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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21848/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8275/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 107 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: diniego rimborso IVA - notifica - inammissibilità ricorso introduttivo della lite avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.6527/27/2019, depositata il 7 agosto 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 8860/24/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl contro il diniego di rimborso IVA 2012.

La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi fondata l'eccezione dell'agenzia fiscale, devoluta con il gravame, di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo della lite in quanto proposto il 20 gennaio 2018, affermando la ritualità della procedura notificatoria del diniego e perciò fissandone il perfezionamento al 13 febbraio 2014.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2909, cod. civ., poiché la CTR ha pronunciato l'inammissibilità del suo ricorso introduttivo della lite nonostante che tale questione fosse stata discussa in prime cure e decisa, esplicitamente, dalla CTP napoletana in senso sfavorevole all'Agenzia delle entrate, senza tuttavia che la medesima censurasse tale statuizione con uno specifico motivo di gravame ed essendosi pertanto sul punto formato un giudicato interno.

La censura è infondata.

Nell'atto di appello agenziale, trascritto per autosufficienza dalla ricorrente, emerge invero in modo sufficientemente chiaro l'intenzione di impugnare, anche, la statuizione dei primi giudici relativa al rigetto dell'eccezione di tardività del ricorso introduttivo della lite.

L'Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante infatti ha chiaramente affermato l'erroneità della decisione su tale punto decisionale, in quanto basata su di un presupposto inesistente ossia la nullità della notifica del provvedimento di diniego di rimborso impugnato, dal perfezionamento della quale doveva considerarsi fissato il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di proposizione del ricorso introduttivo della lite.

Ne consegue dunque che, non sussistendo alcun vincolo preclusivo da giudicato "interno" (per omessa devoluzione in secondo grado), il giudice tributario di appello aveva piena potestas judicandi in ordine alla statuizione di prime cure in esame.

Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorre nte lamenta la violazione degli artt. 21, d.lgs 546/1992, 145, primo e terzo comma, 138, 139, 140, cod. proc. civ., 60, dPR 600/1973, poiché la CTR ha affermato la validità della notifica del diniego di rimborso de quo e quindi l'intempestività/inammissibilità del ricorso introduttivo della lite.

Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente declina la precedente censura come violazione degli artt. 21, d.lgs 546/1992, 8, 14, legge 890/1982, 20, 24, 25, DM 1 ottobre 2008, 6, comma 1, legge 212/2000, 24, Cost.Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.

Risulta accertato in fatto dal giudice tributario di appello che la notifica del provvedimento impugnato è stato effettuato con raccomandata ordinaria c.d.

"bianca" presso la sede della società, con avviso di giacenza immesso nella cassetta, la cui presenza doveva considerarsi certa.

Questo accertamento di fatto, riguardando la notifica di un atto amministrativo pre-processuale, non può essere ulteriormente sindacato in questa sede.

Ne consegue la piena correttezza giuridica della sentenza impugnata, posto che si palesa conforme ai consolidati orientamenti di questa Corte secondo i quali, per un verso, «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv. 657732 - 01) ; per altro verso, « In tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato» (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016, Rv. 638907 - 01) .

In altri termini, sancito insindacabilmente dalla sentenza impugnata che nel luogo nel quale si è effettuata la notifica vi era una cassetta postale riferibile alla società contribuente, la procedura notificatoria risulta perfezionata con il modulo sub-procedimentale della "compiuta giacenza" previsto dalle norme applicabili nel caso di specie (in particolare artt. 14, 8, legge 890/1982 e relative norme di attuazione del regolamento postale approvato cn dPR 655/1982).

La ritualità della procedura notificatoria alla società contribuente rende peraltro inapplicabile l'evocata previsione di cui all'art. 145, terzo comma, cod. proc. civ., ribadendosi che «In tema di notifica di atti impositivi tributari, qualora gli atti regolarmente inviati a mezzo posta ad un una società non siano stati recapitati e l'avviso del relativo deposito nell'ufficio postale sia stato regolarmente inviato nella sede della società destinataria, anche se indirizzato non alla società, ma alla persona fisica del socio legale rappresentante, non si verifica alcuna nullità della notifica, né ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., in mancanza di espressa comminatoria di legge, né ai sensi del secondo comma dellastessa disposizione, non trattandosi di carenza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo, ma una mera irregolarità» (Sez. 5, Sentenza n. 3342 del 11/02/2011, Rv. 616683 - 01) e che « In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.» (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30882 del 22/12/2017, Rv. 646182 -01).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8275/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 107 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: diniego rimborso IVA - notifica - inammissibilità ricorso introduttivo della lite avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.6527/27/2019, depositata il 7 agosto 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 8860/24/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl contro il diniego di rimborso IVA 2012. La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi fondata l'eccezione dell'agenzia fiscale, devoluta con il gravame, di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo della lite in quanto proposto il 20 gennaio 2018, affermando la ritualità della procedura notificatoria del diniego e perciò fissandone il perfezionamento al 13 febbraio 2014. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2909, cod. civ., poiché la CTR ha pronunciato l'inammissibilità del suo ricorso introduttivo della lite nonostante che tale questione fosse stata discussa in prime cure e decisa, esplicitamente, dalla CTP napoletana in senso sfavorevole all'Agenzia delle entrate, senza tuttavia che la medesima censurasse tale statuizione con uno specifico motivo di gravame ed essendosi pertanto sul punto formato un giudicato interno. La censura è infondata. Nell'atto di appello agenziale, trascritto per autosufficienza dalla ricorrente, emerge invero in modo sufficientemente chiaro l'intenzione di impugnare, anche, la statuizione dei primi giudici relativa al rigetto dell'eccezione di tardività del ricorso introduttivo della lite. L'Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante infatti ha chiaramente affermato l'erroneità della decisione su tale punto decisionale, in quanto basata su di un presupposto inesistente ossia la nullità della notifica del provvedimento di diniego di rimborso impugnato, dal perfezionamento della quale doveva considerarsi fissato il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di proposizione del ricorso introduttivo della lite. Ne consegue dunque che, non sussistendo alcun vincolo preclusivo da giudicato "interno" (per omessa devoluzione in secondo grado), il giudice tributario di appello aveva piena potestas judicandi in ordine alla statuizione di prime cure in esame. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorre nte lamenta la violazione degli artt. 21, d.lgs 546/1992, 145, primo e terzo comma, 138, 139, 140, cod. proc. civ., 60, dPR 600/1973, poiché la CTR ha affermato la validità della notifica del diniego di rimborso de quo e quindi l'intempestività/inammissibilità del ricorso introduttivo della lite. Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente declina la precedente censura come violazione degli artt. 21, d.lgs 546/1992, 8, 14, legge 890/1982, 20, 24, 25, DM 1 ottobre 2008, 6, comma 1, legge 212/2000, 24, Cost.Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate. Risulta accertato in fatto dal giudice tributario di appello che la notifica del provvedimento impugnato è stato effettuato con raccomandata ordinaria c.d. "bianca" presso la sede della società, con avviso di giacenza immesso nella cassetta, la cui presenza doveva considerarsi certa. Questo accertamento di fatto, riguardando la notifica di un atto amministrativo pre-processuale, non può essere ulteriormente sindacato in questa sede. Ne consegue la piena correttezza giuridica della sentenza impugnata, posto che si palesa conforme ai consolidati orientamenti di questa Corte secondo i quali, per un verso, «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv. 657732 - 01) ; per altro verso, « In tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato» (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016, Rv. 638907 - 01) . In altri termini, sancito insindacabilmente dalla sentenza impugnata che nel luogo nel quale si è effettuata la notifica vi era una cassetta postale riferibile alla società contribuente, la procedura notificatoria risulta perfezionata con il modulo sub-procedimentale della "compiuta giacenza" previsto dalle norme applicabili nel caso di specie (in particolare artt. 14, 8, legge 890/1982 e relative norme di attuazione del regolamento postale approvato cn dPR 655/1982). La ritualità della procedura notificatoria alla società contribuente rende peraltro inapplicabile l'evocata previsione di cui all'art. 145, terzo comma, cod. proc. civ., ribadendosi che «In tema di notifica di atti impositivi tributari, qualora gli atti regolarmente inviati a mezzo posta ad un una società non siano stati recapitati e l'avviso del relativo deposito nell'ufficio postale sia stato regolarmente inviato nella sede della società destinataria, anche se indirizzato non alla società, ma alla persona fisica del socio legale rappresentante, non si verifica alcuna nullità della notifica, né ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., in mancanza di espressa comminatoria di legge, né ai sensi del secondo comma dellastessa disposizione, non trattandosi di carenza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo, ma una mera irregolarità» (Sez. 5, Sentenza n. 3342 del 11/02/2011, Rv. 616683 - 01) e che « In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.» (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30882 del 22/12/2017, Rv. 646182 -01). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’u