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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02952/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1821/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], deceduto, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.785, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n.92/14/10 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, pronunciata il 18 novembre 2010, depositata il 22 novembre 2010 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle Entrate ricorre con tre articolati motivi contro l'[OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n.92/14/10 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, pronunciata il 18 novembre 2010, depositata il 22 novembre 2010 e non notificata, che ha solo parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per maggiori Irpeg ed Irap per gli anni di imposta 1999 e 2000; con la sentenza impugnata, la C.T.R. riteneva che l'accertamento dell'Ufficio fosse legittimo con riferimento al disconoscimento delle spese di sponsorizzazione e l'indeducibilità delle multe e delle sanzioni, confermando per il resto la sentenza di primo grado; a seguito del ricorso, l'[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 dicembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; nelle more, la società contribuente ha depositato documentazione, attestante la presentazione dell'istanza di definizione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, la determinazione dell'importo dovuto ed il pagamento della prima rata, ed istanza con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l. n.118/2018, conv. dalla

I. n.132/2018, con compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA]: vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che l'Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez.

L., n.11540/2019, in tema di definizione agevolata d.l. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella

I. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225); rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;.

P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1821/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], deceduto, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.785, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n.92/14/10 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, pronunciata il 18 novembre 2010, depositata il 22 novembre 2010 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle Entrate ricorre con tre articolati motivi contro l'[OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n.92/14/10 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, pronunciata il 18 novembre 2010, depositata il 22 novembre 2010 e non notificata, che ha solo parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per maggiori Irpeg ed Irap per gli anni di imposta 1999 e 2000; con la sentenza impugnata, la C.T.R. riteneva che l'accertamento dell'Ufficio fosse legittimo con riferimento al disconoscimento delle spese di sponsorizzazione e l'indeducibilità delle multe e delle sanzioni, confermando per il resto la sentenza di primo grado; a seguito del ricorso, l'[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 dicembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; nelle more, la società contribuente ha depositato documentazione, attestante la presentazione dell'istanza di definizione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, la determinazione dell'importo dovuto ed il pagamento della prima rata, ed istanza con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l. n.118/2018, conv. dalla I. n.132/2018, con compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA]: vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che l'Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez. L., n.11540/2019, in tema di definizione agevolata d.l. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella I. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225); rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;. P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in R
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