit. introdotto dall art. 2 comma secondo della legge 8 febbraio2006 n. 54 il quale prevede un procedimento volto a risolvere le controversie* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023eventualmente insorgenti tra i genitori in sede di attuazione o nell interpretazione di provvedimenti giudiziali riguardanti l esercizio della responsabilitàgenitoriale o l affidamento dei figli minori che può essere promosso tanto invia principale autonomamente o congiuntamente ad una domanda di modificazione delle condizioni di separazione o divorzio quanto in via incidentalenell ambito di giudizi aventi ad oggetto la risoluzione della crisi coniugale ol affidamento di figli nati da genitori non coniugati cfr. * * I 6/10/2021 n. 27147 o anche nell ambito di procedimenti come quello in esamevolti all adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale. Ai sensi del primo comma di tale disposizione mentre nel caso incui la domanda venga proposta in via principale la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza del minore nel caso di proposizione in via incidentale la competenza spetta al giudice dinanzi al quale è in corso il procedimento principale e quindi ove lo stesso penda in fase d impugnazione comenella specie dinanzi al giudice competente per quest ultima.Non può ritenersi pertinente in contrario il richiamo della difesa del ricorrente ad un precedente di legittimità che in riferimento al procedimentodi revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di divorzioha ritenuto applicabili ai fini dell individuazione del giudice competente perterritorio gli ordinari criteri di cui agli artt. 18 20 cod. proc. civ. cfr. ** VI 4/04/2013 n. 8016 nell escludere che al predetto procedimentopossa trovare applicazione l art. 709 ter cod. proc. civ. tale pronuncia had altronde confermato l operatività dei criteri indicati da tale disposizione siapure limitatamente al procedimento da essa previsto per la soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all esercizio della potestà genitoriale oalle modalità di affidamento nonché per l adozione in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolinoil corretto svolgimento delle modalità di affidamento dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa anche in unione con la modifica deiprovvedimenti in vigore relativamente a tali modalità. La competenza del giudice del luogo di residenza abituale del minore è stata d altronde ribaditarecentemente anche in riferimento alle controversie aventi ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all affidamento ed al mantenimento dei mi* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023nori ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proprio in virtù di un interpretazioneestensiva dell art. 709 ter cod. proc. civ. fondata sulla considerazione che ilnuovo regime introdotto dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219 e dal d.lgs. 28dicembre 2013 n. 154 mira ad assicurare l uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio cfr. * * VI 20/07/2020 n.15421 14/12/2016 n. 25636 .4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 336 bis e 337 ter cod. civ. e dell art. 8 della CEDU rilevando che nel richiamare il verbale relativo all ascolto dei minori il decretoimpugnato non ha tenuto conto dell inosservanza delle disposizioni concernenti l informazione del minore e la descrizione del suo contegno. Aggiungeche la Corte d appello ha omesso di provvedere alla tutela dell interesse deiminori alla conservazione del rapporto con il padre interrotto totalmente daoltre due anni.4.1. Il motivo è infondato.Nei procedimenti volti all adozione di provvedimenti riguardanti i minoril inosservanza delle norme che disciplinano le forme e le modalità dell ascoltodegli stessi così come l omissione di tale adempimento si traduce infatti inuna violazione del contraddittorio che comportando la nullità della decisionedev essere fatta valere mediante l impugnazione del provvedimento adottatoai sensi dell art. 161 cod. proc. civ. cfr. * * I 13/12/2018 n. 3230910/09/2014 n. 19007 8/03/2013 n. 5847 nella specie essendo stato l ascolto effettuato nel corso del procedimento di primo grado il vizio in questione avrebbe pertanto dovuto essere dedotto con il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni la cui mancata impugnazione sulpunto esclude la possibilità di farlo valere come motivo di ricorso per cassazione.Quanto invece al mantenimento di un rapporto continuativo tra i minoried il padre la Corte d appello non ha affatto omesso di valutare la necessitàdell adozione di provvedimenti idonei ad assicurarlo avendo preso puntualmente in esame il comportamento tenuto da entrambi i genitori al fine di* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023verificare l eventuale inadempimento da parte degli stessi delle condizionistabilite in sede di separazione ed avendo escluso l opportunità di procederealla modifica di tali condizioni in virtù della considerazione fondata sulla documentazione acquisita e sulle dichiarazioni rese dai minori nel corso dell ascolto che le condotte ostative ascritte alla * trovavano giustificazionenell intento di proteggere i figli dal disagio ingenerato dal contegno aggressivodel padre. Tale valutazione trova conforto nel principio recentemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione del dirittoalla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio conl altro genitore e la conseguente necessità di garantire l attuazione di talediritto non impongono necessariamente l adozione di una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e l allontanamento del minore dalla suaresidenza trattandosi di misure estreme che in quanto aventi come effettola rescissione di ogni rapporto giuridico morale ed affettivo con il figlio presuppongono conformemente al superiore interesse del minore una preventiva verifica in ordine alla concreta praticabilità d interventi più limitati voltiad evitare il trauma derivante dal brusco e definitivo abbandono del genitorecon cui il minore ha sempre vissuto e la correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita cfr. * * I 24/03/2022 n. 9691 . * specie d altronde nonostante il riconoscimento della maggiore gravità delle inadempienze addebitate al ricorrente il decreto impugnato non ha mancato di richiamare entrambe le parti ad un rigoroso rispetto delle predette condizionirafforzando la propria sollecitazione mediante l irrogazione della sanzionedell ammonimento e prospettando in caso di ulteriore inosservanza la possibilità del ricorso a rimedi esecutivi o della proposizione di un altra istanza aisensi dell art. 709 ter cod. proc. civ.5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato o del procedimento per violazione dell art. 112 cod. proc. civ. e dell art.118 disp. att. cod. proc. civ. osservando che a sostegno dell ammonimentorivoltogli la Corte d appello ha richiamato un provvedimento provvisorioadottato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell art. 336 terzo commacod. civ. e non confermato nel provvedimento definitivo. Aggiunge che la decisione adottata d ufficio senza la previa instaurazione del contraddittorio tra* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023le parti si fonda sui medesimi fatti già presi in esame dal Giudice di primogrado nonché sul richiamo ad una certificazione non aggiornata e su indaginipsicologiche svolte da un soggetto non abilitato professionalmente integratedal riferimento a nozioni non qualificabili come fatti notori ma costituentimanifestazione di scienza privata. * inoltre che il provvedimento comporta per un verso l aggravamento di quello adottato dal Tribunale per i minorenni non giustificato da fatti sopravvenuti e per altro verso una modificadegli accordi intervenuti in sede di separazione sorretta da una motivazioneillogica e contraddittoria in quanto pur consentendogli di tenere con sé i figlie di accompagnarli e prelevarli da scuola gli impedisce di vigilare sugli stessial momento dell ingresso e dell uscita.5.1. Il motivo è infondato.La mera circostanza che i provvedimenti temporanei adottati nel corsodel procedimento di primo grado non avessero trovato conferma nel decretoimpugnato non impediva infatti alla Corte d appello di tenere conto ai finidella decisione sul reclamo delle inadempienze che ne avevano giustificatol adozione non risultando che il Tribunale per i minorenni avesse accertatol insussistenza dei comportamenti addebitati all * e dovendo pertantoescludersi che la mancata impugnazione del decreto di primo grado da partedella * avesse comportato la formazione di un giudicato interno al riguardo. L ultimo comma dell art. 709 ter cod. proc. civ. prevedendo che iprovvedimenti adottati ai sensi di tale disposizione sono impugnabili «neimodi ordinari» ne comporta d altronde l assoggettamento ai mezzi d impugnazione previsti per il tipo di procedimento nell ambito del quale sono statipronunciati e quindi nel caso in esame al regime impugnatorio proprio deiprovvedimenti de potestate alla cui adozione mirava la domanda originariamente proposta dal ricorrente trattandosi di provvedimenti pronunciati incamera di consiglio ai sensi dell art. 336 secondo comma cod. civ. il mezzod impugnazione è stato correttamente individuato nel reclamo di cui all art.739 cod. proc. civ. la cui disciplina configurando il rimedio in questione nongià come una mera revisio prioris instantiae ma come una prosecuzione delprocedimento di primo grado consente di procedere non solo ad un rinnovatoapprezzamento dei fatti già esaminati dal provvedimento impugnato ma an* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023che alla valutazione di fatti sopravvenuti eventualmente idonei ad incideresulla situazione dei minori nonché all acquisizione di nuovi mezzi di provasenza che operino le preclusioni previste per il giudizio ordinario di cognizione cfr. * * I 1/06/2022 n. 17931 25/01/2007 n. 1656 28/05/2003n. 8547 .In quanto volto alla tutela degl interessi di minori il procedimento inesame risulta d altronde caratterizzato da ampi poteri ufficiosi del giudice siaistruttori che decisori che gli consentono di adottare le disposizioni più idoneea garantire l attuazione delle condizioni relative all affidamento dei figli edall esercizio della responsabilità genitoriale superando i contrasti eventualmente insorti tra i genitori in ordine all interpretazione dei relativi provvedimenti modificando se necessario i provvedimenti in vigore e sanzionandoeventuali violazioni con l applicazione di appropriate misure volte ad esercitare una coazione indiretta nei confronti del genitore inadempiente. Peraltrotra quelle contemplate dall art. 709 ter secondo comma cod. proc. civ. soltanto il risarcimento dei danni previsto dai nn. 2 e 3 in favore del minore odell altro genitore richiede una domanda di parte trattandosi di una misuranon avente carattere punitivo ma riparatorio che implica necessariamenteuna valutazione in ordine all entità del pregiudizio arrecato all istante mentrel ammonimento di cui al n. 1 e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui aln. 4 possono essere disposte anche d ufficio rivestendo carattere sanzionatorio in quanto aventi una funzione eminentemente afflittiva e deterrente cfr. * * I 23/06/2022 n. 20264 17/05/2019 n. 13400 27/06/2018 n. 16980 .Non merita pertanto censura l operato della Corte territoriale la qualenel riesaminare il provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni inrelazione alle censure proposte dal ricorrente ha proceduto ad una nuovavalutazione del materiale probatorio senza fare in alcun modo ricorso ad elementi desunti dal patrimonio di conoscenze della collettività o da proprie cognizioni particolari ma conferendo rilievo alle condotte delle parti emergentida rapporti di polizia giudiziaria informazioni rese dal personale scolastico edocumentazione medica ed amministrativa già acquisiti in primo grado sullabase dei quali ha ritenuto per un verso di dover confermare le conclusioni cui* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023era pervenuto il Giudice di primo grado e per altro verso di dover rafforzarele determinazioni adottate in sede di separazione con l applicazione della misura dell ammonimento indirizzato ad entrambe le parti. Né risulta privo dilogica l invito rivolto al ricorrente a non frapporre ostacoli all ingresso ed allauscita dei propri figli da scuola il quale non si pone affatto in contrasto conla collocazione dei minori presso il padre nei giorni compresi tra il primo el otto di ciascun mese prevista nel verbale di separazione e nella facoltàconseguentemente riconosciuta all * di accompagnarli e prelevarli dascuola come ampiamente spiegato nella motivazione del decreto impugnatol ammonimento lungi dall ostacolare l esercizio di tale facoltà è volto ad assicurare che l accompagnamento e il prelievo abbiano luogo serenamentetrovando giustificazione nell esigenza di evitare il ripetersi dei litigi insorti trale parti proprio nelle predette occasioni e di porre un limite alla condotta aggressiva tenuta dal ricorrente nei confronti del personale scolastico checome emerso a seguito dell ascolto dei minori avevano arrecato a questi ultimi un grave disagio.6. Con il quinto motivo il ricorrente deduce l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio sostenendo che nel richiamare il parerereso dal Pubblico Ministero il decreto impugnato ne ha omesso una parte incui si sollecitava la formulazione di un ordine prescrittivo. Aggiunge che laCorte d appello ha omesso di esaminare le richieste da lui formulate nellenote autorizzate depositate nel corso del procedimento nonché la richiestadi annullamento della c.t.u. avanzata con il reclamo in quanto fondata sullaavvenuta liquidazione delle relative spese da parte del Giudice di primo gradoin pendenza del procedimento d impugnazione.6.1. Il motivo è inammissibile.* è noto l art. 54 comma primo lett. b del d.l. 22 giugno 2012 n.83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 nel riformulare l art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. ha introdotto nell ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione consistente nell omesso esame di un fatto storico principale o secondario la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia cfr.* * * 7/04/2014 n. 8053 * * II 29/10/2018 n. 27415* * III 11/04/2017 n. 9253 . Tale vizio non è configurabile né inriferimento all incompleta trascrizione delle conclusioni rese dal Pubblico Ministero né in riferimento all omessa pronuncia in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente non trattandosi di fatti storici ma di atti nei quali trovaespressione la partecipazione delle parti al procedimento. La trascrizione delleconclusioni del Pubblico Ministero è d altronde prevista soltanto dall art. 132secondo comma n. 3 cod. proc. civ. riguardante la sentenza e non anchedall art. 135 cod. proc. civ. riguardante il decreto e l omissione o incompletezza della stessa non costituisce neppure causa di nullità a meno che con leconclusioni non siano state proposte questioni diverse da quelle sollevatedalle parti il cui mancato esame si traduca nel vizio di cui all art. 112 cod.proc. civ. nella specie neppure dedotto cfr. * * I 17/01/1977 n.214 11/06/1971 n. 1756 * * II 10/04/1969 n. 1159 . Nel lamentare l omesso esame delle proprie richieste il ricorrente omette poi di precisarne il contenuto limitandosi a richiamare quella di annullamento della c.t.u.proposta con il secondo ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. la quale ha costituito oggetto di specifica valutazione da parte del decreto impugnato che l hadichiarata inammissibile in quanto estranea all oggetto del reclamo.7. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio rilevando che il decreto impugnato haomesso di valutare un rapporto di pronto soccorso ed una relazione di poliziagiudiziaria prodotti in giudizio da cui emergevano rispettivamente i disturbineurologici manifestati dal figlio ed a lungo trascurati dalla moglie nonché gliostacoli frapposti dalla * alla consegna dei minori al padre.7.1. Il motivo è inammissibile.Le censure proposte dal ricorrente non sono infatti riconducibili all art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. non riflettendo la pretermissione difatti storici ma l omessa o errata valutazione di elementi istruttori non deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi della norma citata cfr.ex plurimis * * II 31/03/2022 n. 10525 29/10/2018 n. 27415* * VI 10/02/2015 n. 2498 . Il ricorrente insiste infatti sulla rile* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023vanza del contenuto di due documenti uno dei quali allegato ad una memoriadifensiva depositata in primo grado in ordine al quale non viene precisato seil fatto storico dallo stesso emergente non menzionato nel decreto impugnato sia stato ritualmente introdotto nel dibattito processuale ed un altropreso puntualmente in esame dalla Corte territoriale dal quale avrebbe dovuto desumersi a suo avviso una versione dei fatti diversa da quella risultante dal decreto impugnato. In tal modo egli dimostra di voler sollecitareuna nuova valutazione dei fatti non consentita a questa Corte alla quale nonspetta il compito di riesaminare il merito della controversia ma solo quello diverificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato nonché la coerenza logico formale delle stesse nei limitiin cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazionea seguito della riformulazione dell art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. cfr. * * I 13/01/2020 n. 331 * * II 29/10/2018 n. 27415* * V 4/08/2017 n. 195478. Il ricorso va pertanto rigettato con l integrale compensazione dellespese processuali avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate edall avvenuta rimeditazione di precedenti orientamenti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettoresponsabilità geni* DI * Consigliere* * Consigliere * 15149/2019* * Consigliere ** * Consigliere * CC – 19/10/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15149/2019 * proposto da* * * rappresentato e difeso dall * * *stino con domicilio eletto in Roma viale delle * n. 34– ricorrente –contro* * rappresentata e difesa dall * * *con domicilio eletto in Roma via S. * n. 34 presso lo studio dell *– controricorrente –avverso il decreto della Corte d appello di Bari n. 400/19 depositato il 25gennaio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dalConsigliere * ** imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/20231. Con decreto del 15 novembre 2017 il Tribunale per i minorenni di Baridichiarò non luogo a provvedere in ordine alla domanda di adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale proposta da * ** nei confronti della moglie * * in considerazionedell inottemperanza di quest ultima alle condizioni riguardanti l affidamentodei figli minori * e * stabilite nel verbale di separazioneconsensuale omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 12 febbraio2015.2. Il reclamo proposto dall * è stato rigettato dalla Corte d appellodi Bari che con decreto del 25 gennaio 2019 ha ammonito la * a consentire ai figli di ottemperare all obbligo scolastico e l * a non frapporre ostacoli all ingresso e all uscita dei figli dai rispettivi istituti scolastici.A fondamento della decisione la Corte ha rilevato innanzitutto l inammissibilità dei due ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ. proposti dal reclamante nelcorso del procedimento osservando che uno di essi aveva un oggetto totalmente estraneo alla controversia riguardando la liquidazione delle spesedella c.t.u. espletata in un altro procedimento svoltosi dinanzi al Tribunaleper i minorenni da contestarsi dinanzi al giudice competente per il meritomentre l altro volto ad ottenere l avvio di un percorso di mediazione familiaree l adozione di prescrizioni a tutela dell interesse dei minori alla bigenitorialitàcontro la condotta ostativa della * aveva un oggetto solo in partecoincidente con quello del reclamo comprendendo anche la richiesta di adozione di prescrizioni nei confronti dell Amministrazione scolastica non rientrante nei poteri del Giudice ordinario e quella di adozione di prescrizioni neiconfronti della * da proporsi nelle forme di cui all art. 709 ter cod.civ. * atto inoltre della disponibilità manifestata dalla donna all avvio diun percorso di mediazione familiare la Corte ha ritenuto che in quanto fondato sul consenso delle parti e volto a ricostituire dinamiche relazionali appropriate tra i componenti del nucleo familiare il relativo invito potesse essere rivolto agli stessi anche nella fase successiva all udienza presidenzialeha escluso tuttavia la possibilità d impartire alle parti un ordine in tal sensoosservando che in quanto riguardante un facere infungibile la relativa do* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023manda non poteva costituire oggetto di un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.ed aggiungendo che il ricorrente non poteva scegliere l organismo di mediazione familiare al quale rivolgersi in deroga alla competenza territoriale.Nel merito premesso che la richiesta di avvio del percorso di mediazionefamiliare era stata già accolta in sede cautelare e precisato che la relativapronuncia doveva considerarsi incoercibile la Corte ha ritenuto generica ecomunque eccedente i propri poteri la richiesta di adozione di prescrizioni agaranzia dell ottemperanza alle condizioni stabilite in sede di separazione. Hariconosciuto invece la propria competenza in qualità di giudice dinanzi alquale pendeva il procedimento di appello in ordine alla richiesta proposta aisensi dell art. 709 ter cod. proc. civ. di adozione di prescrizioni a garanziadel diritto dei minori alla bigenitorialità affermando tuttavia di non poter applicare d ufficio le misure previste dai nn. 2 e 3 della predetta disposizionema di poter provvedere soltanto all irrogazione delle sanzioni previste dai nn.1 e 4 in proposito rilevato che entrambi i genitori si erano sottratti all osservanza alle condizioni stabilite in sede di separazione dal momento chel * aveva preteso di prelevare i figli contro la volontà degli stessi mentre la * aveva consentito ai minori di assentarsi da scuola nei giorni incui il padre avrebbe dovuto prelevarli ha ritenuto che sebbene il comportamento della donna fosse giustificato dall esigenza di proteggere i figli dalgrave disagio determinato dal comportamento dell uomo i provvedimentiadottati in sede di separazione non potevano restare inapplicati.3. Avverso il predetto decreto l * ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi illustrati anche con memoria. La * haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va dichiarata l ammissibilità del ricorso in quantoavente ad oggetto un provvedimento che pur risultando emesso all esito diun procedimento camerale presenta contenuto decisorio e carattere di definitività ed è pertanto impugnabile in sede di legittimità ai sensi dell art. 111settimo comma * anche nella parte riguardante l ammonimento.In ordine ai provvedimenti previsti dall art. 709 ter cod. proc. civ. per la* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all esercizio dellaresponsabilità genitoriale o alle modalità dell affidamento questa Corte haavuto già infatti modo di affermare che al pari di quanto accade per quelli intema di affidamento dei figli aventi attitudine al giudicato sia pure rebus sicstantibus in quanto modificabili e revocabili soltanto a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi l efficacia intrinsecamente temporanea delle disposizioniadottate ai sensi di tale articolo non consente di escluderne la natura decisoriae l idoneità ad assumere un carattere tendenzialmente stabile cfr. ** I 27/07/2021 n. 21553 .Quanto all ammonimento non può condividersi il principio enunciato daun precedente di questa Corte e ripreso senza particolare approfondimentoda successive pronunce secondo cui tra le misure previste dall art. 709 tersecondo comma cod. proc. civ. soltanto quelle di cui ai nn. 2 3 e 4 risultanosuscettibili d impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione inquanto aventi le prime due carattere risarcitorio e la terza carattere sanzionatorio laddove quella di cui al n. 1 riveste natura meramente esortativa cfr.* * I 21/02/2014 n. 4176 27/06/2018 n. 16980 17/05/2019 n.13400 13/07/2022 n. 22100 . Tale affermazione trova infatti fondamentonel richiamo a due precedenti più risalenti il primo dei quali avente ad oggetto l ammonimento aveva escluso il carattere decisorio del provvedimentoriconoscendone tuttavia la natura sanzionatoria cfr. * * I 22/10/2010 n. 21718 mentre il secondo riguardante il risarcimento e la sanzioneamministrativa pecuniaria ne aveva confermato la natura rispettivamenteriparatoria ed afflittiva riconoscendone pertanto il carattere decisorio e definitivo senza nulla precisare in ordine all ammonimento cfr. * * I8/08/2013 n. 18977 .In realtà è sufficiente prendere in considerazione la portata semanticadell espressione letterale adoperata dal legislatore nella formulazione dell art.709 ter secondo comma n. 1 cod. proc. civ. per rendersi conto del caratteretutt altro che esortativo del provvedimento nel quale è implicita la minacciadi più gravi misure per l ipotesi di persistente inadempienza delle condizioniriguardanti l esercizio della responsabilità genitoriale o l affidamento dei minori «ammonire» non significa infatti semplicemente consigliare o esortare* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023una persona ma avvertirla autorevolmente al fine d indurla al rispetto diregole di condotta mettendola in guardia contro le conseguenze negativedella loro inosservanza e poiché nella specie tali conseguenze non possonoche consistere nel pregiudizio che potrà eventualmente derivarne per il sanoed equilibrato sviluppo psicofisico del minore la cui valutazione può costituirela premessa oltre che per l applicazione delle altre misure previste dalla medesima disposizione anche per la revisione in senso restrittivo delle predettecondizioni o addirittura per l adozione di provvedimenti ablativi o limitatividella responsabilità genitoriale risulta evidente la portata immediatamenteafflittiva del provvedimento in esame la cui incidenza sul diritto dovere delgenitore d intrattenere rapporti con il figlio e di collaborare all assistenzaall educazione ed all istruzione dello stesso posta anche in relazione con l irrevocabilità della misura non suscettibile di ritiro una volta irrogata giustificail riconoscimento dell impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.* a quanto sostenuto dalla difesa della controricorrente vapoi riconosciuta la possibilità di far valere con il rimedio in questione nonsolo il vizio di violazione di legge ma anche quello di cui all art. 360 primocomma n. 5 cod. proc. civ. come espressamente previsto dall ultimo commadella medesima disposizione.2. Con il primo motivo d impugnazione il ricorrente denuncia il difetto digiurisdizione dell * giudiziaria ordinaria in relazione all ammonimentorivoltogli dal decreto impugnato sostenendo che la regolamentazione dell ingresso e dell uscita dagl istituti scolastici nonché l adozione dei provvedimenti conseguenti all inosservanza dei relativi obblighi e la rimozione di eventuali ostacoli spettano alla * *2.1. Il motivo è inammissibile avendo ad oggetto una statuizione che inquanto avente come destinatario esclusivamente il ricorrente e come contenuto l intimazione ad astenersi da comportamenti idonei a turbare la serenitàdei figli nell esercizio del loro diritto allo studio non comporta in alcun modouno sconfinamento nella sfera riservata all Amministrazione scolastica la cuidiscrezionalità nella regolamentazione dell attività scolastica e dell accessoagli edifici alla stessa adibiti nonché nell individuazione dei provvedimenti daadottare contro indebite interferenze di terzi non può ritenersi affatto com* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023pressa o limitata dall ammonimento rivolto al ricorrente.E noto d altronde che ove una controversia tra privati attinente a dirittisoggettivi implichi il vaglio di situazioni che presentano aspetti di pubblicointeresse o lo scrutinio della legittimità di provvedimenti amministrativi l estraneità della * Amministrazione al giudizio comporta che le questionieventualmente insorgenti riguardo ai confini dei poteri spettanti al giudiceordinario attengono al merito e non già alla giurisdizione investendo l individuazione dei limiti interni posti dall ordinamento alle attribuzioni del giudiceordinario ed in particolare il divieto di annullare modificare o revocare ilprovvedimento amministrativo ai sensi dell art. 4 della legge 20 marzo n.2248 all. E cfr. * * * 8/03/2019 n. 6883 23/12/2005 n. 28500* * III 27/06/2006 n. 14762 .3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 709ter e 710 cod. proc. civ. osservando che la competenza in ordine alla richiestadi adozione di prescrizioni nei confronti della * non spettava alla Corted appello ma al giudice ordinariamente competente ai sensi degli artt. 18 20cod. proc. civ.3.1. Il motivo è infondato.Il decreto impugnato ha dichiarato per un verso inammissibile la domanda di adozione delle predette prescrizioni proposta dal ricorrente ai sensidell art. 700 cod. proc. civ. evidenziando il carattere residuale della tutelaprevista da tale disposizione ed affermando che l inosservanza delle condizioni riguardanti l affidamento dei figli stabilite in sede di separazione avrebbedovuto essere fatta valere con il rimedio tipico di cui all art. 709 ter cod. proc.civ. non attivato con il reclamo per altro verso ha ritenuto di poter applicared ufficio le sanzioni di cui ai nn. 1 e 4 di tale disposizione osservando che lastessa prevede uno strumento processuale a tutela dell interesse dei minoriutilizzabile anche in deroga al principio della domanda per far fronte a situazioni di particolare urgenza ed affermando la propria competenza al riguardoin qualità di giudice del procedimento.* ultima affermazione trova conforto nella disciplina dettata dall art.709 ter cit. introdotto dall art. 2 comma secondo della legge 8 febbraio2006 n. 54 il quale prevede un procedimento volto a risolvere le controversie* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023eventualmente insorgenti tra i genitori in sede di attuazione o nell interpretazione di provvedimenti giudiziali riguardanti l esercizio della responsabilitàgenitoriale o l affidamento dei figli minori che può essere promosso tanto invia principale autonomamente o congiuntamente ad una domanda di modificazione delle condizioni di separazione o divorzio quanto in via incidentalenell ambito di giudizi aventi ad oggetto la risoluzione della crisi coniugale ol affidamento di figli nati da genitori non coniugati cfr. * * I 6/10/2021 n. 27147 o anche nell ambito di procedimenti come quello in esamevolti all adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale. Ai sensi del primo comma di tale disposizione mentre nel caso incui la domanda venga proposta in via principale la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza del minore nel caso di proposizione in via incidentale la competenza spetta al giudice dinanzi al quale è in corso il procedimento principale e quindi ove lo stesso penda in fase d impugnazione comenella specie dinanzi al giudice competente per quest ultima.Non può ritenersi pertinente in contrario il richiamo della difesa del ricorrente ad un precedente di legittimità che in riferimento al procedimentodi revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di divorzioha ritenuto applicabili ai fini dell individuazione del giudice competente perterritorio gli ordinari criteri di cui agli artt. 18 20 cod. proc. civ. cfr. ** VI 4/04/2013 n. 8016 nell escludere che al predetto procedimentopossa trovare applicazione l art. 709 ter cod. proc. civ. tale pronuncia had altronde confermato l operatività dei criteri indicati da tale disposizione siapure limitatamente al procedimento da essa previsto per la soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all esercizio della potestà genitoriale oalle modalità di affidamento nonché per l adozione in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolinoil corretto svolgimento delle modalità di affidamento dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa anche in unione con la modifica deiprovvedimenti in vigore relativamente a tali modalità. La competenza del giudice del luogo di residenza abituale del minore è stata d altronde ribaditarecentemente anche in riferimento alle controversie aventi ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all affidamento ed al mantenimento dei mi* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023nori ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proprio in virtù di un interpretazioneestensiva dell art. 709 ter cod. proc. civ. fondata sulla considerazione che ilnuovo regime introdotto dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219 e dal d.lgs. 28dicembre 2013 n. 154 mira ad assicurare l uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio cfr. * * VI 20/07/2020 n.15421 14/12/2016 n. 25636 .4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 336 bis e 337 ter cod. civ. e dell art. 8 della CEDU rilevando che nel richiamare il verbale relativo all ascolto dei minori il decretoimpugnato non ha tenuto conto dell inosservanza delle disposizioni concernenti l informazione del minore e la descrizione del suo contegno. Aggiungeche la Corte d appello ha omesso di provvedere alla tutela dell interesse deiminori alla conservazione del rapporto con il padre interrotto totalmente daoltre due anni.4.1. Il motivo è infondato.Nei procedimenti volti all adozione di provvedimenti riguardanti i minoril inosservanza delle norme che disciplinano le forme e le modalità dell ascoltodegli stessi così come l omissione di tale adempimento si traduce infatti inuna violazione del contraddittorio che comportando la nullità della decisionedev essere fatta valere mediante l impugnazione del provvedimento adottatoai sensi dell art. 161 cod. proc. civ. cfr. * * I 13/12/2018 n. 3230910/09/2014 n. 19007 8/03/2013 n. 5847 nella specie essendo stato l ascolto effettuato nel corso del procedimento di primo grado il vizio in questione avrebbe pertanto dovuto essere dedotto con il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni la cui mancata impugnazione sulpunto esclude la possibilità di farlo valere come motivo di ricorso per cassazione.Quanto invece al mantenimento di un rapporto continuativo tra i minoried il padre la Corte d appello non ha affatto omesso di valutare la necessitàdell adozione di provvedimenti idonei ad assicurarlo avendo preso puntualmente in esame il comportamento tenuto da entrambi i genitori al fine di* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023verificare l eventuale inadempimento da parte degli stessi delle condizionistabilite in sede di separazione ed avendo escluso l opportunità di procederealla modifica di tali condizioni in virtù della considerazione fondata sulla documentazione acquisita e sulle dichiarazioni rese dai minori nel corso dell ascolto che le condotte ostative ascritte alla * trovavano giustificazionenell intento di proteggere i figli dal disagio ingenerato dal contegno aggressivodel padre. Tale valutazione trova conforto nel principio recentemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione del dirittoalla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio conl altro genitore e la conseguente necessità di garantire l attuazione di talediritto non impongono necessariamente l adozione di una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e l allontanamento del minore dalla suaresidenza trattandosi di misure estreme che in quanto aventi come effettola rescissione di ogni rapporto giuridico morale ed affettivo con il figlio presuppongono conformemente al superiore interesse del minore una preventiva verifica in ordine alla concreta praticabilità d interventi più limitati voltiad evitare il trauma derivante dal brusco e definitivo abbandono del genitorecon cui il minore ha sempre vissuto e la correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita cfr. * * I 24/03/2022 n. 9691 . * specie d altronde nonostante il riconoscimento della maggiore gravità delle inadempienze addebitate al ricorrente il decreto impugnato non ha mancato di richiamare entrambe le parti ad un rigoroso rispetto delle predette condizionirafforzando la propria sollecitazione mediante l irrogazione della sanzionedell ammonimento e prospettando in caso di ulteriore inosservanza la possibilità del ricorso a rimedi esecutivi o della proposizione di un altra istanza aisensi dell art. 709 ter cod. proc. civ.5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato o del procedimento per violazione dell art. 112 cod. proc. civ. e dell art.118 disp. att. cod. proc. civ. osservando che a sostegno dell ammonimentorivoltogli la Corte d appello ha richiamato un provvedimento provvisorioadottato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell art. 336 terzo commacod. civ. e non confermato nel provvedimento definitivo. Aggiunge che la decisione adottata d ufficio senza la previa instaurazione del contraddittorio tra* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023le parti si fonda sui medesimi fatti già presi in esame dal Giudice di primogrado nonché sul richiamo ad una certificazione non aggiornata e su indaginipsicologiche svolte da un soggetto non abilitato professionalmente integratedal riferimento a nozioni non qualificabili come fatti notori ma costituentimanifestazione di scienza privata. * inoltre che il provvedimento comporta per un verso l aggravamento di quello adottato dal Tribunale per i minorenni non giustificato da fatti sopravvenuti e per altro verso una modificadegli accordi intervenuti in sede di separazione sorretta da una motivazioneillogica e contraddittoria in quanto pur consentendogli di tenere con sé i figlie di accompagnarli e prelevarli da scuola gli impedisce di vigilare sugli stessial momento dell ingresso e dell uscita.5.1. Il motivo è infondato.La mera circostanza che i provvedimenti temporanei adottati nel corsodel procedimento di primo grado non avessero trovato conferma nel decretoimpugnato non impediva infatti alla Corte d appello di tenere conto ai finidella decisione sul reclamo delle inadempienze che ne avevano giustificatol adozione non risultando che il Tribunale per i minorenni avesse accertatol insussistenza dei comportamenti addebitati all * e dovendo pertantoescludersi che la mancata impugnazione del decreto di primo grado da partedella * avesse comportato la formazione di un giudicato interno al riguardo. L ultimo comma dell art. 709 ter cod. proc. civ. prevedendo che iprovvedimenti adottati ai sensi di tale disposizione sono impugnabili «neimodi ordinari» ne comporta d altronde l assoggettamento ai mezzi d impugnazione previsti per il tipo di procedimento nell ambito del quale sono statipronunciati e quindi nel caso in esame al regime impugnatorio proprio deiprovvedimenti de potestate alla cui adozione mirava la domanda originariamente proposta dal ricorrente trattandosi di provvedimenti pronunciati incamera di consiglio ai sensi dell art. 336 secondo comma cod. civ. il mezzod impugnazione è stato correttamente individuato nel reclamo di cui all art.739 cod. proc. civ. la cui disciplina configurando il rimedio in questione nongià come una mera revisio prioris instantiae ma come una prosecuzione delprocedimento di primo grado consente di procedere non solo ad un rinnovatoapprezzamento dei fatti già esaminati dal provvedimento impugnato ma an* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023che alla valutazione di fatti sopravvenuti eventualmente idonei ad incideresulla situazione dei minori nonché all acquisizione di nuovi mezzi di provasenza che operino le preclusioni previste per il giudizio ordinario di cognizione cfr. * * I 1/06/2022 n. 17931 25/01/2007 n. 1656 28/05/2003n. 8547 .In quanto volto alla tutela degl interessi di minori il procedimento inesame risulta d altronde caratterizzato da ampi poteri ufficiosi del giudice siaistruttori che decisori che gli consentono di adottare le disposizioni più idoneea garantire l attuazione delle condizioni relative all affidamento dei figli edall esercizio della responsabilità genitoriale superando i contrasti eventualmente insorti tra i genitori in ordine all interpretazione dei relativi provvedimenti modificando se necessario i provvedimenti in vigore e sanzionandoeventuali violazioni con l applicazione di appropriate misure volte ad esercitare una coazione indiretta nei confronti del genitore inadempiente. Peraltrotra quelle contemplate dall art. 709 ter secondo comma cod. proc. civ. soltanto il risarcimento dei danni previsto dai nn. 2 e 3 in favore del minore odell altro genitore richiede una domanda di parte trattandosi di una misuranon avente carattere punitivo ma riparatorio che implica necessariamenteuna valutazione in ordine all entità del pregiudizio arrecato all istante mentrel ammonimento di cui al n. 1 e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui aln. 4 possono essere disposte anche d ufficio rivestendo carattere sanzionatorio in quanto aventi una funzione eminentemente afflittiva e deterrente cfr. * * I 23/06/2022 n. 20264 17/05/2019 n. 13400 27/06/2018 n. 16980 .Non merita pertanto censura l operato della Corte territoriale la qualenel riesaminare il provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni inrelazione alle censure proposte dal ricorrente ha proceduto ad una nuovavalutazione del materiale probatorio senza fare in alcun modo ricorso ad elementi desunti dal patrimonio di conoscenze della collettività o da proprie cognizioni particolari ma conferendo rilievo alle condotte delle parti emergentida rapporti di polizia giudiziaria informazioni rese dal personale scolastico edocumentazione medica ed amministrativa già acquisiti in primo grado sullabase dei quali ha ritenuto per un verso di dover confermare le conclusioni cui* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023era pervenuto il Giudice di primo grado e per altro verso di dover rafforzarele determinazioni adottate in sede di separazione con l applicazione della misura dell ammonimento indirizzato ad entrambe le parti. Né risulta privo dilogica l invito rivolto al ricorrente a non frapporre ostacoli all ingresso ed allauscita dei propri figli da scuola il quale non si pone affatto in contrasto conla collocazione dei minori presso il padre nei giorni compresi tra il primo el otto di ciascun mese prevista nel verbale di separazione e nella facoltàconseguentemente riconosciuta all * di accompagnarli e prelevarli dascuola come ampiamente spiegato nella motivazione del decreto impugnatol ammonimento lungi dall ostacolare l esercizio di tale facoltà è volto ad assicurare che l accompagnamento e il prelievo abbiano luogo serenamentetrovando giustificazione nell esigenza di evitare il ripetersi dei litigi insorti trale parti proprio nelle predette occasioni e di porre un limite alla condotta aggressiva tenuta dal ricorrente nei confronti del personale scolastico checome emerso a seguito dell ascolto dei minori avevano arrecato a questi ultimi un grave disagio.6. Con il quinto motivo il ricorrente deduce l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio sostenendo che nel richiamare il parerereso dal Pubblico Ministero il decreto impugnato ne ha omesso una parte incui si sollecitava la formulazione di un ordine prescrittivo. Aggiunge che laCorte d appello ha omesso di esaminare le richieste da lui formulate nellenote autorizzate depositate nel corso del procedimento nonché la richiestadi annullamento della c.t.u. avanzata con il reclamo in quanto fondata sullaavvenuta liquidazione delle relative spese da parte del Giudice di primo gradoin pendenza del procedimento d impugnazione.6.1. Il motivo è inammissibile.* è noto l art. 54 comma primo lett. b del d.l. 22 giugno 2012 n.83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 nel riformulare l art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. ha introdotto nell ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione consistente nell omesso esame di un fatto storico principale o secondario la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia cfr.* * * 7/04/2014 n. 8053 * * II 29/10/2018 n. 27415* * III 11/04/2017 n. 9253 . Tale vizio non è configurabile né inriferimento all incompleta trascrizione delle conclusioni rese dal Pubblico Ministero né in riferimento all omessa pronuncia in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente non trattandosi di fatti storici ma di atti nei quali trovaespressione la partecipazione delle parti al procedimento. La trascrizione delleconclusioni del Pubblico Ministero è d altronde prevista soltanto dall art. 132secondo comma n. 3 cod. proc. civ. riguardante la sentenza e non anchedall art. 135 cod. proc. civ. riguardante il decreto e l omissione o incompletezza della stessa non costituisce neppure causa di nullità a meno che con leconclusioni non siano state proposte questioni diverse da quelle sollevatedalle parti il cui mancato esame si traduca nel vizio di cui all art. 112 cod.proc. civ. nella specie neppure dedotto cfr. * * I 17/01/1977 n.214 11/06/1971 n. 1756 * * II 10/04/1969 n. 1159 . Nel lamentare l omesso esame delle proprie richieste il ricorrente omette poi di precisarne il contenuto limitandosi a richiamare quella di annullamento della c.t.u.proposta con il secondo ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. la quale ha costituito oggetto di specifica valutazione da parte del decreto impugnato che l hadichiarata inammissibile in quanto estranea all oggetto del reclamo.7. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio rilevando che il decreto impugnato haomesso di valutare un rapporto di pronto soccorso ed una relazione di poliziagiudiziaria prodotti in giudizio da cui emergevano rispettivamente i disturbineurologici manifestati dal figlio ed a lungo trascurati dalla moglie nonché gliostacoli frapposti dalla * alla consegna dei minori al padre.7.1. Il motivo è inammissibile.Le censure proposte dal ricorrente non sono infatti riconducibili all art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. non riflettendo la pretermissione difatti storici ma l omessa o errata valutazione di elementi istruttori non deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi della norma citata cfr.ex plurimis * * II 31/03/2022 n. 10525 29/10/2018 n. 27415* * VI 10/02/2015 n. 2498 . Il ricorrente insiste infatti sulla rile* imposto dalla legge Numero registro generale 15149/2019Numero sezionale 3569/2022Numero di raccolta generale 142/2023Data pubblicazione 04/01/2023vanza del contenuto di due documenti uno dei quali allegato ad una memoriadifensiva depositata in primo grado in ordine al quale non viene precisato seil fatto storico dallo stesso emergente non menzionato nel decreto impugnato sia stato ritualmente introdotto nel dibattito processuale ed un altropreso puntualmente in esame dalla Corte territoriale dal quale avrebbe dovuto desumersi a suo avviso una versione dei fatti diversa da quella risultante dal decreto impugnato. In tal modo egli dimostra di voler sollecitareuna nuova valutazione dei fatti non consentita a questa Corte alla quale nonspetta il compito di riesaminare il merito della controversia ma solo quello diverificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato nonché la coerenza logico formale delle stesse nei limitiin cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazionea seguito della riformulazione dell art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. cfr. * * I 13/01/2020 n. 331 * * II 29/10/2018 n. 27415* * V 4/08/2017 n. 195478. Il ricorso va pertanto rigettato con l integrale compensazione dellespese processuali avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate edall avvenuta rimeditazione di precedenti orientamenti. *rigetta il ricorso. * integralmente le spese processuali.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115inserito dall art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso dal comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasiforma sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma il 19/10/2022Il Presidente* **rigetta il ricorso. * integralmente le spese processuali.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115inserito dall art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso dal comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasiforma sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma il 19/10/2022Il Presidente* *
Decreto Cassazione n. 00142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris