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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20988/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti nel giudizio di legittimità, apoditticamente riproponendo le medesime doglianze già formulate in sede di gravarne e motivatamente disattese dalla sentenza impugnata sia in ordine alla denegata configurabilità dei presupposti giustificativi della evocata causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sia in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche, avendo la Corte distrettuale, per entrambi i profili ora indicati, esaustivamente esposto le ragioni giustificative delle correlate statuizioni decisorie sulla base di argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici deducibili in questa Sede (v. pagg. 3-4 della sentenza impugnata), senza che il ricorrente vi abbia criticamente opposto una base contro-argomentativa idonea a disarticolarne, ovvero ad incrinarne, la fondatezza e la complessiva tenuta logica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti nel giudizio di legittimità, apoditticamente riproponendo le medesime doglianze già formulate in sede di gravarne e motivatamente disattese dalla sentenza impugnata sia in ordine alla denegata configurabilità dei presupposti giustificativi della evocata causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sia in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche, avendo la Corte distrettuale, per entrambi i profili ora indicati, esaustivamente esposto le ragioni giustificative delle correlate statuizioni decisorie sulla base di argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici deducibili in questa Sede (v. pagg. 3-4 della sentenza impugnata), senza che il ricorrente vi abbia criticamente opposto una base contro-argomentativa idonea a disarticolarne, ovvero ad incrinarne, la fondatezza e la complessiva tenuta logica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 20988/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris