CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 02600/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta di revisione proposta dal ricorrente, in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari - Sez. Sassari - del 30 gennaio 2019. La richiesta veniva avanzata sul presupposto che la sentenza di condanna era stata emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2383/07 RGNR, per i medesimi fatti oggetto del procedimento n. 4364/07 RGNR, nonostante quest'ultimo si fosse concluso con decreto di archiviazione e senza che il pubblico ministero avesse provveduto a chiedere la riapertura delle indagini. La Corte di appello disattendeva la richiesta di revisione, sottolineando come l'archiviazione fosse stata disposta solo nel 2014, dopo che l'azione penale - poi culminata nella sentenza di condanna - era stata esercitata, sicché non occorreva chiedere la riapertura delle indagini. 2. Avverso la sentenza impugnata, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, ulteriormente illustrato con la memoria difensiva del 18 novembre 2021, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo, in particolare, che sarebbe stato violato l'art. 630, lett.c) cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che la prova dell'esercizio dell'azione penale, in mancanza del decreto di riapertura delle indagini, integrerebbe una "prova nuova" idonea a condurre al proscioglimento, posto che farebbe venir meno una condizione di procedibilità. In particolare, sottolinea il ricorrente come la revisione opera non solo nel caso in cui, sulla base delle "prove nuove", il condannato debba essere assolto, ma anche nelle ipotesi in cui risulti, ex post, che si sarebbe dovuto adottare una sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen., essendo quest'ultima previsione espressamente richiamata dall'art. 631 cod. proc. pen. A fronte di tale dato, la Corte di appello avrebbe errato nel negare la revisione della sentenza, nonostante avesse riconosciuto la sussistenza di due procedimenti, per lo stesso fatto, dinanzi alla medesima autorità giudiziaria, uno dei quali conclusosi con l'archiviazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La soluzione della questione sollevata dal ricorrente presuppone la schematica individuazione delle cadenze temporali che hanno contraddistinto il procedimento de quo. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva instaurato un primo procedimento penale nel 2007 (n. 4364/07), successivamente, per il medesimo reato il pubblico ministero procedeva ad una nuova iscrizione nel 2011 nell'ambito di un diverso procedimento, già pendente, iscritto al n. 2383/07. Quest'ultimo procedimento proseguiva fino alla sentenza definitiva di condanna, mentre in quello iscritto al n. 4364/07 veniva disposta l'archiviazione nel 2014. Orbene, sulla base dell'individuazione delle cadenze temporali, emerge chiaramente come nel caso di specie non vi sia stata una violazione dell'art. 414 cod. proc. pen., posto che la seconda iscrizione (2011) è intervenuta prima che nel primo procedimento fosse stata disposta l'archiviazione (2014). È di tutta evidenza che il pubblico ministero non avrebbe potuto chiedere la riapertura delle indagini in mancanza di un preventivo decreto di archiviazione. 2.1. Alla luce della descritta evoluzione dei due procedimenti paralleli, non può neppure condividersi la tesi difensiva secondo cui l'archiviazione avrebbe precluso l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto. A ben vedere, la preclusione si determina solo ove, per il medesimo fatto, sia stata esercitata l'azione penale in diversi procedimenti (sul tema si veda Sez.U, n.34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231800). Nel caso dell'archiviazione, invece, si verifica l'esatto contrario, dato che il pubblico ministero non esercita l'azione e chiede al giudice delle indagini preliminari un decreto che legittima l'inazione. La differenza, peraltro, è dirimente, posto che solo ove per il medesimo fatto si eserciti' l'azione penale in due distinti procedimenti si pone un problema di duplicazione del giudizio foriera di possibili contrasti di giudicati e, soprattutto, prodromica alla violazione del principio del ne bis in idem. Evidentemente, ove uno dei due procedimenti sia definito con l'archiviazione, viene meno in radice la possibile violazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen. 2.2. Per completezza, deve rilevarsi che nel caso di specie, posto che non si verte in tema di mancata riapertura delle indagini, la duplice iscrizione per il medesimo fatto poteva rilevare esclusivamente ai fini del superamento dei termini per le indagini e della conseguente inutilizzabilità delle prove acquisite dopo il limite massimo di durata. Si tratta, tuttavia, di una problematica che non è idonea a dar luogo alla revisione del giudizio, neppure se il vizio nell'assunzione della prova emerga dopo l'intervenuto giudicato. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] in Cance!leri