CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 44221/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 maggio 2023 il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto le istanze del condannato [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la non esecutività della sentenza del Tribunale di Bergamo 27 novembre 2012, irrevocabile il 21 aprile 2015, per non esser stata notificata all'imputato o, in subordine, l'istanza di rimettere in termini lo stesso per proporre appello contro tale sentenza. In particolare, il giudice dell'esecuzione, sulla istanza principale, ha rilevato che le notifiche erano state effettuate al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per inidoneità del domicilio dichiarato, che non vi era agli atti alcuna prova della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato che, al contrario, era anagraficamente residente in Italia e titolare di carta d'identità italiana rilasciata già tre anni prima; sulla istanza subordinata di restituzione nel termine, che la stessa era tardiva in quanto presentata oltre i dieci giorni dal momento di asserita conoscenza della sentenza, e in ogni caso priva dei presupposti mancando qualsiasi elemento per ritenere che l'imputato non abbia impugnato la sentenza di primo grado per caso fortuito o forza maggiore . 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce che il termine proporre l'istanza di restituzione nel termine non è di dieci giorni dal momento di conoscenza della sentenza impugnata, ma di trenta giorni, termine rispettato nel caso in esame (18 novembre 2022- 15 dicembre 2022) in quanto la sentenza contumaciale era stata emessa il 27 novembre 2012, e quindi ad essa era applicabile il vecchio testo dell'articolo 175 cod. proc. pen. Con il secondo motivo deduce che la non esecutività della sentenza deriva dal mancato perfezionamento della notifica, atteso che le notifiche erano state effettuate al difensore d'ufficio e mancava prova di un qualsiasi rapporto professionale tra tale difensore e l'imputato. Con il terzo motivo deduce, sulla istanza di restituzion ermine, che in ogni caso non compete al condannato dare prova negativa della reale conoscenza del procedimento ma è onere del giudice reperire agli atti l'eventuale prova positiva dell'effettiva conoscenza del giudizio da parte di questi. 3. Non risultano pervenute le conclusioni del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei limiti indicati in motivazione. 1. E', in particolare, fondato il primo motivo, in cui si deduce che, a differenza di quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, il termine proporre l'istanza di restituzione nel termine non era di dieci giorni dal momento di conoscenza della sentenza impugnata, ma di trenta giorni, in quanto la sentenza contumaciale era stata emessa il 27 novembre 2012, e quindi ad essa era applicabile il vecchio testo dell'articolo 175 cod. proc. pen. Il motivo è fondato, perché l'art. 175 cod. proc. pen. vigente al momento di emissione della sentenza contumaciale impugnata (Sez. 2, Sentenza n. 28942 del 12/06/2014, Modena, Rv. 260261), disponeva che "la richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento". Nel caso in esame, tale termine è stato rispettato, perché la conoscenza è avvenuta il 18 novembre 2022 e l'istanza è stata depositata il 15 dicembre 2022. Il terzo motivo, che riguarda sempre la rimessione in termini, è conseguentemente assorbito. 2. E', invece, infondato il secondo motivo, in cui si sostiene la illegittimità della ordinanza nella parte in cui non ha dichiarato la non esecutività della sentenza di condanna per il mancato perfezionamento della notifica. Nel ricorso si deduce che le notifiche erano state effettuate al difensore d'ufficio e mancava prova di un qualsiasi rapporto professionale tra tale difensore e l'imputato. Però, come si comprende dalla lettura dello stesso ricorso, Manakar era stato arrestato, aveva nominato un difensore di fiducia, aveva sofferto custodia in carcere (per quattro anni), il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato e gli era stato nominato un difensore di ufficio. Le notifiche, non riuscite al domicilio dichiarato da cui l'imputato si era allontanato, erano state operate presso il difensore d'ufficio nominato a seguito della rinuncia al mandato di quello di fiducia. Il ricorso richiama la giurisprudenza formatasi sul processo in assenza che, però, non è applicabile a quello sulla contumacia; le notifiche erano, infatti, in realtà, regolari perché, in conseguenza dell'elezione di domicilio, non vi era spazio per una ricerca ai fini dell'irreperibilità e, quindi, le notifiche dovevano essere effettivamente effettuate ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3. La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla parte in cui ha deciso la istanza di restituzione nel termine. Nel resto il ricorso è infondato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Bergamo del 27 novembre 2012 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo. Rigetta nel resto il ricor