Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 24327/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi per intervenuta rinuncia [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato, a mezzo difensori di fiducia, l'ordinanza del Tribunale di Potenza in data 29/04/2021 che in parziale accoglimento del riesame, esclusa la gravità indiziaria per talune delle incolpazioni ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari sulla base di quattro motivi: a. nullità dell'ordinanza cautelare per violazione del diritto di difesa ex artt, 292 e 293 c.11P•; b, violazione degli arrt. 8, 27 e 291 c.p.p. relativamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale; c. violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione alle condotte contestate.

2. Con nota in data 8 aprile 2022 i difensori degli indagati hanno fatto pervenire dichiarazione rinunzia ai ricorsi atteso che nelle more era stata revocata agli indagati anche la misura dell'obbligo di dimora, applicata in sostituzione di quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671).

Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta ritualmente con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata trasmessa alla cancelleria di questa Corte.

2. I ricorsi vanno, quindi, dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

I ricorrenti non vanno, tuttavia, condannati al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento dì somma in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria in quanto la mancanza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 2000; Sez.

U, n. 7, del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez.

U, n. 31524, del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi.

Così deciso in Roma, in data 27 A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi per intervenuta rinuncia [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato, a mezzo difensori di fiducia, l'ordinanza del Tribunale di Potenza in data 29/04/2021 che in parziale accoglimento del riesame, esclusa la gravità indiziaria per talune delle incolpazioni ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari sulla base di quattro motivi: a. nullità dell'ordinanza cautelare per violazione del diritto di difesa ex artt, 292 e 293 c.11P•; b, violazione degli arrt. 8, 27 e 291 c.p.p. relativamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale; c. violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione alle condotte contestate. 2. Con nota in data 8 aprile 2022 i difensori degli indagati hanno fatto pervenire dichiarazione rinunzia ai ricorsi atteso che nelle more era stata revocata agli indagati anche la misura dell'obbligo di dimora, applicata in sostituzione di quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671). Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta ritualmente con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata trasmessa alla cancelleria di questa Corte. 2. I ricorsi vanno, quindi, dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. I ricorrenti non vanno, tuttavia, condannati al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento dì somma in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria in quanto la mancanza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 2000; Sez. U, n. 7, del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, n. 31524, del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma, in data 27 A
Sentenza Cassazione n. 24327/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris