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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 22740/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata il 12 aprile 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 7 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Foggia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessa il 13 agosto 2015, condannandolo alla pena di 80 giorni di arresto.

L'imputato, sottoposto al regime della sorveglianza speciale con la prescrizione di rimanere in casa dopo le ore 21.00, non era stato trovato presso la propria abitazione durante la notte.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo denuncia violazione della legge penale e processuale, in quanto l'accertamento di fatto era stato compiuto ponendo a carico della difesa l'onere di provare la presenza dell'imputato in casa al momento del controllo delle forze di polizia.

Con il secondo motivo denuncia la nullità del decreto che aveva applicato la sorveglianza speciale per assenza di motivazione in ordine all'applicazione della prescrizione di rimanere in casa dopo le ore

21. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen., essendo il termine di prescrizione maturato ancor prima della sentenza di appello.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il terzo motivo di ricorso è fondato e va pronunciato, perciò, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dato che l'accertamento del fatto è stato desunto dall'esito negativo del controllo effettuato dalle forze dell'ordine, mentre il secondo motivo è generico, non risultando allegato al ricorso il decreto applicativo della sorveglianza speciale di cui si denuncia la nullità per omessa motivazione della imposizione della prescrizione violata.

Quanto al terzo motivo, il termine massimo di prescrizione relativo alla contravvenzione ascritta è, tenuto conto dell'aumento massimo per le interruzioni del procedimento, di cinque anni, termine che, decorrendo dal 13 agosto 2015 e in assenza di periodi di sospensione, è maturato ancor prima della sentenza di appello.

Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, il 3 maggio 2022.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 014 );

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 12 aprile 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 7 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Foggia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessa il 13 agosto 2015, condannandolo alla pena di 80 giorni di arresto. L'imputato, sottoposto al regime della sorveglianza speciale con la prescrizione di rimanere in casa dopo le ore 21.00, non era stato trovato presso la propria abitazione durante la notte. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo denuncia violazione della legge penale e processuale, in quanto l'accertamento di fatto era stato compiuto ponendo a carico della difesa l'onere di provare la presenza dell'imputato in casa al momento del controllo delle forze di polizia. Con il secondo motivo denuncia la nullità del decreto che aveva applicato la sorveglianza speciale per assenza di motivazione in ordine all'applicazione della prescrizione di rimanere in casa dopo le ore 21. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen., essendo il termine di prescrizione maturato ancor prima della sentenza di appello. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il terzo motivo di ricorso è fondato e va pronunciato, perciò, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dato che l'accertamento del fatto è stato desunto dall'esito negativo del controllo effettuato dalle forze dell'ordine, mentre il secondo motivo è generico, non risultando allegato al ricorso il decreto applicativo della sorveglianza speciale di cui si denuncia la nullità per omessa motivazione della imposizione della prescrizione violata. Quanto al terzo motivo, il termine massimo di prescrizione relativo alla contravvenzione ascritta è, tenuto conto dell'aumento massimo per le interruzioni del procedimento, di cinque anni, termine che, decorrendo dal 13 agosto 2015 e in assenza di periodi di sospensione, è maturato ancor prima della sentenza di appello. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 3 maggio 2022. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 014 );
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