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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 24365/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava inammissibile la richiesta di revisione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. nell'interesse di LOMBARDO Oscar contro la sentenza in data 8/09/2020, divenuta definitiva, con la quale il GUP del TRIBUNALE di MESSINA aveva a lui applicato la pena di giustizia richiesta per il delitto di estorsione continuata, commesso ai danni della nonna CALABRÒ Angela.

LOMBARDO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: • come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) in relazione all'art. 630 lett. c) cod. proc. pen.

Sostiene che, pur se la CORTE reggina ha riconosciuto carattere di novità ai certificati medici e ai ricoveri in TS0 subiti dalla persona offesa denunciante CALABRÒ, tuttavia non li ha valutati unitamente ad altri elementi già presenti in atti, in primis la instabilità mentale mostrata dalla stessa CALABRÒ e il certificato medico riguardante le lesioni che ella avrebbe patito a seguito della violenza del nipote; • come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione quanto alla valutazione della documentazione medica allegata, che da prima dei fatti in questione aveva manifestato una depressione di grado elevato, e quindi avrebbe dovuto saldarsi con quanto emerso nel 2021; • come terzo (pur se indicato come secondo), la questione di legittimità costituzionale dell' all'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. (pur se veniva indicato l'art. 629 cod. proc. pen.) in relazione agli art. 27 e 111 Cost., qualora si seguisse la giurisprudenza formatasi sui limiti della revisione quando il giudicato attiene a una sentenza di 'patteggiamento'; come quarto (pur se indicato come terzo), la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione sulla incongruenza riguardante le lesioni che la persona offesa avrebbe patito.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte nella direzione del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Correttamente la CORTE territoriale ha richiamato il consolidato e condiviso orientamento del Giudice di legittimità (cf. ex multis Sez. 6 sentenza n. 5238 del 29/01/2018 dep. 02/02/2018 Rv. 272129 imputato [OSCURATO:PERSONA]), per il quale "la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento".

Confrontando tale principio con gli atti del procedimento penale, durante il quale era peraltro già stata sollevata - e disattesa da questa S.C., allorché aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza del GUP di MESSINA - la presunta omessa motivazione sulla incapacità di intendere e di volere della persona offesa CALABRÒ Angela, che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen. (il che solleva perplessità sulla 'novità' delle prove sulla salute della denunciante), il Collegio di appello ha illustrato in modo esteso come ogni valutazione sulle condizioni psichiche dell'anziana donna sarebbe comunque stata inidonea a condurre a un esito assolutorio pieno, perché l'attestazione di una loro più accentuata gravità era successiva alla vicenda processuale: ciò avrebbe reso necessario un esame approfondito, teso a verificare quanto delle anomalie comportamentali manifestate più di recente avesse causato alterazioni anche in precedenza.

Pertanto non vi era il requisito della evidenza, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Va altresì disattesa, perché manifestamente infondata, l'eccepita questione di legittimità costituzionale.

È orientamento condiviso di questa S.C. (cf.

Sez. 5sentenza n. 12096 del 20/01/2021 dep. 30/03/2021 Rv. 280759 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione".

Ciò è coerente con quanto sancito dalla stessa Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 313/1990, in virtù della quale la scelta processuale di applicazione della pena "implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica ad esercitare il diritto alla prova".

La sentenza di patteggiamento, che non presuppone l'accertamento pieno e incondizionato dei fatti perché non dichiara la colpevolezza dell'imputato, a causa del profilo negoziale che la caratterizza (Corte Cost. sentenza n. 251/1991) rende ragionevole un adattamento anche del rimedio straordinario della revisione, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comportando una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo: in tale ambito il controllo giudiziale è circoscritto alla valutazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Diversamente infatti, "la revisione cesserebbe di essere un mezzo di impugnazione straordinaria e diverrebbe, in relazione al patteggiamento, strumento a disposizione del patteggiante per revocare in dubbio una decisione da lui stessa richiesta e riaprire integralmente la fase dell'accertamento dei fatti e della responsabilità" (cf.

Sez. 4, 24 maggio 2011, n. 31374;.

Sez. 3, sent. 13032/14 e 23050/13; sez. 4, sent. 26000/13).

La diversa declinazione del rimedio straordinario della revisione, esteso alla sentenza di patteggiamento a opera della legge n. 234 del 2003, risulta simmetrica alla natura di quella sentenza, non evidenziando profili di irragionevolezza rispetto ai principi costituzionali del giusto processo e della personalità della responsabilità penale.

4. Non va infine operata alcuna valutazione sulla presunta incoerenza fra lo svolgimento dei fatti descritto nell'imputazione - ripreso nella sentenza oggetto di revisione - e la prognosi di guarigione dalle lesioni provocate, poiché ciò attiene al merito della vicenda: avrebbe avuto rilievo nel giudizio ordinario, qualora non fosse stata proposta la richiesta di applicazione di pena, e comunque è estranea alle ipotesi che legittimano la revisione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava inammissibile la richiesta di revisione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. nell'interesse di LOMBARDO Oscar contro la sentenza in data 8/09/2020, divenuta definitiva, con la quale il GUP del TRIBUNALE di MESSINA aveva a lui applicato la pena di giustizia richiesta per il delitto di estorsione continuata, commesso ai danni della nonna CALABRÒ Angela. LOMBARDO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: • come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) in relazione all'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. Sostiene che, pur se la CORTE reggina ha riconosciuto carattere di novità ai certificati medici e ai ricoveri in TS0 subiti dalla persona offesa denunciante CALABRÒ, tuttavia non li ha valutati unitamente ad altri elementi già presenti in atti, in primis la instabilità mentale mostrata dalla stessa CALABRÒ e il certificato medico riguardante le lesioni che ella avrebbe patito a seguito della violenza del nipote; • come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione quanto alla valutazione della documentazione medica allegata, che da prima dei fatti in questione aveva manifestato una depressione di grado elevato, e quindi avrebbe dovuto saldarsi con quanto emerso nel 2021; • come terzo (pur se indicato come secondo), la questione di legittimità costituzionale dell' all'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. (pur se veniva indicato l'art. 629 cod. proc. pen.) in relazione agli art. 27 e 111 Cost., qualora si seguisse la giurisprudenza formatasi sui limiti della revisione quando il giudicato attiene a una sentenza di 'patteggiamento'; come quarto (pur se indicato come terzo), la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione sulla incongruenza riguardante le lesioni che la persona offesa avrebbe patito. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte nella direzione del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Correttamente la CORTE territoriale ha richiamato il consolidato e condiviso orientamento del Giudice di legittimità (cf. ex multis Sez. 6 sentenza n. 5238 del 29/01/2018 dep. 02/02/2018 Rv. 272129 imputato [OSCURATO:PERSONA]), per il quale "la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento". Confrontando tale principio con gli atti del procedimento penale, durante il quale era peraltro già stata sollevata - e disattesa da questa S.C., allorché aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza del GUP di MESSINA - la presunta omessa motivazione sulla incapacità di intendere e di volere della persona offesa CALABRÒ Angela, che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen. (il che solleva perplessità sulla 'novità' delle prove sulla salute della denunciante), il Collegio di appello ha illustrato in modo esteso come ogni valutazione sulle condizioni psichiche dell'anziana donna sarebbe comunque stata inidonea a condurre a un esito assolutorio pieno, perché l'attestazione di una loro più accentuata gravità era successiva alla vicenda processuale: ciò avrebbe reso necessario un esame approfondito, teso a verificare quanto delle anomalie comportamentali manifestate più di recente avesse causato alterazioni anche in precedenza. Pertanto non vi era il requisito della evidenza, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Va altresì disattesa, perché manifestamente infondata, l'eccepita questione di legittimità costituzionale. È orientamento condiviso di questa S.C. (cf. Sez. 5sentenza n. 12096 del 20/01/2021 dep. 30/03/2021 Rv. 280759 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione". Ciò è coerente con quanto sancito dalla stessa Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 313/1990, in virtù della quale la scelta processuale di applicazione della pena "implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica ad esercitare il diritto alla prova". La sentenza di patteggiamento, che non presuppone l'accertamento pieno e incondizionato dei fatti perché non dichiara la colpevolezza dell'imputato, a causa del profilo negoziale che la caratterizza (Corte Cost. sentenza n. 251/1991) rende ragionevole un adattamento anche del rimedio straordinario della revisione, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comportando una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo: in tale ambito il controllo giudiziale è circoscritto alla valutazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Diversamente infatti, "la revisione cesserebbe di essere un mezzo di impugnazione straordinaria e diverrebbe, in relazione al patteggiamento, strumento a disposizione del patteggiante per revocare in dubbio una decisione da lui stessa richiesta e riaprire integralmente la fase dell'accertamento dei fatti e della responsabilità" (cf. Sez. 4, 24 maggio 2011, n. 31374;. Sez. 3, sent. 13032/14 e 23050/13; sez. 4, sent. 26000/13). La diversa declinazione del rimedio straordinario della revisione, esteso alla sentenza di patteggiamento a opera della legge n. 234 del 2003, risulta simmetrica alla natura di quella sentenza, non evidenziando profili di irragionevolezza rispetto ai principi costituzionali del giusto processo e della personalità della responsabilità penale. 4. Non va infine operata alcuna valutazione sulla presunta incoerenza fra lo svolgimento dei fatti descritto nell'imputazione - ripreso nella sentenza oggetto di revisione - e la prognosi di guarigione dalle lesioni provocate, poiché ciò attiene al merito della vicenda: avrebbe avuto rilievo nel giudizio ordinario, qualora non fosse stata proposta la richiesta di applicazione di pena, e comunque è estranea alle ipotesi che legittimano la revisione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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